TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-11-30, n. 202200966
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Testo completo
Pubblicato il 30/11/2022
N. 00966/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2022, proposto da RE Ristorazione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giangiorgio Macdonald, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Intercent-Er Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale eletto presso la PEC come da Registro di Giustizia;
nei confronti
Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa – Azienda Usl della Romagna, non costituiti in giudizio;
Società RF S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione dirigenziale n. 141 del 17.03.2022, trasmessa a RE Ristorazione S.p.A. con pec del 17.03.2022, con la quale Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici ha aggiudicato alla Cooperativa italiana di ristorazione Società Cooperativa – CIFOOD S.C. il lotto 2 della procedura aperta indetta da Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL della Romagna relativo al servizio di ristorazione per degenti e dipendenti dell'Ambito di Cesena e di Rimini (CIG: 8801004242);
- del verbale di verifica di anomalia;
- ove occorrer possa, di tutti i verbali di gara;
- ove occorrer possa, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato di gara;
- ove occorrer possa, di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
nonché per la declaratoria di inefficacia
dell'eventuale contratto medio tempore stipulato tra Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici e Cooperativa italiana di ristorazione Società Cooperativa – CIFOOD S.C.
e per l'accertamento
del diritto della RE Ristorazione S.p.A. ad essere aggiudicataria della procedura de quo e a subentrare nel contratto eventualmente medio tempore stipulato, con riserva di ogni altra azione, anche risarcitoria.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Società RF S.C. il 13/5/2022:
PER L'ANNULLAMENTO,
NEI LIMITI DELLE CENSURE DEDOTTE,
- della Determinazione dirigenziale n.141 del 17.03.22 con la quale Intercent-ER Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici ha disposto l'aggiudicazione in favore della Società Cooperativa Italiana di Ristorazione – CIFOOD S.C. del Lotto 2 relativo al “servizio di ristorazione per degenti e dipendenti dell'Ambito di Cesena e di Rimini” della procedura aperta indetta dalla suindicata Stazione appaltante per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL della Romagna, nella parte in cui non ha contestualmente escluso dalla gara la Società RE Ristorazione S.p.A.;
- della comunicazione di avvenuta aggiudicazione in favore della CIFOOD S.C trasmessa a mezzo p.e.c in data 17.03.22, nella parte in cui non ha disposto la contestuale l'esclusione dalla gara dell'odierna ricorrente principale;
- del verbale di seduta pubblica virtuale concernente la verifica della documentazione amministrativa del 23.09.21;
- della determinazione n. 496 del 30.09.21 da cui si evince l'ammissione di RE Ristorazione S.p.A. al prosieguo della gara per il Lotto 2;
- dei verbali della Commissione Giudicatrice di seduta pubblica virtuale di ricognizione delle offerte tecniche del 13.10.21;
- dei verbali della Commissione Giudicatrice di sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche, svolte nelle seguenti date: 22.10.21, 26.10.2021, 03.11.21, 08.11.21, 16.11.21, 23.11.21, 30.11.21, 02.12.21, 06.12.21, 13.12.21, 14.12.21, 20.12.21, 29.12.21, 17.01.22;
- del verbale della seduta pubblica virtuale di apertura delle offerte economiche del 24.01.22, nella parte in cui il Presidente ha proceduto, preliminarmente, alla lettura dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione ed alla successiva apertura delle offerte economiche, formulando la graduatoria senza che sia stata disposta l'esclusione della ricorrente;
- della relazione di valutazione dell'anomalia nella parte in cui conclude per la congruità ed affidabilità dell'offerta di RE Ristorazione S.p.A.;
e per quanto occorrer possa,
- del Bando di gara;
- del Disciplinare di gara;
- del Capitolato di gara
NONCHÉ
di ogni atto connesso, presupposto, conseguente e concomitante, ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Societa' RF S.C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale in epigrafe parte ricorrente impugna, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, la determinazione dirigenziale n. 141 del 17.03.2022 con la quale Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici ha aggiudicato alla CIFOOD S.C. il lotto 2 della procedura aperta indetta da Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l'Azienda USL della Romagna relativo al servizio di ristorazione per degenti e dipendenti dell'Ambito di Cesena e di Rimini (CIG: 8801004242).
