TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-06-07, n. 202411603

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-06-07, n. 202411603
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411603
Data del deposito : 7 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2024

N. 11603/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16739/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16739 del 2023, proposto da -O-, rappresentato e difeso dagli avvocati F M, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Roma, con il quale è stato decretato il respingimento dell'istanza di rinnovo della nomina a Guardia Particolare Giurata Zoofila Volontaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2024 la dott.ssa S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato il sig. -O- ha impugnato per l’annullamento, previa sospensiva, il provvedimento della Questura di Roma, notificato in data 29.11.2023, con il quale è stato decretato il respingimento dell’istanza di rinnovo della nomina a Guardia Particolare Giurata Zoofila Volontaria.

In punto di fatto, il ricorrente espone quanto segue:

- di aver presentato, in data 9.2.2022, tramite l’Associazione Zoofila AmicOniglio, istanza di rinnovo del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Zoofila Volontaria;

- la Questura di Roma, con provvedimento del 10.11.2022, notificato in data 21.11.2022, ha comunicato, ai sensi dell’art. 10bis della legge 241/90, il preavviso di rigetto, per pendenza di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Tivoli, in relazione a fatti che lo stesso avrebbe commesso in data 25.1.2020 nell’adempimento delle proprie funzioni di Guardia Zoofila Volontaria; al preavviso di rigetto il ricorrente ha fornito riscontro in data 30.11.2022;

- col provvedimento gravato la Questura di Roma – in ragione della pendenza del citato procedimento penale - ha respinto l’istanza di rinnovo per l’assenza del requisito della buona condotta.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per:

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 138, 11 e 43 TULPS - Eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento dei poteri, travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza ed illogicità, carenza di motivazione e difetto di istruttoria. L’Amministrazione ha disposto il rigetto sulla scorta della mera pendenza di procedimento penale che vede il ricorrente come mero indagato e senza compiere alcuna istruttoria sull’istante; il procedimento trae origine dalla denuncia sporta in data 12.8.2020 (peraltro, a distanza di sette mesi dai fatti in questione) in relazione ad un fatto che il ricorrente avrebbe posto in essere nell’esercizio della funzione di Guardia zoofila volontaria regionale, qualifica di cui era titolare già all’epoca dei fatti, come da Determinazione -O-, acquisendo poi, in data 29.1.2020, anche la qualifica di Guardia Particolare Giurata Zoofila Volontaria. Attesa detta qualifica il ricorrente, già in data 25.1.2020, poteva legittimamente spendere il titolo di guardia zoofila regionale e, conseguentemente, sottoscrivere il verbale di sopralluogo.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990 - Difetto di motivazione e di istruttoria, per non aver l’Amministrazione valutato le controdeduzioni offerte in sede di preavviso di rigetto.

Il 16 gennaio 2024 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.

Nella camera di consiglio del 28 gennaio 2024 il ricorrente ha

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