TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-02-09, n. 202302225
Sentenza
9 febbraio 2023
Sentenza
9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2023
N. 02225/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12007/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12007 del 2022, proposto da
LB AB, LE RA, SA RA, FR RA, NT AD, OR RE, GI LF, AN TT AL, OL OR, MO AM, IN RO, RO CE, GI TO, VI PI, DR RA, OL CI, SA NA, MA AN, MI AN, FR EN, TI DI, AN OL, LE IE, SA AV, AN BA, EN AM, FR BA, EO BU, NT RR, SA RO, AN RO, GE NI, RO IS, MO EN, NT EN, OL EN, DO AR, OR AR, NI ET, RC CO, FR IA, NI RI, AU RA, SE RA, IV AG, SA ON, AN OR, MA ER, DR IZ, VI UC, MA NE, UC BR, UC BR, DO BR, IM LL, OL ZA, RC AI, GI AN, AN MA, FI MM, RO ES, RI CA, IC AP, LE IO, AU CA, TO RL, IC NU, CO RA, AN ON, AN IA, AS NO, DO SC, LB CA, AR AS, FR TA, AN IE, RO CE, FA RI, AR IN, IN AR, MA OC, LA AR, VI ET, IC LL, AR CL, AN CL, AU OL, AN CO, IN IO, IZ TO, NS MO, NT SI, NT D'CO, DO D'GE, MA D'GE, SE D'GE, BR LA VO, AR De TA, ND De SA, SA LL PA, FR Di IZ, NS Di CO, NO Di FI, TI Di AR, NT Di EN, NT Di MA, VI MA Di PA, AS Di OM, AN AT, LE D'RS, MA PO, OL PO, CI LO, DR FA, IM FE, MA ES FE, DO RR, AS ST, RO AN, VI CO, LA IE, OL NZ, IU TE, DO CH, AR RA, AN RN, NT DI, UC GA, LI AL, IC RA, TA NT EL, AR TI, GE SU, RD LI, IR IV, AU AZ, NT SO, EN MA, GE LI, IN RO, FR ZI, IC ZZ, DO RD, GE LE GA, FR EN, AR NI, AN LE, DO LE, FI LO, NT LObardi, RI IA, AN MA, IU AN, GI MA, DO ON, AN RU, AN CC, FR ON, LE IA, GI MA, NT LO, AS IO, IU NA, GI NA, LA NA, SA ST, FA NI, TA IA, GI ET, OR ES, ON IE, RO TT, AN CI, AU LO, LB ZI, ON ZI, IN RD, NO PA, NI UI, LU CO, NO OR, NT OT, ME IO, ER NE, AN NE, DO IV, GI IV, ND EN, IO GG, RO IA, TI CI, AN RO CI, GI DI, LU PO, LE PO, DO IZ, AR RO, NO RO, VI EL, IM SAti, ID ET, OL SI, VI AN, AS SO, AU SO, IU AT, AS SA, AN TR, NT ON, EM LO, GI IN, RN RL, VI CA, UC SC, MA SC, OL UT, AU OT, FR SE, IN RR, RO NI, GI RR, DR TE, AN LI, AN CA, NS NE, LE DR OS, VI NA, IU VI, MA NO, NT LI, SA NE, GI AV, NT RO, NT TE, DO CI, GI CI, GE BO, IN RO, LE NT UN, ON EM, LE NO, LA AL, IU OT, AV MO, AN D'TI, BI D'UR, LO De NG, GI De SA, DO De VI, NS IE, CI CI, TA RA, TO IA, UC SE, AN IO, DO NN, UC ON, VI ON, MA PU, EN SO, FR SA, VI LD, LA UT, NT TT, LE VA, GI NT, rappresentati e difesi dall'avvocato UC D'Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero della Difesa;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Ministero della Pubblica Amministrazione;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comando Generale della Guardia di Finanza;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’accertamento
della illegittimità del contegno omissivo osservato a fronte della diffida notificata in data 19 aprile 2021 e 20 gennaio 2022, con la quale veniva richiesto “il risarcimento dei danni subiti per la mancata attivazione della previdenza complementare prevista dal D.Lgs. n. 195/1995”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. RO Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espongono i ricorrenti – appartenenti al Corpo militare della Guardia di Finanza, taluni in servizio, altri in quiescenza – di avere maturato, alla data del 31 dicembre 1995, anzianità contributiva inferiore a diciotto anni; e di essere, pertanto, interessati dalla riforma del sistema previdenziale introdotta dalla legge n. 335/1995.
