TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2012-09-12, n. 201207721

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2012-09-12, n. 201207721
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201207721
Data del deposito : 12 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08981/2011 REG.RIC.

N. 07721/2012 REG.PROV.COLL.

N. 08981/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8981 del 2011, proposto da:
S O, rappresentato e difeso dall'avv. G T, con domicilio eletto presso G T in Roma, Circonvallazione Clodia, 5;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Frosinone;

per l'annullamento

del provvedimento del questore di Frosinone dell’8.08.2011 di rigetto richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Questura di Frosinone gli ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, motivando sulla base dell’esistenza di denunce all’autorità giudiziaria per giuda senza patente e falsità materiale, frequentazione di persone pregiudicate e il non aver dimostrato un reddito proveniente da fonti lecite.

Soggiunge poi il provvedimento che da accertamenti effettuati dai carabinieri di A, il ricorrente risultava sconosciuto all’indirizzo dichiarato come propria residenza.

Conclude pertanto nel senso che il ricorrente deve ritenersi persona scarsamente integrata e socialmente pericolosa.

Il ricorso è articolato in vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’amministrazione si è costituita mediante avvocatura dello Stato con mero atto di stile.

L’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame con ordinanza del 7 dicembre 2011.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/1998, in quanto la denuncia menzionata nel provvedimento impugnato riguarda un’ipotesi di reato particolarmente lieve, quale la guida senza patente, in relazione alla quale non è intervenuta nemmeno la condanna di primo grado. Quanto alla contestata assenza di fonti di reddito lecite, il ricorrente ha riferito di aver lavorato come addetto alla pulizie con contratto a tempo indeterminato, il quale è cessato solo a causa del mancato rinnovo del permesso di soggiorno (v. contratto di lavoro di cui all’allegato 3 e il cud 2011, di cui all’allegato 8). Aggiunge inoltre di avere due figli piccoli, avuti da una connazionale residente in Italia regolarmente (v. quanto affermato dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che proprio per la presenza del nucleo familiare ha deviso di trasmettere glia tti al questore per il rilascio di un permesso per motivi umanitari). In relazione alla questione della asserita irreperibilità all’indirizzo dichiarato afferma di averla trasferita da A a Montecompatri, comunicandolo alla Questura in data 21.7.2011 (v. comunicazione di cessione di fabbricato e dichiarazione di ospitalità del 8.9.2011).

Il motivo è fondato in quanto tutte le affermazioni del ricorrente, che sconfessano l’impianto su cui si fonda il provvedimento impugnato, risultano confermate dalla documentazione allegata al ricorso e comunque non sono stati contestati dalla difesa erariale.

Le ulteriori censure possono essere assorbite.

Il ricorso, in conclusione deve essere accolto, con obbligo per l’amministrazione di riesaminare l’istanza di rinnovo presentata dal ricorrente alla luce delle circostanze accertate nel ricorso.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

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