TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-16, n. 202417919

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-16, n. 202417919
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202417919
Data del deposito : 16 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2024

N. 17919/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12206/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12206 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati N P, N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio N P in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della circolare del Ministero dell’Interno n.11001/123/111 - uff. II ord. e sic. pubblica del 1° settembre 2018, recante « Occupazione arbitraria di immobili - Indirizzi », nella parte in cui non prevede un indennizzo per i proprietari degli immobili occupati nelle more del processo di valutazione delle esigenze di tutela degli occupanti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 ottobre 2024 la dott.ssa C L, lette le note d’udienza con cui l’amministrazione resistente ha richiesto il passaggio in decisione sulla scorta degli scritti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

-OMISSIS- è proprietaria di un fabbricato costituito da quattro piani (per un totale di circa 7.500 mq.), con annesso giardino, sito in Roma alla via di Torrevecchia n. 156, che è stato destinato, dal 1971 fino al 15 novembre 2011, a casa di cura a disposizione dell’Ospedale “San Filippo Neri”, in virtù di una serie di convenzioni che si sono susseguite nel tempo tra la società ricorrente e il predetto Ospedale.

In data 6 dicembre 2012 il suindicato immobile è stato occupato arbitrariamente e senza titolo da ignoti.

In data 9 agosto 2013 il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile di che trattasi.

La società -OMISSIS- agisce in giudizio per ottenere l’annullamento, previa concessione di misure cautelari sospensive, della circolare in epigrafe indicata, nella parte in cui non prevede un indennizzo per i proprietari degli immobili occupati nelle more del processo di valutazione delle esigenze di tutela degli occupanti.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, chiedendo in via pregiudiziale l’estromissione dal giudizio di quest’ultima, per difetto di legittimazione passiva.

Hanno poi eccepito, sempre in via pregiudiziale, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, segnalando che l’art. 11 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, sarebbe stato modificato dall’art. 31- ter del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132, e nella rinnovata formulazione prenderebbe in considerazione i diritti dei proprietari degli immobili occupati.

Hanno, altresì, eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso, dal momento che sarebbe stata impugnata una circolare, quindi un atto privo di efficacia lesiva.

Infine, nel merito, hanno richiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n.7364 del 5 dicembre 2018, questo Tribunale ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente.

Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è affidato ad un’unica censura, con cui si deduce: “ VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DEL DECRETO-

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