TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-06-27, n. 202404013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-06-27, n. 202404013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404013
Data del deposito : 27 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2024

N. 04013/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06014/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6014 del 2023, proposto da
G V, rappresentato e difeso dagli avvocati E B, F B, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla Via Gaetano Filangieri n. 21;

contro

Comune di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la Segreteria Generale del

TAR

Campania Napoli;

nei confronti

R P, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e seguenti legge n. 241/1990 in data 8/11/2023 a mezzo pec dal ricorrente G V al Comune di Sorrento per avere accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell'istanza di accesso agli atti dell'8 novembre 2023 con particolare riferimento alla posizione del ricorrente;

nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale all'accesso formale agli atti amministrativi del Comune di Sorrento in persona del sindaco p.t., ai sensi del combinato degli artt. 10, 22, 24, 25 della legge n. 241/1990 relativi al bando di gara per la procedura per concorso di progettazione in due gradi relativa all'intervento per “il recupero e valorizzazione dei cisternoni romani e la rifunzionalizzazione dell'area soprastante, con la realizzazione di un'area parco urbano, con lo sviluppo di aree verdi e aree gioco, in modo da realizzare un polo aggregativo innovativo per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusive della comunità locale oltre che per lo sviluppo turistico del territorio” e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare della mancata risposta alla istanza di accesso formale agli atti amministrativi ai sensi degli artt. 10, 22, 24, 25 della L. 241/90 presentata in data 8/11/2023 e della esclusione dalla “proposta di aggiudicazione” nel corso della partecipazione al Bando di gara;

NONCHE'

PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente arch. G V a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'accesso agli atti presentata in data 8/11/2023 con conseguente ordine al Comune di Sorrento in persona del sindaco p.t. intimato di esibizione della richiesta documentazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa V L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Il ricorrente ha partecipato al concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 bandito dal Comune di Sorrento per “ il recupero e valorizzazione dei Cisternoni Romani e la rifunzionalizzazione dell’area soprastante, con la realizzazione di un’area parco urbano, con lo sviluppo di aree verdi e aree gioco, in modo da realizzare di un polo aggregativo innovativo per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva della comunità locale oltre che per lo sviluppo turistico del territorio ”.

La proposta progettuale del ricorrente è risultata terza nella graduatoria finale comprendente le sole tre proposte ammesse al secondo grado (giusta determina n. 1354 dell’1/9/23).

Con pec in data 8/11/2023, il ricorrente ha inoltrato al Comune di Sorrento istanza di accesso agli atti chiedendo di poter prendere visione degli atti amministrativi in possesso relativi alla suddetta gara.

Rimasta tale istanza priva di riscontro, il ricorrente ha proposto il presente giudizio lamentando, in estrema sintesi: violazione artt 1 e 2 legge n. 241/1990, violazione dell’art. 97 Cost., violazione dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, violazione e falsa applicazione artt. 3, 24 e 25, comma 3, della legge n. 241/1990 e dell’art. 18 d.p.r. 12/04/2006, n. 184, difetto assoluto di motivazione, violazione del diritto di difesa art. 24 Cost.

2 - Il 19/3/24 si è costituito in resistenza il Comune di Sorrento, affermando di aver inoltrato i documenti richiesti a mezzo pec il 21/12/2023 (giorno successivo alla notifica del ricorso).

3 - Non ha preso parte al giudizio il controinteressato Pane Rosario, primo classificato.

4 - Alla camera di consiglio del 10 aprile 2024 il ricorso è transitato in decisione.

