TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2009-06-26, n. 200901640
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N. 01640/2009 REG.SEN.
N. 00928/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 928 del 2009, proposto da:
B S, rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati n.269;
contro
Questura di Bari in persona del Questore p.t. e Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Bari, domiciliata in Bari, via Melo n.97;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento del Questore di Bari Cat. A. 11/2009/Imm. n. 50/P.S., adottato il 30.04.2009, con cui è stato rifiutato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno;
-nonché di ogni altro atto connesso e/o collegato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bari in persona del Questore p.t.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/06/2009 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.-Il cittadino albanese Sufaj Bledar, già fruitore di due permessi di soggiorno per lavoro stagionale chiedeva –con istanza in data 14.11.2008 e prima della scadenza del secondo permesso in data 19.11.2008- il rinnovo del titolo di soggiorno con conversione del permesso stagionale in permesso non stagionale ai sensi dell’art.38, comma 7, del D.P.R. n.394/99, avendo stipulato un terzo contratto con lo stesso datore di lavoro per lavoro subordinato a tempo determinato.
A tale richiesta il Questore opponeva un rifiuto essenzialmente sul presupposto che tale conversione sarebbe consentita dalla richiamata norma a condizione che siano rispettate le quote di ingresso annualmente stabilite con D.P.C.M. e che, nella specie, l’interessato non avesse presentato all’Ufficio competente la relativa istanza di verifica nel termine fissato dal D.P.C.M. 30.10.2007.
Con il gravame in epigrafe l’interessato ha contestato il diniego in questione e le ragioni allo stesso presupposte.
2.-Il ricorso è fondato.
Sussistono nella specie le condizioni per l’applicazione dell’art. 38, comma 7, del D.P.R. n. 394 del 1999.
Ed invero, per quanto concerne in particolare il rispetto del limite delle quote di cui all’art. 29 del D.P.R. stesso, ivi richiamato, l’onere della verifica non può incombere sul richiedente, posto che per espressa previsione dell’art. 29 medesimo, comma 2, devono all’uopo essere attivati collegamenti informativi tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le questure. In tal senso si è espresso da ultimo anche il Tar Lombardia Milano, con sentenza n.1894/07.
Inoltre, ai fini dell’applicabilità del richiamato comma 7 dell’art. 38, in considerazione della ratio della norma stessa tesa evidentemente a favorire chi si trova già sul territorio nazionale, abbia fruito di due permessi di soggiorno stagionali e sia destinatario di un’offerta di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato od indeterminato, non può ritenersi tassativo il termine di presentazione della domanda contemplata nei D.P.C.M. che fissano i flussi di ingresso e, in particolare nel D.P.C.M. 30.10.2007;diversamente opinando l’applicabilità della richiamata disposizione dell’art.38 verrebbe arbitrariamente circoscritta a taluni peridi dell’anno solare, con l’effetto discriminatorio che ne conseguirebbe.
Deve al contrario ritenersi che, nei limiti delle quote residue, la conversione del permesso di soggiorno stagionale in non stagionale deve essere sempre consentita a chi si trova nelle condizioni di cui all’art. 38 suddetto.
3.-In sintesi, il gravame deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il diniego gravato.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.