TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-07-09, n. 201501203
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Testo completo
N. 01203/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01698/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2014, proposto da:
S V, rappresentato e difeso dall'avv. G M, domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Catanzaro in data 3 febbraio 2014, n. 100.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con decreto del 2 febbraio 2014, n. 100, il Tribunale di Cosenza ha ingiunto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro il pagamento, in favore di S V, della somma di € 4.500, oltre ad interessi legali dal dovuto sino al soddisfo e spese di lite.
Il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, è stato notificato all’amministrazione comunale in data 21 febbraio 2014 e non è stato oggetto di opposizione.
2.1. - In mancanza di spontaneo adempimento, S V si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso, ritualmente notificato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, volto ad ottenere la condanna dell’amministrazione resistente all’ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario