TAR Bologna, sez. II, decreto cautelare 2011-02-09, n. 201100138

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, decreto cautelare 2011-02-09, n. 201100138
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201100138
Data del deposito : 9 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00162/2011 REG.RIC.

N. 00138/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00162/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 162 del 2011, proposto da:
N B, rappresentato e difeso dall'avv. A Guidi, con domicilio eletto presso Maria Teresa Mazzullo in Bologna, via Monari 5;

contro

Ministero Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione-Ufficio Provinciale di Rimini;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione-Ufficio Provinciale di Rimini - (N.468) del 21 ottobre 2010, comunicato al riocrrente in data 5 gennaio 2011, con il quale è stata disposta la revisione, ai sensi del combinato disposto ex art. 126 bis, 6^ comma, e 128 Codice della Strada, della patente di guida categoria B n. RN5061446M di cui è titolare il ricorrente, nonchè la sospensione, a tempo indeterminato, della predetta patente di guida, decorsi 30 giorni, dalla ricezione del suddetto provvedimento in caso di omessa sottoposizione all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128 CdS;

di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.,contestualmente al deposito del ricorso in data 08.02.2011;

-rilevato che la norma predetta richiede –quale requisito a tal fine- l’esistenza di un “caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio”;

-rilevato altresì che parte ricorrente non comprova l’esistenza effettiva di una situazione siffatta nel lasso di tempo intercorrente con la già fissata Camera di Consiglio del 3.03.2011 per l’esame collegiale dell’istanza cautelare ordinaria in relazione alla propria complessiva situazione professionale reddituale, patrimoniale e familiare;

-rilevato infine che –nella presente fase processuale- risulta comunque prevalente l’interesse pubblico alla tutela dell’incolumità collettiva rispetto all’interesse privato fatto valere in giudizio;

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