TAR Lecce, sez. III, sentenza 2012-07-10, n. 201201184

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2012-07-10, n. 201201184
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201201184
Data del deposito : 10 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00366/2012 REG.RIC.

N. 01184/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00366/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 366 del 2012, proposto da:
My House Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti P Q e A Q, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Lecce, alla via Garibaldi, 43;

contro

Comune di San Giorgio Ionico, rappresentato e difeso dall’avv. G A F, elettivamente domiciliato presso l’avv. Angelo Vantaggiato, in Lecce, alla via Zanardelli, 7;

per l’annullamento

- del silenzio serbato dal Comune di San Giorgio Ionico sull’istanza del 23 gennaio 2012, ricevuta in data 27 gennaio 2012;

- con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a concludere con provvedimento espresso e motivato il procedimento de quo;

- nonché per la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio Ionico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 la dott.ssa G C e uditi l’avv. A Q per la ricorrente e l’avv. Fanelli per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. La società ricorrente impugna il silenzio sull’istanza del 23 gennaio 2012 con la quale ha chiesto all’Amministrazione comunale di concludere il procedimento di approvazione del PRG ex art. 16 della l.r. n. 56/1980 e, in subordine, di pervenire alla riqualificazione dell’area di proprietà da qualificarsi, allo stato, come zona bianca.

Chiede, altresì, la nomina del Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno da ritardo.

II. Si premette in fatto che l’area in oggetto risulta essere stata destinata:

a) dal vigente P.di F., alla realizzazione di un immobile comunale da adibire ad ufficio postale, mai realizzato (disposizione decaduta per decorso del termine quinquennale, ex art. 9 del d.P.R. n. 327/2001);

b) dal PRG adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 2 del 13 febbraio 2001, in parte, a residenza, in parte, a parcheggio;

c) la Giunta Regionale, con delibera n. 2430 del 15 febbraio 2009, ha approvato il P.R.G. con prescrizioni, trasmettendolo, il 13 gennaio 2010, al Comune per gli adempimenti previsti dall’art. 16 della l.r. n. 56/1980. L’amministrazione comunale non ha ottemperato.

III. Con memoria dell’11 giugno 2012, l’Amministrazione intimata ha depositato:

a) la nota n. 5041 del 13 aprile 2012, con la quale ha riscontrato l’istanza della ricorrente, respingendola, in concreto, esclusivamente nella parte relativa alla definizione del procedimento di attuazione dello strumento urbanistico - attesa la dichiarata volontà di procedere alla revoca in via di autotutela del P.R.G. in itinere, ritenuto non più attuale alle attuali esigenze di sviluppo territoriale - rappresentando nella sostanza solo in via interlocutoria, senza dunque prendere alcuna posizione in merito, che ogni questione relativa alla ridefinizione urbanistica del suolo sarebbe stata riconsiderata in sede di progettazione del nuovo PUG;

b) la successiva delibera del Consiglio comunale n. 14 del 17 aprile 2012 con la quale, da un lato, si è proceduto a revocare il Piano Regolatore Generale, e dall’altro, si è demandato alla Giunta Comunale e al Responsabile dell’ufficio l’adozione degli adempimenti connessi, comprese le procedure di predisposizione e di adozione del PUG.

IV. Ciò premesso, il ricorso è, in parte, improcedibile, in parte, fondato nei termini di seguito esposti.

IV.

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