TAR Firenze, sez. II, sentenza 2009-04-29, n. 200900734
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N. 00734/2009 REG.SEN.
N. 01480/2008 REG.RIC.
N. 01538/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Smart Technologies Gmbh, in persona del legale rappresentante "pro tempore", in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con RCS Libri S.p.a., Italware S.r.l. e Ingram Micro S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti M A e R P, con domicilio eletto presso R P in Firenze, via Bolognese 55;
contro
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, in persona del Direttore generale "pro tempore", rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
nei confronti di
Promethean Limited, in persona del legale rappresentante "pro tempore", anche quale mandataria del costituito R.T.I. con C.S.L. Alfa, CTR e Percorsi S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Alfarano, Stefano Grassi, Maria Grazia Lanero, Dante Micalella e Filippo Bucchi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;
Sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2008, proposto da:
GTCO CalComp Gmbh, in persona del legale rappresentante "pro tempore", anche quale mandataria del costituendo R.T.I. con KnowK S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Ferraro, Alfredo Lucente, Giuseppe Nicosia, Andrea Sandulli ed Alessandro Moriconi, con domicilio eletto presso Eugenio Dalli Cardillo in Firenze, via Camporeggi 3;
contro
Agenzia per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, in persona del Direttore generale "pro tempore", Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro "pro tempore", rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
nei confronti di
Promethean Limited, in persona del legale rappresentante "pro tempore", anche quale mandataria del costituito R.T.I. con C.S.L. Alfa, CTR e Percorsi S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi, Maria Grazia Lanero, Dante Micalella e Filippo Bucchi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 1480 del 2008:
- del provvedimento assunto nel corso della riunione della Commissione di gara in data 19 agosto 2008 e comunicato con nota in data 20 agosto 2008 prot. n. 23545F39, di esclusione del costituendo R.O.E. ricorrente dalla procedura aperta per l'acquisto di una fornitura per gli Istituti Comprensivi e le scuole secondarie di primo grado in territorio nazionale di 8000 “dotazioni tecnologiche” (Lavagne interattive multimediali - LIM);
- del successivo provvedimento assunto dalla Commissione in data 2 settembre 2008 con la quale è stata negata la riammissione richiesta dal RTI;
- del bando di gara e del capitolato speciale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui il provvedimento di aggiudicazione provvisoria alla controinteressata;
con motivi aggiunti depositati in data 7 ottobre 2008:
- della comunicazione di proposta di aggiudicazione provvisoria della gara con prot. 25398/F39 in data 11.9.2008, prot. 25561/F39 del 12.9.2008;
con motivi aggiunti depositati in data 23 ottobre 2008:
- dei verbali nn. 2 del 19.8.2008 e 3 del 20.8.2008;
- del successivo provvedimento della Commissione in data 2.9.2008 con la quale è stata negata la riammissione richiesta dal RTI;
- del verbale del 3.8.2008, nella parte in cui la documentazione contenuta nella busta A della RTI Promethean è stata giudicata conforme ai requisiti richiesti nel disciplinare e non si è proceduto alla sua esclusione;
con motivi aggiunti depositati l'11 dicembre 2008:
- del decreto n. 136 del 3.12.2008 del Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica.
Quanto al ricorso n. 1538 del 2008:
- della deliberazione, comunicata tramite raccomandata anticipata a mezzo fax, Prot. n. 23548/F39 del 20 agosto 2008, con cui l'Agenzia per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica ha comunicato l'avvenuta esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'affidamento della fornitura di n. 8000 lavagne interattive multimediali;
- della deliberazione, comunicata a mezzo raccomandata, Prot. n. 25255/F39 del 9 settembre 2008, con cui l'Agenzia, dopo avere proceduto a riesaminare l'offerta della costituenda A.T.I. Ditte GTCO CalComp GmbH e KnowK, ha comunicato a quest'ultima la conferma di esclusione dalla gara;
- della deliberazione, comunicata per mezzo delle raccomandate inviate a mezzo fax, Prot. n. 25398/F39 dell'11 settembre 2008, e Prot. n. 25561/F39 del 12 settembre 2008, con le quali la Commissione di gara ha provveduto a comunicare l'avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara all'ATI costituita per mandataria l’impresa Promethean;
- del Bando di gara, del Capitolato d'Oneri e del Capitolato Tecnico della gara de qua;
- di ogni altro atto che sia o possa essere ad esse connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa l'eventuale delibera di aggiudicazione definitiva della Gara, nonché la conseguente stipula del contratto e relativa deliberazione di approvazione;
con motivi aggiunti depositati il 12 dicembre 2008:
- del Decreto n. 136 del 3 dicembre 2008, comunicato a mezzo fax in data 9 dicembre 2008, con cui l'Agenzia per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica ha comunicato di avere aggiudicato definitivamente la procedura aperta per "l'aggiudicazione dell'affidamento della fornitura di n. 8000 lavagne interattive multimediali" a favore dell'A.T.I. costituita con mandataria la Ditta Promethean Ltd.;
- del Decreto n. 143, pubblicato in data 10 dicembre 2008 nel sito internet ufficiale dell'Agenzia;
- di tutti i provvedimenti e atti presupposti alla predetta aggiudicazione definitiva già previamente e appositamente impugnati.
Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Promethean Limited;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/03/2009 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 12 e depositato il 16 settembre 2008, iscritto al n. 1480 R.G. 2008, la tedesca Smart Technologies GmbH esponeva di aver partecipato alla gara indetta dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex Indire), con bando pubblicato il 18 giugno 2008, per l’acquisto di una fornitura di ottomila lavagne interattive multimediali (LIM) da destinare agli istituti comprensivi ed alle scuole di primo grado sul territorio nazionale, con i connessi servizi di trasporto, distribuzione, consegna, installazione, formazione all’uso ed assistenza. In ragione del peculiare oggetto della fornitura, e del fatto che l’ingente importo a base d’asta (24 milioni di euro) imponeva il possesso di elevati requisiti di fatturato specifico, alla gara avevano partecipato tre soli raggruppamenti di imprese, aventi quali mandatari i maggiori produttori mondiali di lavagne multimediali, tra i quali essa ricorrente. Curatasi di provvedere alla traduzione degli atti e documenti di gara, reperite le altre imprese con cui associarsi per il caso di aggiudicazione e presentata l’offerta tecnica ed economica, la ricorrente deduceva di aver appreso con stupore – da una nota del 20 agosto 2008 – della propria esclusione dalla procedura, motivata con riferimento all’inadeguatezza della garanzia fideiussoria presentata;e poiché analogo provvedimento era stato assunto dalla stazione appaltante anche nei confronti dell’altro raggruppamento capeggiato dalla società GTCO CalComp GmbH, alla gara era risultato ammessa la sola compagine di imprese guidata dalla britannica Promethean Limited. La successiva istanza di riammissione alla gara, presentata dalla ricorrente sul presupposto dell’assenza, all’interno della “lex specialis”, di previsioni che sanzionassero con l’esclusione eventuali vizi delle garanzie prestate dalle imprese, era stata respinta dalla commissione con nota del 2 settembre 2008.
Tanto premesso in fatto, avverso il provvedimento di esclusione ed il diniego di riammissione, nonché avverso il bando di gara ed il capitolato speciale, Smart Technologies GmbH proponeva impugnazione dinanzi a questo tribunale, ivi intimando l’Agenzia procedente e concludendo per l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva. Contestualmente chiedeva altresì che, con decreto “inaudita altera parte”, venissero adottate tutte le misure idonee ad evitare che nelle more del giudizio si procedesse all’aggiudicazione della gara ed alla stipula del contratto d’appalto.
Con decreto presidenziale del 18 settembre 2009, il tribunale sospendeva in via interinale l’efficacia dei provvedimenti impugnati. Costituitasi quindi l’amministrazione intimata, con atto di motivi aggiunti depositato il 7 ottobre 2008 la società ricorrente estendeva il gravame all’aggiudicazione provvisoria della gara, frattanto adottata in favore dell’odierna controinteressata, chiedendone ancora una volta l’annullamento – per invalidità derivata – previo rilascio di misure cautelari anche provvisorie;con un secondo atto di motivi aggiunti, depositato il 24 ottobre 2008 a seguito di accesso agli atti di gara, Smart Technologies riproponeva quindi le medesime censure già svolte con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, indirizzando meglio le proprie doglianze nei confronti dei verbali di gara dai quali risultavano la sua esclusione e l’aggiudicazione provvisoria: di quest’ultima, la ricorrente faceva ora anche valere vizi autonomi, sostenendo che il raggruppamento Promethean Limited avrebbe a sua volta dovuto essere escluso per difetto dei requisiti di capacità tecnica e per vizi della fideiussione presentata a corredo dell’offerta.
Frattanto, con separato ricorso notificato il 25 e depositato il 29 settembre 2008, iscritto al n. 1538 R.G. 2008, anche la sopra ricordata