TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-04-26, n. 202300134
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2023
N. 00134/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00229/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2022, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati G L e C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova, 9 è pure per legge domiciliato;
per l'accertamento
in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di bilinguismo prevista dall'art. 1 legge n. 1165 del 23.10.1961 nella misura di cui all’art. 35 DPR 16.04.2009, n. 51 per l'attestato B (ora livello di competenza B2).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il consigliere dott. M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente agisce dinanzi a questo TRGA per l’accertamento, in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare, del suo diritto a percepire l’indennità di bilinguismo, prevista dall’art. 1 della legge 23.10.1961, n. 1165, nella misura di cui all’art. 35 DPR 16.4.2009, n. 51 per l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca (cd. patentino di bilinguismo) B2 (ex patentino B), a partire dal mese di novembre 2020; chiede, inoltre, la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento in proprio favore della differenza tra l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato B2 (ex patentino B) e quella, effettivamente percepita, corrispondente all’attestato B1 (ex patentino C), maggiorata di interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo e il favore delle spese di lite.
2. In fatto espone, a tal fine, fornendo al riguardo prova documentale:
- di essere stato arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data -O- e di aver conseguito, nel corso della sua carriera, diverse promozioni, tra le quali in data -O- quella a -O-;
- di aver conseguito, nel 2010, l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca (cd. patentino di bilinguismo) di livello C1 (ex patentino A), corrispondente al diploma di laurea;
- di aver conseguito, nel 2012, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado come tecnico dei servizi sociali;
- di essere stato trasferito, dopo un periodo di servizio all’estero, in data -O-, dove presta attualmente servizio presso la -O-;
- di percepire dal mese di maggio 2021 l’indennità di bilinguismo livello B1 (ex patentino C), riferita al diploma di istruzione secondaria di primo grado, attualmente ammontante a Euro 151,97 Euro, precisando che gli arretrati della medesima indennità di bilinguismo gli sono stati parimenti corrisposti nel mese di maggio 2021;
- che con il D.Lgs. 29.5.2017, n. 95, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22.6.2017, sono stati modificati i requisiti di accesso dall’esterno per l’arruolamento dei carabinieri, previsti dal Codice dell’Ordinamento Militare di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, richiedendosi ora il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 22, comma 1, lettera b)), cui corrisponde l’attestato di conoscenza linguistica B2 (ex attestato B).
Evidenzia, inoltre, il ricorrente come il TRGA di Bolzano con sentenza n. 254 del 19.10.2022, nel decidere un caso analogo, avesse riconosciuto il diritto del carabiniere a percepire l’indennità di bilinguismo corrispondente al livello di competenza B2, condannando l’Amministrazione della Difesa intimata al pagamento delle differenze retributive tra l’indennità percepita e quella in concreto spettante.
3. Si è costituita l’Amministrazione evocata in giudizio, la quale con successiva memoria ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, argomentando sul fatto che il ricorrente possedeva l’attuale grado in forza di un procedimento interno per la partecipazione al quale non era stato richiesto il possesso del diploma d’istruzione secondaria di secondo grado. Di conseguenza per l’accesso all’attuale posizione ricoperta dal ricorrente era sufficiente il possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado, a cui corrisponde l’indennità parametrata all’attestato B1 corrispondente all’ex patentino C.
4. All’udienza del 19 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Forte della modifica apportata all’art. 707 COM dall’art. 22, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 95/2017, in seguito alla quale per l’arruolamento dei carabinieri è ora richiesto il diploma d’istruzione secondaria di secondo grado, il ricorrente chiede a questo Giudice di accertare il suo diritto, a partire dalla data di assegnazione in servizio alla -O-, a percepire l’indennità di bilinguismo parametrata all’attestato linguistico B2 del QCER (ex patentino di bilinguismo B), essendo lui addirittura in possesso del superiore attestato ex A; sostiene la propria pretesa sul principio di corrispondenza tra il livello di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca e il titolo di studio richiesto dalla norma novellata per l’accesso alla funzione ricoperta, principio che desume dalla disciplina in materia di bilinguismo nel pubblico impiego in Provincia autonoma di Bolzano.
3. Si oppone l’Amministrazione resistente che assume come ai fini della determinazione dell’indennità di bilinguismo spettante al ricorrente rilevi il diploma d’istruzione secondaria di primo grado richiesto quale requisito d’accesso al grado nel momento in cui lo ha conseguito e non il titolo di studio superiore attualmente prescritto per la medesima funzione. Pertanto, correttamente gli sarebbe stata corrisposta l’indennità di bilinguismo per il patentino ex C corrispondente al titolo di studi richiesto per la funzione all’epoca in cui il ricorrente vi ebbe accesso.
4. Il quadro giuridico che fa da sfondo alla vicenda è stato analiticamente ricostruito, nella sua dimensione diacronica e nelle ragioni storiche che ne hanno determinato l’evoluzione, nelle sentenze n. 269/2019 e n. 325/2021 di questo TRGA, entrambe passate in giudicato, nonché nelle successive n. 253/2022, 254/2022, 255/2022 e 269/2022.
Il Collegio non vede alcun motivo per discostarsi da questi precedenti, ai quali ai sensi dell’art. 88, comma 1, lett.