TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-03-23, n. 202300526

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-03-23, n. 202300526
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300526
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2023

N. 00526/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01261/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA INA

IN NOME DEL POPOLO INO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus, rappresentato e difeso dall’avv. G P, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati P S e F M S, con domicilio eletto in Bari presso l’Avvocatura regionale, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: a) la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1413 del 9.8.2021, pubblicata sul bollettino ufficiale n. 120 del 21.9.2021, b) la deliberazione di Giunta Regionale n. 1615 del 16.9.2019 in parte qua et per relationem ;
c) ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale ancorché ignoto;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 25.11.2022, per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1293 del 20.0.2022, pubblicata sul bollettino ufficiale n. 105 del 26.9.2022, di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - Con la deliberazione di G.R. n. 1413 del 9.8.2021, la Regione Puglia ha approvato le tariffe regionali per strutture del tipo Centro socio-educativo diurno e Comunità socioeducativa e riabilitativa residenziale, destinate a ospitare persone con disturbi dello spettro autistico (acronimo DSA o ASD), come disciplinati dal Regolamento regionale n. 9 dell’8 luglio 2016, agli artt. 5 e 6.

Il Consorzio ricorrente, previa compatibilità regionale col bisogno riabilitativo, ha ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno e di una Comunità residenziale nel Comune di Putignano (autorizzazioni nn. 236 e 237 del 5.6.2020) nonché in altri Comuni, di guisa che dichiara ora di avere interesse alla giusta remunerazione delle attività ivi svolte, sufficiente a coprire almeno i costi vivi di esercizio, oltre al profitto imprenditoriale destinato ad ulteriori investimenti nella stessa attività assistenziale ASD.

Il Consorzio ricorrente assiste utenti con sindrome DSA nelle strutture terapeutiche per adolescenti e fanciulli di rilievo psichiatrico, quali introdotte e disciplinate dal R.R. n. 14/2014, ove gli autistici « possono anche essere inseriti, per periodi medio-brevi », ai sensi dell'art. 2, comma 14, del precitato R.R. n. 9/2016.

Le tariffe che la Regione Puglia ha calcolato e approvato per i due tipi di strutture sarebbero – a dire della ricorrente - insufficienti, a causa di errori di computo e riferimento, tra i quali vi sarebbe l’improprio richiamo a una decisione di questo T.a.r. relativa alla tariffa delle prestazioni ambulatoriali di riabilitazione autistica. A dire della ricorrente, gli obiettivi dichiarati nel Regolamento n. 9/2016 e ribaditi nella delibera di G.R. impugnata, « della residenzialità dei percorsi socio-educativi-riabilitativi » mediante avviamento dell'utente « verso il recupero e la promozione dell'autonomia personale e sociale, di acquisire e mantenere abilità cognitive e relazionali, di garantire una vita quotidiana dignitosa, evitando il rischio di ricoveri impropri ospedalieri o di istituzionalizzazioni fuori regione », sarebbero frustrati, a cagione degli insufficienti mezzi economici predisposti che sarebbero pari a una frazione della retta attualmente versata dalle Aziende sanitarie per le ospedalizzazioni improprie e per le istituzionalizzazioni extraregionali che si vogliono cessare. Inoltre, al contrario di quanto si afferma nell’impugnata D.G.R. (al terzo capoverso), la « Rete di assistenza dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) prevista dal succitato regolamento » n. 9/2016 mancherebbe della maglia denominata « Centri di Ricovero e Cura per Acuti »;
il R.R. n. 9/2016 non sembra prevederla e la citata D.G.R. n. 1413/2021 nemmeno ne approva la tariffa. Ne conseguirebbe, anche ai fini della valutazione della congruità delle remunerazioni approvate, che gli ASD « acuti » potrebbero essere inseriti nelle Comunità ex art. 6 del Regolamento n. 9/2016.

