TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202400389
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Testo completo
Pubblicato il 28/05/2024
N. 00389/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00845/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G P, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di -OMISSIS-, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M I dell’Ufficio Legale dell’Ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Ciotola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Giuseppe Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Manlio Sera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti
- dell’Ordinanza n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 31.08.2017 avente ad oggetto: «S.I.N. “Bacino del Fiume -OMISSIS- - Area ex -OMISSIS--OMISSIS-, sita nei comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS- ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. 152/2006» con la quale la Provincia di -OMISSIS-, Ufficio Settore Ambiente – servizio bonifiche e rifiuti, «diffida la società -OMISSIS- S.r.l., il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-ed il Sig. -OMISSIS-, quali rappresentante e direttore delle industrie -OMISSIS-, in qualità di responsabili della contaminazione riscontrata nel sito industriale ubicato nei comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS-, a provvedere ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. eseguendo i necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dello stesso, entro trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza; i suddetti interventi saranno svolti secondo le specifiche riportate nella DGR 451/2008», non notificata all’-OMISSIS- ed invece notificata alla -OMISSIS- S.r.l. in data 11 ottobre 2017;
- nonché di ogni e qualsiasi altro atto o provvedimento presupposto, preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di -OMISSIS-, della Regione Lazio, del Comune di -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come da separato verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il -OMISSIS- novembre 2017 e depositato il 7 dicembre 2017, il Sig. -OMISSIS- e la società -OMISSIS- S.r.l. (-OMISSIS- S.r.l.) hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza – i cui estremi sono dettagliatamente indicati in epigrafe - con cui la Provincia di -OMISSIS- li ha diffidati (unitamente al Sig. -OMISSIS-), in quanto ritenuti responsabili della potenziale contaminazione riscontrata nel sito industriale ubicato nei Comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS- presso l’ex stabilimento industriale “-OMISSIS-”, a provvedere ai sensi dell’art. 242 d.lgs. 152/2006, eseguendo i necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dello stesso, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
1.1. Espongono che, per quanto emerge da quest’ultimo, la Provincia di -OMISSIS- avrebbe avviato il procedimento (senza tuttavia darne loro comunicazione) a seguito delle attività di indagine compiute dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, la quale avrebbe commissionato dei sopralluoghi su terreni attigui al fiume -OMISSIS-, nei comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS-, al fine di acquisire elementi utili alla bonifica degli stessi, essendo emerso, da accertamenti ivi effettuati – nei quali i ricorrenti non sarebbero stati, parimenti, mai coinvolti - il superamento dei limiti di “CSC” (concentrazioni soglia di contaminazione) nell’ambito delle aree, ivi ubicate, di pertinenza dello stabilimento indicato, e che, all’esito dello stesso avrebbe ritenuto l’evento ascrivibile alla stessa -OMISSIS--OMISSIS- S.p.A. (oggi denominata -OMISSIS- S.r.l., in liquidazione), a -OMISSIS--OMISSIS-e a -OMISSIS- e, pertanto, emanato, nei confronti degli stessi, l’impugnata diffida.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) « violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 », essendo mancata la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di entrambi i ricorrenti;
II) « violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, irragionevolezza, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti » in quanto non sarebbe stata espletata alcuna reale istruttoria volta alla individuazione dell’effettivo responsabile, essendo stata nel provvedimento fondata l’attribuzione della responsabilità della potenziale contaminazione, quanto al ricorrente -OMISSIS-, unicamente sulla posizione di imputato dallo stesso rivestita nell’ambito del procedimento penale n.-OMISSIS-/-OMISSIS- pendente (all’epoca) innanzi al Tribunale di -OMISSIS- e, quanto invece alla -OMISSIS-, sulla mera intestazione dei terreni interessati dal fatto, senza lo svolgimento di alcun accertamento finalizzato alla individuazione della loro concreta responsabilità nella causazione dell’evento; in ogni caso l’avvenuto interramento di rifiuti nell’area in questione, contestato nell’ambito del citato procedimento penale, sarebbe avvenuto in un periodo molto risalente nel tempo (dagli anni settanta fino agli anni novanta) così che l’-OMISSIS-, nato nel -OMISSIS-, non potrebbe esserne considerato responsabile; inoltre e per altro verso la contaminazione dell’area sarebbe avvenuta successivamente alla sottoposizione della stessa a sequestro penale, allorché i rifiuti sarebbero stati dissotterrati e lasciati esposti agli agenti meteorici, in quanto ricoperti con un mero telo di plastica non ancorato al terreno; in ogni caso i ricorrenti non sarebbero mai stati coinvolti nelle diverse attività di sopralluogo, accertamento, campionamento e analisi condotte dagli enti a vario titolo intervenuti nella vicenda; la -OMISSIS-, infine, già in liquidazione all’epoca del sequestro, avrebbe da tempo perduto la disponibilità ed il possesso del sito;
III) « violazione di legge ed eccesso di potere per inosservanza del procedimento prescritto dall’art. 242 commi 3 e 4 del d.lgs. 152/2006 » in quanto sarebbe stata omessa la necessaria previa effettuazione del piano di caratterizzazione finalizzato alla ricostruzione dei fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali e dunque alla acquisizione delle imprescindibili informazioni di base a supporto delle decisioni da prendere ai fini della bonifica e/o messa in sicurezza del sito.
3. Con ricorso presentato il 19 maggio 2023 il solo -OMISSIS- ha presentato motivi aggiunti, facendo ivi presente la sopravvenuta definizione dei due giudizi penali pendenti nei propri confronti in relazione alla vicenda oggetto della gravata ordinanza, nonché la rilevata modificazione dello stato dei luoghi successivamente al dissequestro degli stessi, deducendo i seguenti ulteriori profili di illegittimità:
IV) « Illegittimità per difetto di presupposti sotto ulteriore profilo – Eccesso di potere per vizio e/o difetto di istruttoria - Erroneità della motivazione » in quanto nella sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/2022, di assoluzione del ricorrente dall’ipotesi di reato inerente l’interramento dei rifiuti, sarebbe stata incidentalmente vagliata la legittimità dell’Ordinanza oggi impugnata, della quale sarebbe stata stigmatizzata la carenza di istruttoria per essersi la stessa limitata a recepire “integralmente e acriticamente” gli esiti delle attività svolte dagli inquirenti; la sentenza avrebbe inoltre precisato che l’eventuale inadempimento degli stessi agli obblighi informativi di cui all’art. 242 del D.lgs. 152/2006 non sarebbe sufficiente a fondarne la contestata responsabilità;
V) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 240 e ss. del D.lgs. 152/06 –Illegittimità per vizio/erroneità di presupposti sotto ulteriore profilo - Eccesso di potere per vizio e/o difetto di istruttoria - Erroneità della motivazione - Vizio del procedimento - Omessa attivazione della procedura di messa in sicurezza », in quanto gli accertamenti svolti dall’ARPA Lazio posti a fondamento dell’ordinanza sarebbero risultati, da una perizia di parte prodotta nell’ambito dei citati procedimenti penali, tecnicamente non