Espone parte ricorrente di aver partecipato alla gara indetta da Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici con bando del 22.06.2021 per 1’affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale per l’Azienda USL Romagna, con aggiudicazione da effettuarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e divisa in due lotti, relativamente al lotto 2 della procedura indicata (CIG: 8801004242), inerente al servizio di ristorazione per degenti e dipendenti dell’'ambito di Cesena e di Rimini.
All’esito della valutazione delle offerte pervenute dagli O.E. e dell’attribuzione dei relativi punteggi, la Cooperativa italiana di ristorazione Società Cooperativa – CIFOOD S.C. risultava, con punti 2,09 di distacco, prima classificata nella relativa graduatoria, con un punteggio totale di 98.00 punti, mentre l’attuale ricorrente RE Ristorazione S.p.A. si classificava al secondo posto della graduatoria provvisoria con un punteggio totale di 95.91 punti.
Con il primo motivo di ricorso RE censura la valutazione della Commissione di gara di attribuire all’offerta tecnica di CIFOOD il massimo del punteggio (3 punti) previsto dal criterio n. 14 dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara, concernente il rating di legalità e misure ad esso equipollenti, malgrado dopo la presentazione dell’offerta il rating in possesso della controinteressata fosse stato sospeso per accertamenti istruttori con provvedimento dell’AGCM a causa delle indagini penali che, al tempo in cui fu emanato tale provvedimento, pendevano a carico della Presidente di CIFOOD. Tale rating, ad avviso della ricorrente, sarebbe peraltro scaduto nel lasso di tempo intercorso tra la presentazione della domanda di partecipazione e la valutazione delle offerte tecniche.
Tali due circostanze, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto precludere alla Commissione addirittura il ricorso alle misure equivalenti di cui all’ art. 19.1 del Disciplinare, essendo queste ultime possibili solo nell’ipotesi di impossibilità, da parte del concorrente, di dimostrare il possesso del rating per causa a lui non imputabile.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente censura l’ indeterminatezza dell’offerta tecnica di CIFOOD che, a suo dire, non avrebbe dichiarato il monte orario del Responsabile del servizio presso la sede dell’Azienda USL. Secondo la ricorrente, infatti, tale orario minimo di lavoro avrebbe dovuto essere espressamente indicato, a pena di esclusione, sia in sede di redazione dell’offerta, sia in sede di stesura dei giustificativi.
Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente censura la difformità tra il monte ore offerto e il costo della manodopera indicato da CIFOOD, con particolare riguardo: 1. al Responsabile di Gestione Tecnica e al Responsabile Di Gestione Igienica e Ambientale; 2. agli autisti previsti per l’esecuzione del servizio; 3. agli addetti alla ristorazione presso gli Ospedali di Riccione, Mercato Saraceno e Cattolica.
Con il quarto motivo di ricorso la Società RE deduce che l’offerta di CIFOOD sarebbe illegittima in quanto indeterminata e/o alternativa.
Difatti, a pag. 7 della propria offerta CIFOOD ha indicato che “Nel caso di aggiudicazione con lo spirito indicato nelle premesse al progetto, di ampia collaborazione con le aziende presenti sul territorio, affideremo in sub appalto la gestione di una parte del servizio degli Ospedali Angioloni di San Piero in Bagno Ospedale Cervesi di Cattolica e Ospedale Ceccarini di Riccione nel rispetto di quanto indicato all’Art.10 del Disciplinare all’Art.36 del Capitolato di gara e al’Art.26 dello Schema di Convenzione oltre alle vostre indicazioni a seguito dei chiarimenti di gara” (pag. 7 offerta di CIFOOD, doc. 16). Tale previsione renderebbe indefinita e indeterminata l’offerta di CIFOOD, e comunque alternativa, non indicando con precisione quali attività realizzerà e quali invece verranno effettivamente subappaltate, in violazione dello stesso art.