TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-06-19, n. 202301449

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-06-19, n. 202301449
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301449
Data del deposito : 19 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2023

N. 01449/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00284/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 284 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS- - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, 58;

per la declaratoria di illegittimità

ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. del silenzio serbato dalla -OMISSIS-, presentata in data 11.6.2020 in favore della ricorrente, ex art. 103, co. 1, D.L. 34/2020 -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- - -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., parte ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere la declaratoria del silenzio illegittimamente serbato dalla -OMISSIS-sull’istanza di -OMISSIS-presentata, a norma dell’art. 103, d.l. 34/20, in data 11 giugno 2020, rimasta inevasa, nonché la condanna della medesima amministrazione a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. L’intimata amministrazione ha resistito in giudizio a mezzo del patrocinio della difesa erariale.

3. Alla camera di consiglio del 9 maggio 2023 il Collegio ha rappresentato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., di avere dubbi sulla ricevibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine di decadenza annuale previsto dall’art. 31 c.p.a. per l’esercizio dell’azione avverso il silenzio, decorrente dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il difensore di parte ricorrente ha replicato all’eccezione di tardività avanzando, comunque, oralmente istanza di rimessione in termini per errore scusabile a norma dell’art. 37 c.p.a., segnalando l’esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine sia all’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio nei procedimenti di emersione sia all’individuazione del termine di conclusione del procedimento lì dove, al contrario, la giurisprudenza è addivenuta alla soluzione positiva circa la giustiziabilità del silenzio inadempimento.

Ha poi rappresentato l’avvenuta stipula del contratto di lavoro, con conseguente cessazione della materia del contendere.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

4. In via preliminare, va osservato che questa Sezione ha già avuto modo di aderire all’orientamento espresso più di recente dal Consiglio di Stato (sez. III, 09/05/2022, sent. n.3578) in forza del quale “il procedimento avviato con l'istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell'interesse di una persona di cittadinanza straniera deve essere chiuso nel termine di 180 giorni, e ciò in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, la materia dell'emersione deve ritenersi esclusa dall'intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai tre commi dell'art. 2 e, a maggior ragione, dal termine più breve previsto dal relativo comma 2” (sez. III, 26/10/2022, sent. n. 2843).

4.1. Applicando il superiore principio al caso di specie, il ricorso deve ritenersi sicuramente tardivo, in quanto notificato in data 25 gennaio 2023, oltre l’anno dalla scadenza del termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento.

4.2. Ciò nondimeno, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini formulata oralmente da parte ricorrente all’odierna camera di consiglio.

La rimessione in termini per errore scusabile, a norma dell’art. 37 c.p.a., può essere disposta, anche d’ufficio, oltre che per gravi impedimenti di fatto, “in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto”, che per la giurisprudenza possono essere individuate anche in una “situazione normativa confusa oppure uno stato di incertezza per l'oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma o, ancora, per contrasti giurisprudenziali esistenti” (Consiglio di Stato, sez. V, 20/07/2022, n.6384).

Orbene, non v’è dubbio circa la sussistenza del contrasto di giurisprudenza segnalato dalla ricorrente in ordine all’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio serbato sulle istanze di -OMISSIS-ex art. 103, d.l. 34/20, nonché alla specificazione dell’eventuale termine di conclusione del procedimento, manifestato dalle pronunce riguardanti tale disciplina di recente introduzione.

Infatti, ad un orientamento negativo secondo il quale “l'istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, conv. nella l. 17 luglio 2020 n. 77, non è soggetta ai termini di conclusione del procedimento di cui all'art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, stante la previsione nel comma 4 del medesimo art. 2 dell'esclusione della materia dell'immigrazione dal l'intero sistema dei termini previsti per i procedimenti amministrativi” (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 11/06/2021, n.380;
T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 10/04/2021, n. 303;
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 27/12/2021, n. 1122), formatosi sulla scorta di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con riferimento alla precedente procedura di -OMISSIS-di cui all’art. 5, d.lgs 109/12 (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 13/05/2015, n.2384, la quale evidenziò come “la ragionevolezza della assenza di termini per la conclusione del procedimento di emersione dal lavoro irregolare dell'extracomunitario deriva dal fatto che, nell'ambito dei procedimenti relativi all'immigrazione, di particolare complessità sul piano amministrativo, tale procedura ha natura del tutto eccezionale coinvolgendo soggetti eterogenei tra loro, sia per gli interessi di cui sono portatori, sia per i plurimi requisiti da verificare per ciascuno di essi”), se ne è contrapposto un altro, alla stregua del quale “in materia di domanda di emersione dal lavoro irregolare di cui all'art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, sussiste un termine entro il quale l'amministrazione procedente deve concludere il procedimento” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 06/10/2021, n.2145), al quale ha aderito questa stessa Sezione con sentenza n. 2843/2022.

Da ultimo, il Consiglio di Stato, da un lato rivedendo il proprio precedente orientamento teso ad escludere la giustiziabilità del silenzio dell’amministrazione nelle procedure di -OMISSIS-e disattendendo la tesi secondo la quale “non essendo rinvenibili nell'ordinamento termini specifici e diversi, deve applicarsi il termine di 30 giorni” (in questo senso T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 06/10/2021, n.2145), dall’altro ha affermato, quanto all’individuazione del termine di conclusione del procedimento, come lo stesso “deve essere chiuso nel termine di 180 giorni, e ciò in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, la materia dell'emersione deve ritenersi esclusa dall'intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai tre commi dell'art. 2 e, a maggior ragione, dal termine più breve previsto dal relativo comma 2” (Consiglio di Stato sez. III, 09/05/2022, n.3578), soluzione anch’essa condivisa da questa Sezione nella summenzionata sentenza n. 2843/2022.

4.3. Tanto chiarito, ad avviso del Collegio, l’evidenza del descritto, duplice, contrasto giurisprudenziale formatosi in pendenza del termine decadenziale entro il quale parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto proporre la domanda secondo quanto affermato da ultimo dal Consiglio di Stato e da questo Tribunale nelle sentenze richiamate in tema di ammissibilità e tempestività dell’azione avverso il silenzio, integra quella situazione di incertezza che giustifica la rimessione in termini per errore scusabile, in accoglimento dell’istanza formulata.

5. Nel merito, superate le eccezioni di rito, può dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stata la pretesa della ricorrente integralmente soddisfatta nelle more del giudizio, come dichiarato dal difensore all’odierna camera di consiglio.

6. Tenuto conto della novità della questione e dell’esistenza dei segnalati contrasti giurisprudenziali, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

7. Il contributo unificato va posto a carico dell’Amministrazione resistente.

8. Il Collegio ritiene di confermare in via definitiva l’ammissione al gratuito patrocinio, già disposta in via provvisoria dall’apposita Commissione con verbale n. 3 del 13.2.2023, disponendo quanto segue con riferimento all’istanza dell'avvocato D V per il pagamento di onorari e spese per la rappresentanza e la difesa della ricorrente:

- visto l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’impegno professionale;

- visto l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;

- considerato che, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del D.M. 55/2014: "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate";

- ritenuto, alla stregua delle richiamate previsioni normative ed in relazione alla limitata difficoltà della controversia, esauritasi peraltro in una sola udienza camerale, che è congrua la determinazione in complessivi euro 800,00 (ottocento), oltre I.V.A. e C.A.P., dovuti per legge, della somma spettante all’avvocato instante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio.

9. Infine, ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per cui va disposto l'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente e gli estremi del procedimento amministrativo.

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