TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-02-08, n. 201900274

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-02-08, n. 201900274
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201900274
Data del deposito : 8 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2019

N. 00274/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00697/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 697 del 2012, proposto da
A L, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via S. Giorgio n. 9;



contro

Comune di Cenadi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Satriano, via Galluppi n. 2;



per l'annullamento

dell'ordinanza n 19/11 avente per oggetto la demolizione di una recinzione con muretti in cemento armato sovrapposti da paletti in ferro


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cenadi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Lettieri Antonio ha impugnato l’ordinanza del Comune di Cenadi con cui è stata ingiunta la demolizione di una recinzione con muretti in c.a. sovrapposti da paletti in ferro di lunghezza di 24 ml ed altezza di 1,8 ml motivata - ) sul ricadere l’opera in zona di pertinenza stradale, -) esservi incongruenze degli elaborati tecnici -) sul mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla Provincia, -) sull’ostacolare l’opera la manutenzione di palo luce elettrica.

A sostegno del ricorso ha lamentato il difetto di competenza, essendo la strada de qua provinciale, contestando la delibera comunale del 26.5.1995 con cui la via era stata inglobata nel centro urbano essendo essa al di fuori del relativo agglomerato, la carenza di motivazione dell’ordinanza e la sua erroneità non ricadendo il manufatto sulla strada ma, ma all’interno del suo terreno.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi