TAR Parma, sez. I, sentenza 2011-09-13, n. 201100276
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N. 00276/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00288/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 288 del 2009 proposto da V M, rappresentato e difeso dall’avv. A C e dall’avv. M M, e presso quest’ultima elettivamente domiciliato in Parma, b.go Tommasini n. 9;
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria
ex lege
;
per l'annullamento
del giudizio emesso in data 11 luglio 2009, relativo al mancato superamento dell’esame di Stato da parte del ricorrente, in conseguenza dell’attribuzione del voto di 50/100.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 13 luglio 2011 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Ammesso all’esame di Stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore svolto presso l’Istituto “G.D. Romagnosi” di Piacenza, anno scolastico 2008/2009, il ricorrente conseguiva il punteggio finale di 50/100 e vedeva quindi dichiarato dalla Commissione, in data 11 luglio 2009, il non superamento dell’esame.
Avverso tale determinazione ha proposto impugnativa l’interessato.
Lamenta l’attribuzione di un credito scolastico complessivo (11/25) inferiore a quello realmente spettante alla luce del punteggio maturato per il terzo e il quarto anno scolastico (corrispondente a 3/20 e 3/20, anziché a 3/25 e 3/25);censura, poi, la mancata motivazione del giudizio di insufficienza reso dalla Commissione al termine delle prove scritte e orali, non comprendendosi quali profili della preparazione del candidato siano stati ritenuti inadeguati;si duole, infine, dell’omessa considerazione dell’attività di formazione-lavoro inerente il credito formativo del quinto anno. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.
All’udienza del 13 luglio 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Quanto, innanzi tutto, alla lamentata attribuzione di un credito scolastico inferiore a quello effettivamente maturato – in ragione dell’erroneo conteggio di punti 3/25 per il terzo e il quarto anno di corso in luogo del più favorevole punteggio di 3/20 che si assume dovuto per ciascuno degli stessi –, appare evidente l’irrilevanza della questione, che si risolverebbe, ove fondata, in una correzione di portata tale da incrementare di sole due unità il punteggio complessivo (da 50/100 a 52/100), di per sé insufficiente a raggiungere la soglia stabilita per il superamento dell’esame.
Quanto, poi, alla denunciata carenza di motivazione circa l’esito negativo delle prove scritte e della prova orale, il Collegio è dell’avviso che gli elementi riportati nel verbale forniscano sufficienti indicazioni circa le valutazioni compiute dalla Commissione. Pur nella stringatezza delle conclusioni (“ Il Candidato, ammesso all’esame di Stato con un giudizio da cui si evidenzia una preparazione lacunosa in alcune discipline, ha riportato insufficienze in tutte le prove scritte. In particolare nella prima e seconda prova sono emerse diffuse carenze espositive e conoscitive. Il colloquio è stato caratterizzato da argomentazioni generalmente poco corrette e consone alla domanda e nella maggior parte delle discipline da una pressoché totale mancanza di risposte ”), appaiono comprensibili le ragioni del giudizio negativo – ben delineato nei suoi punti qualificanti –, a fronte di prove scritte caratterizzate da inadeguatezza nell’esposizione degli argomenti e da gravi lacune nella conoscenza delle materie (circostanze che nella terza prova scritta sono emerse in maniera meno evidente, tanto da richiedere l’accentuazione “… in particolare …” per le altre due prove), e di una prova orale contraddistinta soprattutto dalla molteplicità dei casi di assenza stessa di risposte.
In tale quadro, quindi, si presenta soddisfatta l’esigenza di motivazione, perché la Commissione, con l’ulteriore e decisivo ausilio del voto numerico e dei criteri di valutazione elaborati in apposite griglie, ha reso percepibili le ragioni di un giudizio negativo che, per la tipologia di esame, non richiedeva invero ulteriori e particolari approfondimenti sul piano motivazionale. Né rileva la denunciata omessa verbalizzazione delle operazioni relative alla prova orale – in contrasto con apposite istruzioni ministeriali –, non essendo stata addotta nessuna concreta irregolarità legata a tale prova, che non può ritenersi di per sé inficiata da eventuali carenze di verbalizzazione (ma tanto più che l’apposita scheda reca l’elenco degli argomenti trattati), se queste non si accompagnino strettamente a mancanze idonee ad incidere, in via sostanziale, sul corretto svolgimento della prova stessa.
Quanto, infine, all’attività di formazione-lavoro inerente il credito formativo del quinto anno, la Commissione non ne ha compiuto un’autonoma e aggiuntiva valutazione, in quanto se ne era già tenuto conto in sede di determinazione del credito scolastico relativo all’ultimo anno del corso di studi (con l’attribuzione del punteggio complessivo di 5/25).
In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso va respinto.
Valutata complessivamente la controversia, si ravvisa la sussistenza delle condizioni di legge per la compensazione delle spese di lite.