TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-08-30, n. 201901165
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Pubblicato il 30/08/2019
N. 01165/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01451/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2018, proposto da
V T, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
A Z, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania AOODRCA prot. nn. 0022735 del 27.09.2018 nella parte in cui dispone l’esclusione del ricorrente dalla partecipazione al concorso indetto con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018 per la classe AB55 - strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (chitarra) Regione Puglia;
di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 9.11.2018 e depositato in Segreteria in data 28.11.2018, V T adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Il ricorrente esponeva in fatto di essere in possesso del diploma Afam (Alta Formazione Artistica e Musicale), conseguito secondo il previgente ordinamento, nonché del diploma di scuola secondaria di secondo grado, in tal modo avendo conseguito titoli di studio idonei per l’accesso all’insegnamento della materia “Chitarra”.
Il medesimo ricorrente era stato altresì destinatario di uno specifico provvedimento giudiziale emesso dalla Magistratura del Lavoro, con cui aveva previamente ottenuto il passaggio dalla terza alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto, sul presupposto del riconoscimento del valore abilitante del diploma Afam di cui innanzi.
Evidenziava, in particolare, di aver partecipato al concorso bandito con D.G. M.I.U.R. n. 85 del 1.2.2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Tale partecipazione era avvenuta in seguito alla presentazione, tramite il sistema Polis del Ministero, della relativa domanda di ammissione al concorso per la Regione Puglia. Alla predetta domanda venivano allegati, così come richiesto, i titoli comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.
Il ricorrente concorreva per la propria classe di concorso per i posti previsti per la
Regione Puglia, benché le prove si sarebbero dovute materialmente svolgere nella Regione Campania, in forza di espressa previsione di aggregazione territoriale stabilita dal bando.
Tuttavia, allorquando venivano pubblicate le graduatorie di merito relative alle singole specialità, il ricorrente ne era risultato escluso, in quanto “ priv( o ) dei requisiti previsti dal D.D.G. n. 85 del 01 febbraio 2018, art. 3. ”.
Insorgeva il ricorrente avverso tali esiti provvedimentali, articolando avverso i medesimi i seguenti motivi di doglianza: “