TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-01-16, n. 202300080
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2023
N. 00080/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2022, proposto dalla Parrocchia Santa Lucia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G M T e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Gela, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- dell’Istituto autonomo case popolari (I.A.C.P.) di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Santo Scaglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- e dell’associazione sportiva dilettantistica S. Lucia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Giovanni Delpopolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza dirigenziale n. 662 del 7 dicembre 2021, con la quale il Comune di Gela ha dichiarato la nullità della concessione edilizia n. 33 del 2 maggio 2008 e della S.C.I.A. del 28 gennaio 2021, prot. n. 12444;
- della nota prot. n. 2411 del giorno 8 marzo 2021, con la quale l'Istituto intimato ha denegato il rilascio di qualsivoglia autorizzazione sull’area indicata in catasto al foglio n. 176, part. n. 303 ed ha, al contempo, ha rilevato la sopravvenuta inefficacia della precedente autorizzazione prot. n. 346 del giorno 11 gennaio 2007;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;
nonché per il risarcimento
del danno patito dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gela, dell’Istituto autonomo case popolari di Caltanissetta e dell’associazione sportiva dilettantistica S. Lucia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2022 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la parrocchia ricorrente ha esposto:
- di essere stata autorizzata dall’Istituto intimato, con nota n. 346 del giorno 11 gennaio 2007, ad utilizzare la particella n. 303 del foglio n. 176 per realizzare un campo di calcetto;
- di aver quindi ottenuto la concessione edilizia n. 33 del 2 maggio 2008, a seguito della quale ha realizzato i relativi lavori;
- che, essendosi negli anni deteriorata l’area in questione, con istanza del 3 dicembre 2020 ha chiesto al predetto Istituto l’autorizzazione: a. a dare l’area in godimento a terzi; b. a procedere a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzando ulteriori impianti sportivi in sostituzione di quello dismesso. Tale istanza è stata riscontrata negativamente con l’impugnata nota n. 2411 del giorno 8 marzo 2021 in quanto, secondo l’Istituto, la vista particella n. 303 è di proprietà dell’Amministrazione comunale;
- che, nelle more, la parrocchia aveva già presentato (il 28 gennaio 2021) una S.C.I.A. per la manutenzione ordinaria dell’area sportiva e aveva, altresì, concesso all’associazione sportiva chiamata in giudizio la disponibilità dell’area (scrittura privata del 5 marzo 2021);
- che, nonostante il 13 maggio 2021 (nota del Comune intimato n. 55701) la parrocchia fosse stata autorizzata a procedere all’accatastamento, è in seguito intervenuta l’ordinanza impugnata, che ha dichiarato, tra l’altro, la nullità della concessione edilizia del 2008.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati, previa sospensione cautelare e formulando altresì istanza risarcitoria, sulla scorta delle seguenti ragioni in diritto:
i. violazione di legge (artt. 7 e 8, L. n. 241/1990), contestando la violazione delle regole partecipative e, in particolare, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;
ii. violazione di legge (artt. 817 e 818, c.c.; art. 3, D.P.R. n. 380/2001), in quanto l’ordinanza impugnata ha erroneamente sostenuto che la parrocchia non avesse la titolarità giuridica della menzionata particella n. 303, tenuto conto che quest’ultima è da considerare pertinenza dei fabbricati sui quali è stato costituito, in favore dell’Istituto intimato, il diritto di superficie (convenzione del 5 marzo 1975; atto integrativo del 3 dicembre 2002). L’Istituto, pertanto, ben poteva autorizzare la parrocchia a realizzare la struttura sportiva in questione (come, in effetti, avvenuto con l’autorizzazione del 2007, prima citata);
iii. violazione del principio del legittimo affidamento, tenuto conto che il Comune ha dichiarato, nel 2021, “ nulla ” la concessione edilizia n. 33 del 2008, a circa tredici anni dal suo rilascio e in assenza di ogni comparazione tra interesse pubblico ed entità del sacrificio imposto al privato; ciò, peraltro, in seguito ad atti (come la citata autorizzazione all’accatastamento) che non lasciavano presagire l’adozione dell’ordinanza impugnata;
iv. eccesso di potere sotto vari profili e, in particolare:
a. sviamento della causa tipica, in quanto l’Amministrazione comunale non ha tenuto conto della vista natura pertinenziale della particella n. 303;
b. travisamento dei fatti ed erronea rappresentazione della realtà, in quanto il Comune ha dato rilievo a circostanze contrastanti con la menzionata costituzione del diritto di superficie in favore dello I.A.C.P.;
c. difetto di istruttoria, in quanto, ove il Comune avesse svolto