TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-04-09, n. 202406824

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-04-09, n. 202406824
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406824
Data del deposito : 9 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2024

N. 06824/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12371/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12371 del 2022, proposto da
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9025339959, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, M O, A F, M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti, Commissario Ad Acta per il Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario della Regione, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inmi Lazzaro Spallanzani, Policlinico Tor Vergata, non costituiti in giudizio;
Cns – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, S.D.S. – Società di Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Nilo, Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, Marco Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Perrone in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
Asl Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Vincenzo Giulio Vescio di Martirano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 2 – verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 3 – verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 4 – verbale del 18 marzo 2022);

- della Determinazione n- G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 5 – determinazione del 4 aprile 2022);

- del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 6 – verbale del 18 maggio 2022);

- dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 7 verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 8 – verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 9 verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell'11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 10 – verbale dell'11 luglio 2022 e allegati);

- del verbale della seduta virtuale n. 2 dell'11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 11 – verbale attribuzione punteggi totali dell'11 luglio 2022);

- dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 12 – chiarimenti);

- di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 13 – bando), del disciplinare (doc. 14 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 15 - capitolato);

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e di Cns – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e di S.D.S. – Società di Servizi S.r.l. e di Asl Roma 5 e di Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti di causa.

Con bando di gara pubblicato sulla GUUE e sulla GURI il 22/12/2021, la Direzione Centrale Acquisti della Ragione Lazio, nella veste di “soggetto aggregatore”, ha avviato la gara centralizzata, a procedura aperta, finalizzata all’acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, da affidare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’importo complessivo posto a base di gara, per la durata complessiva dell’appalto di 24 mesi (cui aggiungersi 48 mesi entro cui esaurire gli ordinativi), era pari a € 199.754.081,28.

La gara è stata formalmente suddivisa in cinque lotti.

Il criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 70 punti da assegnare per il pregio tecnico delle offerte e 30 punti per la parte economica.

Il disciplinare non ha previsto alcun limite all’assegnazione dei lotti ad un medesimo concorrente ed ha fissato i medesimi criteri di valutazione delle offerte per tutti i lotti.

Il lotto 3, qui di interesse, riguardava Asl Viterbo, Asl Rieti e Asl Roma 4, poi assegnato alla aggiudicataria per un’offerta di € 33.941.828,32.

Hanno presentato la loro offerta: RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - S.D.S. Srl; RTI ALI Integrazione Scs - TVS Srl; RTI Nuove Tecnologie Applicate - Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale; Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile; RTI Contact Care Solutions s.r.l. - Capo Società Cooperativa Sociale Integrata.

Nella seduta dell’11/7/2022, la Commissione ha aperto le offerte economiche e assegnato i punteggi finali per ciascun lotto, redigendo la graduatoria finale che ha visto collocato al primo posto il RTI CNS (con un punteggio pari a 91,65), seguito al secondo posto dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa (con un punteggio pari a 90,68) e al terzo posto dal RTI Contact Care Solutions S.r.l.

Nella medesima seduta, il RUP ha confermato la graduatoria stilata dalla Commissione di gara, formulando la proposta di aggiudicazione in favore del RTI CNS per tutti e cinque i lotti di gara.

Il RUP ha avviato la verifica di anomalia dell’offerta del RTI CNS che si è conclusa con la valutazione di congruità della stessa.

Il RTI CNS è stato infine ritenuto in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine speciale richiesti dalla lex di gara.

Quindi, con determinazione n. G11932 del 12/09/2022 è stata disposta l’aggiudicazione di tutti e 5 i Lotti della procedura in favore dell’RTI CNS per un importo complessivo di € 177.742.908,61.

L’aggiudicazione è stata comunicata il 13/9/2022.

Con il ricorso in esame, notificato in data 13 ottobre 2022, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti: della predetta Determinazione di aggiudicazione del 12 settembre 2022; dei verbali di gara; della Determinazione n- G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i verbali; dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022; di tutti gli atti di gara. Ha chiesto, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, ed il risarcimento danni.

A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:

- “Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 e 18 del Disciplinare. Violazione degli artt. 30, 45, 47, 48 e 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Violazione della Legge 422 del 1909. Disparità di trattamento. Eccesso di potere. Difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza manifesta. Sproporzione. Sviamento”: il criterio premiale n. 10, definito nella tabella dall’art. 18.1 del disciplinare premia la “Percentuale di donne in ruoli apicali (consiglio di amministrazione/amministratore e dirigenti), non inferiore al 40%” con un massimo di 2 punti. Ma dall’offerta tecnica dell’aggiudicatario e da quanto dichiarato in sede di soccorso procedimentale si evincerebbe che la capogruppo mandataria CNS non possederebbe una percentuale di donne in ruoli apicali idonea a farle attribuire i 2 punti in palio che invece le sarebbero stati assegnati;

- “Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 e 18 del Disciplinare. Violazione degli artt. 30, 80 e 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Disparità di trattamento. Eccesso di potere. Difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza manifesta. Sproporzione. Sviamento”: nemmeno la mandante S.D.S. S.r.l. risponderebbe al criterio del Gender Equality, il cui possesso sarebbe invece stato espressamente dichiarato in sede di gara. In particolare, la dichiarazione resa dal RTI aggiudicatario nella relazione tecnica prodotta in gara secondo la quale “il RTI, costituito per il 74% dal CNS e per il 26% da SDS, è in possesso di una percentuale di donne in ruoli apicali ≥ del 40%” risulterebbe “oggettivamente falsa”;

- “Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 e 18 del Disciplinare. Violazione degli artt. 30, 45, 47, 48 e 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Violazione della Legge 422 del 1909. Disparità di trattamento. Eccesso di potere. Difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza manifesta. Sproporzione. Sviamento”: la Stazione Appaltante avrebbe attribuito del tutto illegittimamente al RTI aggiudicatario il massimo del punteggio di cui ai i criteri premiali n. 8 e 9, che

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi