TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-10-07, n. 202403292

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-10-07, n. 202403292
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403292
Data del deposito : 7 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2024

N. 03292/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00559/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 559 del 2016, proposto da
V N U Z, rappresentato e difeso dall'avvocato F Z, con domicilio eletto presso lo studio F Z in Catania, piazza L. Ariosto, 13;



contro

Comune di Randazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D M D, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via M. R. Imbriani, 174;



per l'esecuzione

del giudicato nascente dalla sentenza n. 1488, depositata il 29 maggio 2013 dalla Corte di Appello di Catania, pubblicata il 24 luglio 2012, spedita con la formula esecutiva il 1° agosto 2013 e così notificata al Comune di Randazzo il 10 settembre 2013, passata in cosa giudicata ai sensi dell'art. 324 c.p.c., giusta certificazione della Corte d'Appello di Catania dell’8 marzo 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Randazzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2024 il dott. P M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 1950 del 21.7.2016 questo Tribunale ha accolto il ricorso in epigrafe, dichiarando, per l’effetto, l’obbligo del Comune intimato di “adottare le determinazioni amministrative necessarie per dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe”.

Con ordinanza collegiale n. 2657 del 16.11.2017, questa Sezione ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’articolo 243 bis, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 79, comma 1, cod. proc. amm., onerando il Comune intimato di trasmettere alla Segreteria di questa Sezione il provvedimento di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, che sarà adottato dalla Corte dei Conti, dando anche conto dell’eventuale inserimento del credito azionato nel piano di riequilibrio eventualmente approvato, al fine della ripresa della procedura di esecuzione per cui è causa ai sensi dell’art. 80 del cod. proc. amm.

Con Ordinanza Presidenziale n. 349 del 28.2.2023 è stato così stabilito:

“Considerato che, stante anche la risalenza del fascicolo di causa, occorre valutare la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso e che, pertanto, risulta necessario che parte ricorrente confermi tale circostanza e/o comunichi eventuali fatti o atti intervenuti successivamente alla sua proposizione;

Ritenuto che, dalla mancata ottemperanza a quanto richiesto, la Sezione potrà trarre elementi di prova in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse, valutando il comportamento processuale della parte ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a.;

Ritenuto, invero, che la giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 21/10/2021, n. 7063) ha chiarito che - nel caso in cui una parte

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