TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-04-09, n. 202100377

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-04-09, n. 202100377
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100377
Data del deposito : 9 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2021

N. 00377/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00212/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2019, proposto da
M N T, rappresentata e difesa dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Catalani, n. 10;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni 6;



per l'annullamento

-del decreto emesso dal Direttore Generale del Personale e delle risorse con il quale è stato attribuito alla ricorrente a decorrere dal 06/10/1993, il trattamento economico del primo dirigente della Polizia di Stato, con più di 23 anni di servizio in carriera direttiva, ai sensi della normativa vigente e richiamata nello stesso provvedimento dirigenziale generale;

nonché per l'accertamento e riconoscimento del diritto, ai fini dell'anzianità di servizio degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari richiesti nel bando di concorso;

per la condanna del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive non corrisposte dal momento dell'attribuzione del nuovo trattamento economico del primo dirigente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021 il dott. Paolo Amovilli e uditi da remoto per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.-Espone l’odierna ricorrente di essere vincitrice del concorso di Direttore di Istituto Penitenziario VIII Q.F. indetto con D.M. 1 aprile 1992, che richiedeva per l’accesso oltre il diploma di laurea anche il diploma di specializzazione universitaria e di svolgere le relative funzioni dal 15 ottobre 1994.

Con il ricorso in esame ha impugnato il decreto del Direttore Generale del personale inerente il trattamento economico attribuito e chiesto l’accertamento del proprio diritto alla ricomprensione nell’anzianità di servizio degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di specializzazione (3 anni) oltre che del corso di laurea (5 anni) si da poter conseguire ai fini economici la classe 7^ in luogo della 3^ attribuita.

A sostegno dell’azione deduce motivi così

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