TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2022-10-13, n. 202200734
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Pubblicato il 13/10/2022
N. 00734/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00806/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nel giudizio, introdotto con il ricorso numero di registro generale 806 del 2022, proposto da F S, rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Amministrazione dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Mantova in data 14.03.2022 che ha rigettato l'istanza di emersione ex art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020, presentata da R M H in favore di S F,
nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Mantova;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto:
che, allo stato, il ricorso non si presenta fondato, avendo l’Amministrazione resistente tempestivamente prospettato al datore di lavoro la necessità di adeguare l’orario di lavoro per lo straniero, la cui posizione andava sanata, modificando la richiesta di emersione: sollecitazione che non è stata seguita dall’interessato, in violazione di un principio di autoresponsabilità, con la conseguente legittima e proporzionata decisione di respingere l’istanza di emersione;
che, comunque, la sommarietà del ricorso e delle difese a questo opposte, giustificano la compensazione delle spese della fase;