TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2022-05-19, n. 202200578

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2022-05-19, n. 202200578
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202200578
Data del deposito : 19 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2022

N. 00747/2022 REG.RIC.

N. 00578/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00747/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 747 del 2022, proposto da


Petroleum s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G B, L L e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Agenzia delle Dogane, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

unitamente a tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi:

del provvedimento notificato a mezzo pec in data 21 febbraio 2022, con il quale è stata disposta “la revoca delle licenze fiscali IT00VAY00506B e IT00VAB00048A, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 63 del d. lgs. 504/1995 e articolo 1, comma 1078, l. n. 178/2020”;

e per il risarcimento dei danni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che

sono superati i dubbi, prospettati nel corso dell’udienza, quanto alla ritualità della notifica del ricorso, effettuata all’Agenzia delle Dogane presso la sua sede (Cass., SS.UU., 29/10/2007 n. 22641);

ad un primo sommario esame non appare priva di fondamento la censura con cui viene contestata la violazione delle garanzie partecipative, stante la integrazione delle ragioni poste a fondamento del provvedimento di revoca rispetto a quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento;

il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, sospeso, ai fini di un motivato riesame, nel corso del quale sia assicurata la partecipazione della ricorrente;

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