TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2016-12-12, n. 201602897

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2016-12-12, n. 201602897
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201602897
Data del deposito : 12 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2016

N. 02897/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02470/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2470 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Impiduglia C.F. MPDGPP81T10A089A, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Guglielmo Oberdan N.5;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, L'Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” di Raffadali (Ag), in persona dei legale rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo C.F. 80224030587 presso i cui uffici, di via A. De Gasperi 81, sono domiciliati;

per l'annullamento

dei provvedimenti con i quali è stato assegnato al minore indicato in epigrafe un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento e dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” di Raffadali (Ag);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La controversia ha ad oggetto i provvedimenti, con i quali è stato assegnato al figlio minore del ricorrente, affetto da disabilità grave ex art. 3 l. n. 104/1992 (documentata come in atti), un insegnante di sostegno per un numero inferiore al dovuto di ore, nonostante che la documentazione proveniente dagli organi dell’amministrazione deputati a valutare i supporti didattici necessari per il minore indicato in oggetto, versata in atti, facesse riferimento al rapporto 1 a 1.

Le censure proposte lamentano essenzialmente il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno funzionali a consentire la proficua partecipazione alle attività didattiche altrimenti preclusa dallo stato di disabilità.

In particolare le domande proposte nella presente controversia hanno tre diversi petitum sostanziali: viene chiesto il riconoscimento di un certo numero di ore di sostegno, in favore del minore indicato in oggetto, per l’anno scolastico in corso, anche attraverso l’impugnazione degli atti che hanno disposto la misura in modo insoddisfacente;
viene chiesto che tale riconoscimento valga anche per gli anni scolastici successivi a quello nel quale è stato proposto il ricorso, fatte salve le eventuali diverse valutazioni degli organi tecnici preposti ad individuare le esigenze del minore;
viene chiesto il risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente per il periodo in cui l’amministrazione scolastica non ha correttamente sopperito alle esigenze del minore.

Si è costituita l’amministrazione intimata ed il ricorso è stato posto in decisione per la definizione della domanda cautelare in esso proposta.

In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art.60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio;
possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare.

Rileva il collegio che, sulla materia oggetto del presente ricorso, sono recentemente intervenute una serie di pronunzie del C.G.A., di analogo contenuto (tra le quali, C.G.A. n. 248/2016), e la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2016.

Il collegio ritiene, anche per imprescindibili esigenze di certezza del diritto, di fare propri i principi desumibili da tali pronunzie, seppur tale opzione di fondo determina la parziale modifica degli orientamenti in passato seguiti dalla sezione, nella materia in questione.

Ciò premesso in termini generali - e per gli effetti che ne deriveranno nella presente controversia - la questione in esame, relativa al diritto alla attribuzione del sostegno nella misura ritenuta necessaria dagli organi tecnici a ciò preposti, è stata risolta in senso favorevole a parte ricorrente in numerosi precedenti della sezione, alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia (per tutte la sentenza n. 360 del 24 febbraio 2011), nelle quali è stato, in particolare, affermato che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l’amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l’ipotesi di disabilità, le misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.

Pertanto, alla luce della documentazione in atti, la domanda di accertamento dell’illegittimità della condotta dell’amministrazione, consistita nell’aver assegnato per l’anno in corso il sostegno in rapporto di ore inferiore ad 1/1, deve essere accolta, con conseguentemente riconoscimento del diritto del minore ricorrente ad essere assistito, durante le ore di frequenza scolastica, per l’anno scolastico in corso, da un insegnante di sostegno secondo tale rapporto.

Con riferimento invece alla domanda relativa agli anni successivi al presente anno scolastico, ritiene il collegio che possa essere accolta ai fini del riconoscimento del diritto ad ottenere l’assistenza necessaria fino a quando permangano le relative esigenze.

Rimane fermo l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, anno per anno, ad individuare tempestivamente le esigenze del minore indicato in oggetto, in ordine alla necessità della presenza di un insegnante di sostegno durante le ore scolastiche, nella misura ritenuta opportuna, e, conseguentemente, il correlato diritto dell’interessato a che vengano posti in essere, da parte dell’amministrazione, i necessari adempimenti per giungere a tale determinazione.

Deve essere ora esaminata la domanda risarcitoria proposta in seno al ricorso, in relazione alla quale il collegio ritiene di fare propri i principi dettati dal C.G.A. con la già richiamata decisione n. 248/2016.

In applicazione di tali principi la domanda risarcitoria formulata nel ricorso in epigrafe è infondata e deve quindi essere respinta.

In particolare, nella presente fattispecie non possono ritenersi sussistenti né il requisito della colpa né quello della prova del danno concretamente subito da parte ricorrente.

Con riguardo al primo elemento, escludono la sussistenza del requisito della colpa la complessità del quadro normativo di riferimento, l’assenza di un indirizzo giurisprudenziale nazionale consolidato e condiviso e l’insufficienza dei mezzi economici a disposizione dell’amministrazione;
il danno subito viene poi prospettato in termini presuntivi ed astratti, senza l’allegazione di alcun concreto elemento di prova, in contrasto con i consolidati principi che presiedono all’illecito aquiliano.

In conclusione il ricorso deve essere accolto con riferimento alla domanda volta ad ottenere l’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’anno scolastico in corso, secondo il rapporto di 1/1;
deve essere riconosciuto il diritto del minore indicato in oggetto ad ottenere i sussidi necessari, in dipendenza della sua condizione, fino a quando permangano le esigenze rilevate, e respinto con riferimento alla domanda risarcitoria.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, seppur parziale, dell’amministrazione intimata.

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