TAR Milano, sez. IV, sentenza 2010-11-15, n. 201007253
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N. 07253/2010 REG.SEN.
N. 01042/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2010, proposto da:
Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. M M, G V e F B, con domicilio eletto presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo &Partners in Milano, P.zza Belgioioso n.2;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. S A e M R S, elettivamente domiciliato in Milano, via Andreani n.10, presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, Settore Attuazione Politiche Ambientali, Ufficio Agenti Fisici, rappresentato e difeso dagli avv. S A e M R S, elettivamente domiciliato in Milano, via Andreani n.10, presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale;
nei confronti di
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) - Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;
Massimo G, non costituito;
per l'annullamento:
1) del provvedimento P.G. 153963/2010 del 25 febbraio 2010, notificato il 4.03.2010, con il quale il Direttore del Settore Attuazione Politiche Ambientali – Ufficio Agenti Fisici – del Comune di Milano ha ordinato a Trenitalia spa di evitare ogni ulteriore disturbo alla salute e al riposo delle persone, causato da un livello di esposizione al rumore superiore ai limiti consentiti, con effetto immediato nelle modalità operative;di presentare entro trenta giorni un piano di bonifica acustica relativo allo scalo ferroviario “Martesana”;nonché, di depositare, ad avvenuta esecuzione degli interventi di bonifica, una relazione tecnica attestante il rispetto dei limiti di cui al d.P.C.M. 14.11.1997;
2) della relazione tecnica dell’ARPA del 16.02.2010, richiesta dal Comune di Milano il 7.01.2010 e posta a base dell’ordinanza cit. sub n.1), contenente i rilievi fonometrici eseguiti nelle vicinanze dello Scalo Martesana;
3) del provvedimento P.G. 276015/2010 del 7.04.2010, con il quale il Direttore del Settore Attuazione Politiche Ambientali – Ufficio Agenti Fisici – del Comune di Milano ha respinto l’istanza di revoca dell’ordinanza cit. sub n.1), inoltrata da Trenitalia spa il 2.04.2010, confermando l’ordinanza medesima e la correttezza degli accertamenti fonometrici eseguiti dall’ARPA nella relazione tecnica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2010 la dott. C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La spa Trenitalia (da ora anche solo Trenitalia) controllata al 100% da Ferrovie dello Stato Spa e gerente le attività di trasporto passeggeri e di logistica del “gruppo” Ferrovie dello Stato spa, è attualmente proprietaria in Milano dello scalo ferroviario denominato “Martesana”, adibito alla manovra e alla movimentazione dei convogli ETR 500 e alle attività di lavaggio e di pulizia dei treni.
Riferisce la predetta società che, con lettera P.G. n. 12290/2009, del 12.01.2009, il Vice Sindaco di Milano ha rappresentato alle società del gruppo, allora titolari dello scalo in questione (Ferrovie dello Stato spa e R.F.I. spa), che alcuni abitanti (in particolare il sig. G) del condominio sito in via Prospero Finzi 38, avevano lamentato fenomeni di inquinamento acustico provenienti dal suddetto scalo, a causa dei locomotori ETR 500 ivi tenuti in sosta con i motori accesi.
A tale segnalazione Trenitalia ha risposto, in qualità di nuovo proprietario dello scalo, con lettera del 10.02.2009, segnalando che:
- il contesto normativo applicabile al rumore ferroviario avrebbe previsto che gli enti gestori delle infrastrutture attuassero dei piani di contenimento e di abbattimento del rumore ferroviario, in caso di superamento dei valori limite stabiliti dal d.P.R. n. 459/1998, secondo le direttive dettate dal d.M. 29.11.2000;
- nei modi e nei termini previsti dalle suindicate normative la società interessata avrebbe trasmesso al Ministero dell’Ambiente e al Comune di Milano la documentazione relativa alla mappatura acustica e al piano degli interventi di risanamento;
- nel suddetto piano, tuttavia, non sarebbe stato previsto alcun intervento di abbattimento del rumore nello Scalo Martesana in quanto, sia in fascia diurna che notturna, non sarebbero risultati superati i limiti di legge.
La stessa società, al contempo, ha rappresentato al Comune di essersi adoperata per ridurre le immissioni acustiche nell’ambiente circostante, pur consapevole del rispetto dei limiti di immissione definiti dal d.P.R. n.459/1998 previsti per la fascia di pertinenza dell’infrastruttura ferroviaria.
Con atto P.G. n. 834538/2009, del 4.11.2009, il Settore Attuazione Politiche Ambientali – Ufficio Agenti Fisici – del Comune di Milano ha avviato nei confronti dell’esponente un procedimento amministrativo per presunto fenomeno di inquinamento acustico, causato dagli EUROSTAR in sosta presso lo Scalo Ferroviario di Milano Martesana. Con il medesimo atto il Comune ha invitato Trenitalia a verificare il livello di rumorosità dello Scalo in questione, al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (L.Q.), così come fissati dall’art. 4 del d.P.C.M. 14.11.1997 e dall’art. 6 del d.P.C.M. 1.03.1991.
