TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-03-25, n. 201903961
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Pubblicato il 25/03/2019
N. 03961/2019 REG.PROV.COLL.
N. 12403/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12403 del 2017, proposto da:
L A, rappresentato e difeso dall'avvocato C P Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso n. 57;
contro
Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
M C, M M non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione dell'odierno ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l'a.a. 2017/2018, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Istruzione Università e Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2018 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente l'Avv. Capozza in sostituzione dell'Avv. C. Pellegrini Quarantotti e per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato Pasquale Pucciariello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente ha sostenuto la prova di ammissione al corso di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatra e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2017/2018, tenutasi il giorno 5.9.2017;l’istante, in particolare, effettuava il test presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, sede di Monte Sant’Angelo, Aula T3. Tuttavia nel giorno di pubblicazione dei risultati del test sul portale dedicato “Universitaly”, il ricorrente non rinveniva nella sua pagina personale alcuna prova a lui riferibile (né scheda anagrafica, né scheda risposte).
Nei giorni successivi, nonostante si fosse rivolto in più occasioni ai competenti uffici dell’Università anche con apposita istanza di accesso agli atti, il sig. A non otteneva alcun chiarimento utile circa l’assenza della sua prova tra i documenti consultabili on line.
Pertanto, con atto notificato il 21.11.2017, lo stesso ha proposto la presente impugnativa dinnanzi all’intestato TAR, chiedendo l’annullamento della graduatoria (nella parte in cui risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e quindi non ammesso al corso di laurea), previa iscrizione con riserva all’Università di suo interesse, sulla base di diversi e articolati motivi (che verranno meglio puntualizzati nel prosieguo della presente pronuncia), di cui:
a) il primo verte sull’illegittimità della omessa valutazione della prova e dell’esclusione dalla graduatoria;
b) i successivi sono proposti in via subordinata e concernono sia profili attinenti alla legittimità della procedura.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 378 del 26.1.2018 la Sezione ordinava all’Amministrazione resistente di reperire l’elaborato di parte ricorrente, di provvedere alla sua valutazione e di pubblicarne l’esito, “con conseguente iscrizione del ricorrente in graduatoria nella posizione che risulterà di spettanza”;fissava per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018, ore di rito.
Con ordinanza cautelare n. 1374 del 2018, adottata all’esito della camera di consiglio del 7.3.2018, il Collegio, in accoglimento della domanda cautelare proposta dal ricorrente, disponeva, quale “misura idonea alla tutela delle ragioni cautelari del ricorrente”, la ripetizione della prova, ordinando all’Amministrazione (MIUR e Università degli studi di Napoli “Federico II”, per quanto di rispettiva pertinenza) di assicurarne lo svolgimento entro giorni quindici (15) dalla comunicazione o notificazione (se precedente) della ordinanza.
Con relazione del MIUR, Direzione Generale per lo studente, prot. n. 23862 del 10.8.2018, è stata fornita compiuta informativa al Tribunale in ordine allo svolgimento della nuova prova “ad hoc” da parte del candidato, la quale si è svolta in data 03.07.2018 presso la sala del consiglio di Presidenza della scuola di Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. La prova si è svolta con modalità atte ad assicurare la tutela dell’anonimato. Al termine della prova l’Ateneo ha provveduto alla consegna dei moduli risposte al CINECA a mezzo di proprio responsabile incaricato, ai fini della correzione del modulo risposte.
All’esito della correzione della prova del 03.07.2018, secondo i dati forniti da CINECA (soggetto deputato al supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle graduatorie dei corsi di laurea ad accesso programmato nazionale), è risultato che il ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 21,50, all’evidenza non utile ai fini dell’immatricolazione né presso l’Ateneo di elezione, né presso altri atenei italiani. L’Amministrazione, tuttavia, si è impegnata ad inserire il nominativo del candidato nella graduatoria unica nazionale, onde beneficiare dei futuri scorrimenti di graduatoria.
Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2018, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Passando ora all’esame dei motivi di gravame, si osserva che, con il primo motivo, parte ricorrente deduce: “I) Illegittimità della omessa pubblicazione della prova del ricorrente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 – Eccesso di potere –Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Contraddittorietà – Illogicità”. Come esposto nella superiore narrativa in fatto, l’odierno ricorrente, si iscriveva regolarmente alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipava in data 5 settembre 2017, presso l’Università degli Studi da lui prescelta, come risulta dai registri dei partecipanti (doc. 7 ric.). Successivamente, non venivano rinvenute nella pagina personale del portale dedicato né il risultato della prova espletata, né la scheda anagrafica, né, tantomeno, la scheda risposte. Poiché dal verbale della prova non sono risultate prove annullate, secondo parte ricorrente sarebbe di tutta evidenza, nel caso di specie, l’illegittimità dell’agire del M.I.U.R. e/o dell’Università resistente, che hanno omesso di pubblicare l’elaborato. Egli, pertanto, rivendica nel ricorso di potere accedere direttamente alla iscrizione al corso di laurea, previa valutazione della propria prova.
Sull’esito della censura in esame incide in modo decisivo la circostanze che, come sopra meglio esposto, l’Amministrazione non ha potuto reperire l’elaborato riferibile al ricorrente (al riguardo, ipotizza ma non prova, la possibile apposizione da parte del candidato di etichette diverse e non corrispondenti su scheda anagrafica e modulo risposte) e, quindi, in esecuzione dell’ordinanza di questo TAR n. 1374 del 9.3.2018, ha consentito al sig. A di ripetere la prova, secondo modalità idonee ad assicurarne l’anonimato (vedi documentazione res. prodotta in data 10.8.2018).
L’esito non è stato favorevole, avendo lo stesso conseguito un punteggio di 21,5, appena al di sopra di quello minimo di idoneità (ma ben al di sotto dei livelli di punteggio minimo sufficienti ad attribuire una qualche “chances” di accesso ad un qualsiasi Corso di Medicina e Chirurgia). Trattasi, pertanto, di punteggio del tutto insufficiente ai fini dell’immatricolazione ad una qualsiasi università italiana.
Considerato che il ricorrente non ha proposto alcuna impugnazione avverso la nuova prova espletata, il Collegio ritiene che la censura in esame debba considerarsi ormai improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Permane invece l’interesse del ricorrente a coltivare gli ulteriori motivi articolati in ricorso a partire dal secondo.
3. - Con il secondo motivo parte ricorrente deduce “Illegittima determinazione del contingente di posti per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, a.a. 2017/2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992. Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà”.
Il ricorrente lamenta che il Ministero resistente non si sarebbe attenuto ai principi e ai criteri direttivi di cui all’art. 3 della Legge n. 264/1999, in tema di programmazione dei posti da assegnare ai corsi di medicina e chirurgia, da fissare a livello nazionale. La disposizione citata, infatti, imporrebbe, quale criterio principale a cui l’Amministrazione dovrebbe attenersi, l’“offerta potenziale del sistema universitario”, prevedendo come subordinato l’ulteriore criterio del “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”. La determinazione del numero di posti del contingente per l’a.a. 2017/18 sarebbe, allora, del tutto illegittima in quanto determina un quantitativo di posti inferiore alla complessiva capacità effettiva delle Università italiane di assorbire la domanda, così come indicato dai rispettivi organi accademici. Si contesta, inoltre, l’ingiustificata tendenza del MIUR a ridurre progressivamente il numero dei posti a cui accedere in relazione ai corsi in oggetto (n.