TAR Catania, sez. III, decreto collegiale 2017-09-28, n. 201702249

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, decreto collegiale 2017-09-28, n. 201702249
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201702249
Data del deposito : 28 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2017

N. 02862/2015 REG.RIC.

N. 02249/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02862/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

Vista la domanda depositata in data 16/02/2017 dall'avvocato D C, nella qualità di procuratore antistatario di -OMISSIS-, con domicilio presso lo studio del medesimo in Catania, via Padova, 41.


per la correzione

della sentenza n. 127/16, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 2862 del 2015;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 il dott. P M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la sentenza n. 127/16, con cui questa Sezione ha accolto il ricorso n. 2862 del 2015, proposto da -OMISSIS-per l’accertamento del diritto dell’alunno disabile grave all’assegnazione di un docente di sostegno per n. 18 ore settimanali per il corrente a.s. 2015/2016;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale;

Visto che con l'istanza suddetta si chiede la correzione di errori materiali riscontrati nella citata sentenza, facendo rilevare in particolare che nel dispositivo la condanna alle spese di giudizio contiene la cifra indicata a numero pari ad € 500, mentre quella in lettere ad € 600;


Ritenuto che l’istanza è fondata su circostanza riscontrata come vera in punto di fatto;

Ritenuto che l’Amministrazione resistente nulla ha replicato, neanche all’Udienza camerale di trattazione, prestando tacito consenso alla domanda in esame;

Visto l'art. 86, co. 1, cod. proc. amm.;

Ritenuto che la sentenza n. 127/2016 va emendata nel senso richiesto, correggendo il dispositivo nel senso di indicare anche per la cifra espressa in numeri il valore di € 600,00, secondo il principio generale per il quale nel caso di contrasto tra le due diciture si preferisce quella in lettere.

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