Trenitalia, riscontrando la suddetta comunicazione di avvio, ha nuovamente rappresentato al Comune che la normativa applicabile al rumore ferroviario avrebbe dovuto essere quella di cui al d.P.R. n. 459/1998 e al d.M. 29.11.2000, atteso che tutte le attività esercitate nello Scalo Martesana – in quanto intimamente connesse con l’esercizio ferroviario – sarebbero soggette al regime speciale previsto per le infrastrutture di trasporto ferroviario.
Ciò, con la duplice precisazione che, in caso di superamento dei limiti, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, o delle relative infrastrutture, avrebbero dovuto predisporre e presentare al Comune i piani di contenimento e di abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell’Ambiente, con proprio decreto;e che, in caso di servizi pubblici essenziali, i detti piani coinciderebbero con quelli di cui all’art. 3, comma 1, lett. i) della L.Q., il controllo del rispetto della cui attuazione sarebbe demandato al Ministero dell’Ambiente, per cui il Comune non avrebbe il potere di imporre la presentazione dei piani de quibus, la cui adozione sarebbe di competenza dello Stato.
Il Comune di Milano ha, in seguito, adottato l’ordinanza impugnata (cit. sub n.1) con cui, dopo avere accertato che le immissioni sonore prodotte dai treni EUROSTAR nello Scalo Martesana sono superiori ai limiti di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della legge n. 447/1995, così come fissati dall’art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 e dall’art. 6, comma 2, del d.P.C.M. 1 marzo 1991, ha ordinato alla medesima società:
- di evitare ogni ulteriore disturbo alla salute e al riposo delle persone causato da un livello di esposizione al rumore superiore ai limiti consentiti, mediante l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, con particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni, con effetto immediato nelle modalità operative;
- di predisporre e trasmettere entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell’ordinanza un piano di bonifica acustica che riconduca le immissioni prodotte dal materiale rotabile entro i limiti di cui al d.P.C.M. 14 novembre 1997;
- di depositare, ad avvenuta esecuzione degli interventi di bonifica, una relazione attestante la riconduzione delle immissioni contestate ai predetti limiti;
- di accollarsi tutte le spese sostenute e da sostenere per i controlli atti a verificare i livelli di rumore prodotti dalle immissioni acustiche.
Pur non condividendo l’impostazione seguita dal Comune in relazione alla normativa ritenuta applicabile al caso di specie, Trenitalia - in data 25 marzo 2010 - ha adottato una disposizione interna con cui ha prescritto che tutti i convogli ETR 500 in sosta e in movimento nello Scalo Martesana abbiano abilitata una sola delle due locomotive e, per l’esattezza, quella collocata sul lato più esterno rispetto agli edifici, così ottenendo un abbattimento del 50% delle emissioni rumorose. Oltre a ciò, la stessa società ha recentemente approvato un piano di interventi, con ingenti investimenti, volti a localizzare nuovi binari nel lato più esterno dello scalo rispetto a quello delle abitazioni e volti, altresì, ad automatizzare l’ingresso dei treni nello scalo, così da ridurre il tempo di sosta tecnica dei medesimi.
In data 2 aprile 2010 Trenitalia ha, quindi, formulato un’istanza di revoca dell’ordinanza impugnata, ribadendone i profili di illegittimità in relazione all’erronea applicazione dei valori limite differenziali di immissione del rumore (di cui al d.P.C.M. 14.11.1997 cit.), non applicabili alle infrastrutture ferroviarie ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 459/1998 cit.
Con nota del 7 aprile 2010 il Comune ha respinto la suindicata istanza di revoca confermando le proprie precedenti determinazioni.
Avverso gli atti dell’amministrazione comunale sin qui indicati ha interposto l’odierno gravame Trenitalia (notificato il 27/4/2010 e depositato il successivo 11/5/2010), allo scopo di ricondurre gli interventi amministrativi attinenti all’attività di risanamento acustico delle infrastrutture ferroviarie alle specifiche sfere di competenza, ai presupposti di fatto e di diritto e alle relative esigenze di servizio contemplate dall’ordinamento vigente.
L’accoglimento del ricorso è stato affidato ai motivi come di seguito, in sintesi, rubricati:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 11 della legge n. 447/1995;violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.P.C.M. 14.11.1997;violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 5 del d.P.R. 18.11.1998 n. 459;violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 6 del d.M. 29.11.2000;violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 15 della legge regionale n.13/2001;violazione e falsa applicazione dell’art.