TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-07-09, n. 202400846
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Testo completo
Pubblicato il 09/07/2024
N. 00846/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01030/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Visintin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;
per l'annullamento
del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare d.d. -OMISSIS-, notificato in data 26.08.2020, con cui veniva comminata al C.le Magg. Ca. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi due;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel gravame si afferma che con atto notificato il -OMISSIS-, il ricorrente, effettivo al -OMISSIS- di -OMISSIS-, veniva sospeso disciplinarmente dall’impiego per mesi due ai sensi dell’art. 1357 del d.l. n. 66 del 2010, perché “ Graduato dell’Esercito, svolgeva, senza la necessaria autorizzazione all’attività extraprofessionale, lavoro remunerato e regolarizzato a tempo determinato, a favore di società a responsabilità limitata, quale comparsa cinematografica, nelle seguenti circostanze di luogo e di tempo: - sull’isola di Giannutri (GR), in data 19 settembre 2017; - a Porto Ercole (GR) in data 27 settembre 2017 e 9 ottobre 2017. Per l’opera prestata percepiva, rispettivamente, i seguenti compensi: Euro 86,00 (lordo) - Euro 78,57 (netto); - Euro 104,38 (lordo) - € 95,31 (netto); € 90,10 (lordo) -€ 82,32 (netto) ”.
Avverso tale provvedimento disciplinare il ricorrente ha presentato il presente ricorso deducendo l’illegittimità per violazione di legge e carenza di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.
All’udienza pubblica del 12 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con un unico motivo di gravame, il ricorrente sostiene che la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi dall’impiego a lui irrogata sarebbe illegittima perché priva di motivazione, in quanto non sarebbero chiare le fonti di prova dalle quali l’Amministrazione avrebbe preteso di individuare le condotte contestate in capo al ricorrente medesimo e poiché non sarebbe motivata neanche la congruità e/o la proporzionalità della sanzione irrogata.
Più nello specifico, per quanto riguarda i fatti oggetto di contestazione, il ricorrente afferma trattarsi di condotte relative all’impiego dello stesso come comparsista dalla Indigo Film s.r.l. e che, come emergerebbe pacificamente anche dal decreto di contestazione disciplinare, si tratterebbe di attività meramente occasionale, esauritasi, complessivamente, in tre giornate in cui il ricorrente si è reso disponibile alla regia della Indigo Film s.r.l. per comparire sullo sfondo delle riprese.
Il ricorrente sostiene che per tale attività egli avrebbe percepito sostanzialmente un rimborso spese, non una retribuzione.
Inoltre, il ricorrente sostiene che non si sarebbe