Soggiungono che, a fronte delle diffide notificate in data 19 aprile 2021 e 20 gennaio 2022 per il risarcimento dei danni subiti per la mancata attivazione della previdenza complementare prevista dal D.Lgs. n. 195 del 1995, le Amministrazioni intimate rimanevano inerti.
A fronte del perdurante ed ingiustificato inadempimento delle Amministrazioni, assumono il determinarsi di un ingente pregiudizio, del quale, con il presente mezzo di tutela, chiedono il risarcimento.
2. A sostegno della proposta impugnativa, hanno dedotto i seguenti argomenti di censura:
Violazione e falsa applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare dell’art. 26, comma 20, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in particolare dell’art. 3, comma 2, della legge n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995, della legge n. 195 del 1995, in particolare dell’art 4, della legge n. 241 del 1990, artt. 1, 2 e 3, nonché degli artt. 1218 e 2043 c.c. Violazione del D.P.R. n. 39 del 2018. Violazione Statuto dei lavoratori;
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente accertamento del diritto al risarcimento del danno, quantificato, per ogni singolo militare anche in quiescenza, partendo dal 1° gennaio 1996 sino ad oggi, nella misura del 3% degli importi retributivi annui caratterizzati dai seguenti elementi: retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità e retribuzione professionale.
4. In data 9 dicembre 2022 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato, il successivo 12 dicembre, dettagliata relazione sui fatti di causa formata dal Comando Generale della Guardia di Finanza.
5. Osserva, innanzi tutto, il Collegio che parte ricorrente, con istanza depositata in data 20 gennaio 2023, ha chiesto “l’abbinamento dell’istanza cautelare al merito del ricorso”.
Tale richiesta non è suscettibile di essere favorevolmente apprezzata, atteso che il presente gravame:
- in primo luogo, non è assistito dalla presentazione di alcuna istanza cautelare, come è dato evincere dalla lettura dell’atto introduttivo;
- secondariamente, risulta proposto avverso il contegno omissivo osservato dalle intimate Amministrazioni con riferimento alla “diffida notificata in data 19 aprile 2021 e 20 gennaio 2022”, con la quale veniva richiesto “il risarcimento dei danni subiti per la mancata attivazione della previdenza complementare prevista dal D.Lgs. n. 195/1995”. (cfr. pag. 7 del ricorso introduttivo).
Se, quindi, non vi è luogo a provvedere in ordine alla richiesta di abbinamento dell’istanza cautelare al merito (per il semplice motivo che non è stata formalizzata alcuna istanza cautelare, ancorché risulti meramente flaggata, nel “Modulo Deposito Ricorso”, la casella in corrispondenza della voce “domanda cautelare collegiale”), quanto alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, la relativa tipologia processuale è indicata dall’art. 117 c.p.a.; e la relativa controversia viene decisa con sentenza, resa in Camera di Consiglio.
6. Ciò osservato, il ricorso è inammissibile.
7. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal consolidato orientamento giurisprudenziale (anche di questa Sezione: cfr., ex multis, sentenze nn. 14304/2022, 9846/2022 e 6952/2022), che ha escluso la legittimazione ad agire dei singoli dipendenti nel procedimento per l’accertamento dell’obbligo di provvedere all’attuazione della previdenza complementare.
E’ stato, infatti, costantemente affermato, in analoghe fattispecie, che i dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva, o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione, sono titolari di un interesse del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all’avvio e conclusione dei procedimenti negoziali in questione, appartenenti in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, quali organismi esponenziali d’interessi collettivi (per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze Armate), chiamati entrambi a partecipare ai predetti procedimenti negoziali.
Conseguentemente, la legittimazione a far valere eventuali inadempimenti dell'obbligo di adozione di provvedimenti amministrativi, anche attraverso la speciale procedura di impugnazione del silenzio inadempimento, appartiene in via generale ai soli soggetti titolari dell'interesse, concreto ed attuale, direttamente riguardato dalla norma attributiva del potere autoritativo, i quali proprio in ragione di tale titolarità sono dunque legittimati a partecipare al relativo procedimento amministrativo.
I dipendenti sono portatori di un interesse soltanto indiretto,