TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-09-26, n. 202400293
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Testo completo
Pubblicato il 26/09/2024
N. 00293/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- degli atti relativi al giudizio del primo luglio 2024 di non superamento dell'esame di Stato sostenuto dal ricorrente, pubblicato nella bacheca dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "G. D'Annunzio - M. Fabiani" di Gorizia;
- del verbale n. 21 del primo luglio 2024 della riunione della Commissione d'esame relativa all'attribuzione del voto finale;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 14 agosto 2024 e depositato in pari data il ricorrente ha impugnato il giudizio del primo luglio 2024 di non superamento dell'esame di stato, pubblicato nella bacheca dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore “G. D'Annunzio e M. Fabiani” di Gorizia.
Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge (art. 3 della l. n. 241/1990, artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 62/2017, art. 1, comma 30, della l. n. 107/2015, artt. 21, 22, 25 e 27 dell’o.m. n. 55/2024) ed eccesso di potere (erroneità e manifesta illogicità della valutazione, contraddittorietà, disparità di trattamento).
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
4. Il ricorso è infondato.
L’infondatezza nel merito dell’impugnativa proposta esime il Collegio dall’analizzare le eccezioni preliminari formulate dalla difesa erariale.
5. Attraverso i primi due motivi il ricorrente, censurando le valutazioni della Commissione nella prova di italiano, rivendica un punteggio più alto.
Nel dettaglio, col primo motivo il ricorrente ha contestato il punteggio (3 punti) attribuitogli nella prova in questione alla voce “ correttezza grammaticale ” della griglia di valutazione ( sub all. 6 della produzione documentale allegata al ricorso), essendo stati riscontrati “ gravissimi errori morfosintattici e/o ortografici ”. Il ricorrente rivendica invece 7 o 8 punti, trattandosi di “ qualche errore non grave ”.
Col secondo motivo, sempre in relazione alla prova scritta di italiano, il ricorrente ha dedotto la contraddittorietà del giudizio, contestando l’attribuzione di soli 4 punti per la voce “ lessico ricchezza e padronanza ” (mentre nella prova orale per la voce “ ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore anche in lingua straniera ” avrebbe ottenuto un giudizio di gran lunga più favorevole, espresso anche nel giudizio finale del Consiglio di classe) e rivendicando un punteggio di 7 o 8.