TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-12-28, n. 202113565

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-12-28, n. 202113565
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202113565
Data del deposito : 28 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2021

N. 13565/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02435/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2435 del 2017, proposto da
-OSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G O R e C R, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Attilio Friggeri 55;



contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli 36;



per l'annullamento

a) della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n.-OSIS-, Proc.-OSIS-, del 13/12/16, depositata il 18/1/17, e comunicata per via PEC il 19/1/2017, di sospensione facoltativa del ricorrente dall'incarico e dal compenso di giudice tributario;

nonché per l'annullamento

b) della delibera dello stesso Consiglio di Presidenza n. -OSIS-di nomina del Presidente F.F. della CTR del Lazio;

c) della nota n. -OSIS- del 26/9/16 del Presidente F.F. della CTR del Lazio contenente la richiesta di procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente;

d) della delibera del Consiglio di Presidenza n. -OSIS-di instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente;

e) della delibera n.-OSIS-del Consiglio di Presidenza di convocazione dell'incolpato per le giustificazioni;

f) in parte qua, del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti di CTR e CTP, approvato con delibera dello stesso Consiglio di Presidenza n. -OSIS-(in G.U. 283/15).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di -OSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n.-OSIS- proc.-OSIS- del 13.12.2016 di sua sospensione facoltativa dall’incarico e dal compenso di giudice tributario, la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n.-OSIS-di nomina del Presidente f.f. della CTR del Lazio, la nota n. -OSIS- del 26.09.2016 del Presidente f.f. della CTR del Lazio contenente la richiesta nei suoi confronti di procedimento disciplinare, la delibera del Consiglio di Presidenza n.-OSIS-di instaurazione nei suoi confronti del procedimento disciplinare, la delibera n. -OSIS-del Consiglio di Presidenza di sua convocazione quale incolpato per le giustificazioni e, in parte qua, il Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle CTR e CTP, approvato con delibera del medesimo Consiglio di Presidenza n. -OSIS-.

A sostegno delle sue domande, il ricorrente ha lamentato i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 545/1992, eccesso di potere per motivazione pretestuosa ed inconsistente, 2) violazione di legge, eccesso di potere per travisamento del fatto; 3) illegittimità della delibera di sospensione impugnata per incompetenza del Consiglio di Presidenza, violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 545/1992, vigente ratione temporis, prima cioè delle modifiche di cui al d.lgs. n. 156/2015; 4) violazione dell’art. 15 vigente, ratione temporis, all’epoca dei fatti costituenti reato consumato o tentato, contestati al ricorrente, violazione dell’art. 13 del Regolamento di cui alla delibera n. -OSIS-, eccesso di potere per motivazione contraddittoria e perplessa e per ingiustizia manifesta; 5) difetto assoluto di motivazione.

Si sono costituiti in giudizio il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che hanno chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Si è costituito in giudizio anche -OSIS-, nella qualità di Presidente f.f. della CTR del Lazio, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito del ricorso.

Con ordinanza n. -OSIS-del 5.05.2017 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 27.10.2021 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.



DIRITTO

Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’illegittimità di tutti gli atti del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti ed, in particolare, della sospensione facoltativa disposta a suo carico dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per l’illegittimità dell’atto con cui l’azione disciplinare era stata promossa e cioè della nota n. -OSIS-, adottata non dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale nella cui circoscrizione lui prestava servizio, come prescritto dalla legge, bensì dal Presidente f.f. di tale Commissione, cui il potere di promuovere l’azione disciplinare, in quanto “funzione propria del Presidente”, non avrebbe potuto essere validamente delegato; secondo la

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