Difatti, ai sensi del comma 1.1, « La comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale è destinata a soggetti di età compresa dai 18 anni in su, nella fattispecie con disturbo autistico in situazioni particolari e con gravi disturbi della comunicazione e della relazione. Offre una soluzione abitativa idonea ed alternativa al nucleo familiare, duratura o temporanea, nell'ottica dell'intervento alla persona ». Ciò sarebbe anche richiamato nella narrativa della stessa D.G.R. impugnata.

La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 22.11.2021 e depositato il 3.12.2021, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Deduce i seguenti motivi in diritto: 1) violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 1 comma 2-bis L. n. 241/1990;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta;
2) violazione dell'art. 3, comma 1, legge 18.8.2015 n. 134 e dell'art. 60 D.P.C.M. 12.1.2017;
eccesso di potere per erronea sussunzione normativa, erroneo apprezzamento di presupposti, travisamento e sviamento, sproporzionalità, ingiustizia manifesta;
3) violazione dell'art. 3, comma 1, legge n. 134/2015 e dell'art. 60 D.P.C.M. 12.1.2017 sotto altro e concorrente profilo;
eccesso di potere per omesso apprezzamento e mancata prefigurazione di presupposti, omessa istruttoria;
illogicità e ingiustizia manifesta, sviamento;
4) violazione degli artt. 1 e 3 legge n. 134/2015 e dell'art. 1 legge n. 241/1990;
eccesso di potere per omissione di presupposti, insufficiente istruttoria, inefficacia dell'azione amministrativa, contraddittorietà.

Si costituisce la Regione Puglia per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’inammissibilità per difetto di interesse, nonché l’infondatezza del gravame.

Con i motivi aggiunti depositati il 25.11.2022, la ricorrente insorge nuovamente, per chiedere l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1293 del 20.0.2022, pubblicata sul bollettino ufficiale n. 105 del 26.9.2022, di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.

Deduce le seguenti censure i di diritto: 1) violazione dell'art. 3, comma 1, legge 18.8.2015 n. 134 e dell'art. 60 D.P.C.M. 12.1.2017;
eccesso di potere per erronea sussunzione normativa, erroneo apprezzamento di presupposti, travisamento e sviamento, sproporzionalità, ingiustizia manifesta;
2) violazione dell'art. 3, comma 1, legge 134/¬2015 e dell'art. 60 D.P.C.M. 12.1.2017 sotto altro e concorrente profilo;
eccesso di potere per omesso apprezzamento e mancata prefigurazione di presupposti, omessa istruttoria;
illogicità e ingiustizia manifesta, sviamento. Fa infine riserva di istanza di accesso documentale infra-processuale ai documenti di riferimento delle determinazioni di liquidazione della remunerazione della riabilitazione autistica in Basilicata.

Con successive memorie, le parti ribadiscono e precisano le rispettive deduzioni e conclusioni. La Regione, in particolare, eccepisce l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per mancanza dell’attualità dell’interesse, atteso che la deliberazione regionale impugnata afferma “ di rimandare a successivi provvedimenti di Giunta la determinazione del fondo regionale di remunerazione per l’acquisto di prestazioni dalle strutture dedicate per l’autismo e l’approvazione degli schemi tipo di accordi contrattuali ”.

Nell’ultima memoria del 27.02.2023, il Consorzio ricorrente aderisce alla dichiarazione di difetto di interesse per i motivi dichiarati dal Consiglio di Stato, Sezione V, nella decisione n. 2982 del 12.05.2020, nei confronti della medesima Regione Puglia e in riferimento a corrispettivi di riabilitazione autistica disciplinata dal Regolamento regionale n. 9/2016. Tanto, allo scopo di serbare la legittimazione e l'interesse alle contestazioni, al momento del sorgere del vincolo contrattuale.

All’udienza pubblica del 21 marzo 2023, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili, per difetto di interesse come eccepito dalla Regione resistente, con adesione della ricorrente, nei termini dalla stessa precisati con la memoria difensiva depositata il 21 marzo 2023.

III – Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

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