TAR Torino, sez. II, sentenza 2011-11-25, n. 201101253
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Testo completo
N. 01253/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01521/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2010, proposto da:
Sisea S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti A C e M F, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, corso Vinzaglio, 2;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti T P e M A G, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’INPS in Torino, via Frola, 2;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 297 del 15.9.2010, pratica n. 204090209, del Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti CIG, comunicata dall'INPS con lettera 18.10.2010 prot. n. 49998, con cui si respinge il ricorso proposto da SISEA S.p.A. avverso il diniego di concessione delle integrazioni salariali;
- di ogni altro atto, presupposto, correlato, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento ai provvedimenti dell'INPS del 29 maggio 2009 e del 7.8.2009;
nonchè
per l'accertamento del diritto
ad ottenere l'integrazione salariale per il periodo infra specificato e per il risarcimento de danni patiti per causa degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato la Sisea s.p.a. ha chiesto al Tribunale di annulare, previa sospensione dell’efficacia, la deliberazione n. 297 con la quale il 15.09.2010 l’INPS aveva rigettato il suo ricorso avverso il diniego di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché ogni atto presupposto, correlato, consequenziale o comunque connesso con particolare riferimento ai provvedimenti INPS del 29.05.2009 e del 7.08.2009.
Con il medesimo ricorso la Sisea s.p.a. ha anche avanzato domanda di accertamento del suo diritto ad ottenere l’integrazione salariale per il periodo richiesto e domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dei provvedimenti impugnati.
Avverso gli atti impugnati la società ricorrente ha lamentato 1) violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l.n. 164/1975, violazione dei principi e delle finalità di cui alla l.n. 164/1975, eccesso di potere per violazione delle circolari n. 58 del 20.04.2009, n. 116 del 20.11.2009 emesse dall’INPS in concerto con il Ministero del