TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-02-05, n. 202000084

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-02-05, n. 202000084
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000084
Data del deposito : 5 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2020

N. 00084/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00326/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2019, proposto da
M F, rappresentato e difeso dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Carducci 3/6;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

del bando 13/11/2018 per la selezione presso la Polizia di Stato per la frequenza del ventesimo corso di qualificazione per "conduttori cinofili antiesplosivo" nella parte in cui tra le sedi a concorso include la Squadra Cinofili c/o la Questura di Genova.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. M F ha impugnato il provvedimento in epigrafe.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, disposta dal Collegio con ordinanza 5 giugno 2019 n. 130, l’amministrazione ha assunto il provvedimento di trasferimento del ricorrente nella sede desiderata.

In particolare la Direzione Centrale per le Risorse Umane della Polizia di Stato, con nota 19 settembre 2019, “vista la nota datata 03.09.2019 della Direzione Centrale di Sanità – Servizio Operativo Centrale di Sanità – Centro Clinico di Medicina Preventiva e Medicina Legale, con la quale si dà atto che al termine degli accertamenti sanitari non sussistono a carico dell’Assistente Capo Coordinatore Franco Maurizio problematiche ostative alla ripresa dell’attività relativa alla specialità cinofila” e “atteso che il dipendente è collocato attualmente al primo posto nella graduatoria dei trasferimenti per la Questura di Genova – Squadra Cinofili”, ha disposto “il trasferimento a domanda, per preferenza di sede, dell’Assistente Capo Coordinatore Franco Maurizio dal Reparto Mobile di Genova alla Questura di Genova – Squadra Cinofili, con decorrenza immediata.

Con il che deve ritenersi cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente conseguito il bene della vita cui aspirava.

La circostanza che la procedura concorsuale impugnata non sia stata formalmente annullata non assume rilevanza atteso che comunque il ricorrente si è classificato al primo posto per la sede di Genova onde in nessun caso dal mancato annullamento della procedura concorsuale potrebbe derivargli qualsivoglia pregiudizio.

Le spese devono essere poste a carico dell’amministrazione atteso che il provvedimento di trasferimento è avvenuto in seguito alla pronuncia della ordinanza cautelare.

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