5 - In limine litis , va respinta l’eccezione di tardività sollevata dal ricorrente rispetto alla costituzione del Comune. Per costante giurisprudenza, infatti, “il termine per la mera costituzione in giudizio è, per consolidato orientamento, meramente ordinatorio, come si desume:

a) sul piano testuale, dalla formulazione modale non deontica (ancorché, di per sé sola, non decisiva, in quanto evocativa della figura dell’onere processuale) della prescrizione normativa (in base alla quale le parti “possono”, ma non “devono” costituirsi nel ridetto termine;

b) sul piano sistematico, dal confronto con l’art. 73 cod. proc. amm., che (per le “parti”, di cui non è detto che debbano essere necessariamente già costituite, posto che la qualità di parte si acquisisce in virtù della sola notifica del ricorso introduttivo della lite) àncora la preclusione alla produzione documentale, alla presentazione di memorie difensive e di eventuali repliche ai termini rispettivamente di quaranta, trenta e venti giorni, calcolati a ritroso dalla data dell’udienza fissata per la discussione (il che implica che il termine di costituzione deve ritenersi bensì strumentale al contraddittorio, ma non immediatamente preclusivo);

c) ancora sul piano sistematico, dal confronto, interno all’art. 46 del codice di rito, tra la posizione processuale delle “parti intimate” in quanto tali (cioè a dire, in quanto mere destinatarie della domanda proposta dal ricorrente) e quella dell’”amministrazione” (che è, di regola, parte del giudizio che coinvolge i provvedimenti da essa adottati), la quale (art. 46, comma 2) ha l’obbligo (e non la facoltà) di produrre, nello stesso termine di costituzione, non solo il “provvedimento impugnato” (oggi, peraltro, meramente “eventuale”, a ragione della estensione del processo amministrativo anche a meri “atti, accordi o comportamenti”: cfr. art. 7, comma 1 e, quanto al contenuto necessario del ricorso, art. 10, comma 1 lettera b) cod, proc. amm.), ma anche “gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati” e, più in generale, quelli ritenuti “utili al giudizio”: regola che trova fondamento nel principio dispositivo con metodo acquisitivo che opera nel processo amministrativo di impugnazione, il quale esclude di per sé esclude ogni decadenza nella acquisizione dei documenti che il giudice ritenga necessari alla definizione della controversia (ancorché tardivamente prodotti), fermo restando il diritto al contraddittorio (cfr. tra le tante, Cons. Stato, III, 15 maggio 2018, n. 2889);

d) sul piano storico, dalla consolidata elaborazione giurisprudenziale maturata nella vigenza della previgente disciplina processuale, che il legislatore ha voluto conservare, come emerge dalla Relazione finale al Codice del processo amministrativo, secondo cui, “per quanto riguarda la costituzione delle parti intimate, sono stati ribaditi i termini, ordinatori, già in atto previsti, nonché l’obbligo dell’amministrazione di produrre tutti gli atti del procedimento”.

Ne discende, in definitiva, che nel processo amministrativo, il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall'art. 46 cit., non ha carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all'udienza di discussione del ricorso ” – ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 218/2021.

6 - Nel merito, la domanda va accolta.

6. 1 - In punto di diritto, giova rammentare che, in via generale ed in virtù di principi ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa:

- ai sensi dell’art. 22 comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e così assicurarne l’imparzialità e la trasparenza;

- conseguentemente, il comma 3 del medesimo art. 22 introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi (salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, siccome previsto dall’art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 della medesima legge);

- l’interesse all’ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
ed infatti, a norma dell’art. 22 comma 1 lett. b), l. n. 241 del 1990, vengono definiti “interessati” all’accesso i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (cfr., in proposito, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 24 aprile 2012);

- ed ancora: “ 2.2. L’art. 24 l. 241/90, rubricato “esclusione dal diritto d’accesso” espressamente individua talune ipotesi eccettuative all’applicazione della generale disciplina in tema di accesso (es.: segreto di Stato ovvero altre ipotesi di segreto previste ex lege, documenti prodromici ad atti normativi, di pianificazione o di regolazione, o afferenti a procedimenti tributari) ovvero demanda alla normazione secondaria la individuazione di categorie di documenti in cui l’interesse alla conoscenza viene sacrificato sull’altare di interessi reputati di rango superiore ovvero di carattere preminente (difesa nazionale, politica monetaria, sovranità nazionale, prevenzione repressione della criminalità, riservatezza).

2.3. E, tuttavia, anche le ipotesi in cui viene generalmente escluso il diritto di accesso soffrono, a loro volta, di un caso eccettuativo avente natura per così dire residuale: il diritto di difesa.

2.3.1. L’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (in senso analogo: art. 4, comma 1,

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