TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2025-01-28, n. 202500161

TAR Catanzaro
Sentenza
28 gennaio 2025
TAR Catanzaro
Ordinanza cautelare
29 febbraio 2024
TAR Catanzaro
Ordinanza cautelare
27 giugno 2024
TAR Catanzaro
Ordinanza cautelare
26 luglio 2024
TAR Catanzaro
Decreto cautelare
5 giugno 2024
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Sentenza
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2025-01-28, n. 202500161
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202500161
Data del deposito : 28 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2025

N. 00161/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00271/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RI

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 271 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI PE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelita Alvaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio AN SO in Catanzaro, via Pugliese n. 12;



contro

Regione RI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Falduto e Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CA S.p.A., non costituito in giudizio;



nei confronti

Impremed S.p.A. e Calabra Distribuzione S.r.l., non costituiti in giudizio;



per l''annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto dirigenziale 242 ed atti presupposti e conseguenziali con cui è stata dichiarata inammissibile / irricevibile la domanda presentata da RI pesca srl acquisita con codice 80829;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 giugno 2024:

del decreto dirigenziale n. 5420 del 19 aprile 2024

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione RI;

Vista l’ordinanza cautelare del 29 febbraio 2024;

Visti i motivi aggiunti notificati il 20 maggio 2024;

Visto il decreto cautelare n. 316 del 5 giugno 2024;

Vista l’ordinanza n. 378 del 26 giugno 2024;

Vista la memoria di chiarimenti depositata dalla Regione in ottemperanza alla predetta ordinanza;

Vista l’ordinanza cautelare n. 453 del 24 luglio 2024;

Vista la memoria ex art. 73 c.p.a. di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con Decreto Dirigenziale n. 11611 del 9 agosto 2023 è stato approvato l'Avviso pubblico " Sostegno alle imprese colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina e/o dalle sanzioni imposte - o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni " a valere sull'Azione-15.1.1 (SAFE) Sostegno alle imprese per fronteggiare la crisi internazionale e la crisi energetica del POR RI FESR FSE 2014/2020.

Tra i considerata del decreto si legge: “ che il presente Avviso pubblico è finalizzato a sostenere le imprese operanti sul territorio regionale che hanno subito gli effetti dell'emergenza della crisi Ucraina, (con le sole esclusioni di quelle operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e nei settori esclusi elencati alla nota 4 dell'allegato Il del regolamento UE n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014);

Il punto 4.3. dell’Avviso, nominato “ TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ” prevede che: “ 1. Le domande e i relativi allegati potranno essere inseriti sulla piattaforma a partire dalle ore 10:00 del 11.09.2023 e fino alle ore 16:00 del 21.09.2023.

L'invio definitivo delle domande precedentemente predisposte è previsto per il giorno 22.09.2023 a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 16:00.

2. Le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso e/o non correttamente compilate, saranno considerate irricevibili e pertanto non saranno accettate.

3. I richiedenti dovranno presentare, unitamente alla Domanda e con le modalità previste al paragrafo 4.2 del presente Avviso:

a) Certificazione di cui all'Allegato 3, sottoscritta con firma digitale da un professionista abilitato, iscritto ad uno degli albi professionali sottoelencati, attestante il calcolo dell'aiuto ammissibile secondo i dati riportati nel foglio di calcolo del contributo di cui all'Allegato 2.

Alla certificazione del professionista dovranno essere allegate le bollette sulla base del quale è stato effettuato il calcolo.

La certificazione potrà essere sottoscritta solo dai professionisti abilitati, iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o iscritti al registro dei revisori legali presso il MEF ”.

In data 11 settembre RI PE ha caricato nella piattaforma la propria domanda, inviandola il successivo 13 settembre.

Con il D.D.G. n. 17087 del 23 novembre 2023, di " Approvazione Elenco Domande Ammissibili e Elenco domande non ammissibili ” la domanda dell'impresa RI PE, identificata con n. 80929, è stata inserita nell’elenco delle domande non ammissibili, con esito non ricevibile, per la seguente motivazione: " La Verifica di Ricevibilità della Domanda, rilevata l'incompletezza dell'Allegato 3 nello specifico, l'assenza delle fatture sulla base delle quali è stato effettuato il calcolo, si è conclusa con esito negativo per mancanza del requisito richiesto dall'art. 4.3 dell'Avviso pubblico ".

La RI PE ha successivamente presentato istanza di riesame.

Con il D.D.G. n. 19242 del 15 dicembre 2023 è stata confermata la non ammissibilità della domanda.

RI PE ha dunque impugnato gli atti in epigrafe indicati con ricorso affidato a tre motivi, nel quale asserisce che: a) la domanda era stata inizialmente sulla piattaforma informativa l’11 settembre 2023 assieme all’allegato 3, in formato pdf, contenente la certificazione sottoscritta dal professionista e le relative bollette; b) nella stessa giornata dell’11 settembre, veniva pubblicata sul relativo sito web la Guida Utente, che richiedeva di caricare l’allegato 3 in formato p7m; c) il 12 settembre RI PE riceveva una mail dall’indirizzo assistenzabandiavvisi@fincalabra.it nel quale veniva rilevata la necessità di sostituire il file relativo alla certificazione del professionista in formato pdf con formato p7m; d) il giorno successivo RI PE procedeva al caricamento del file sostitutivo in formato p7m non avvedendosi, per mera svista, che il nuovo documento recava la sola autocertificazione, senza le bollette.

Ciò premesso, con il primo motivo si censura la violazione degli artt. 1, 2 e 3 l.n. 241/1990 nonché varie figure sintomatiche di eccesso di potere. Afferma, in particolare, che il punto 4.3 comma 2 dell’Avviso “ prevede l’irricevibilità esclusivamente delle “domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti nell’avviso”, ma non anche di quelle prive degli allegati ai documenti richiamati nell’avviso come allegati indispensabili. Si ribadisce che il documento indicato quale allegato n. 3 della domanda era la certificazione del professionista e non anche gli allegati alla stessa (ossia le fatture) ”. Afferma inoltre che non potrebbe essere diversamente, o l’avviso incorrerebbe nella violazione delle norme relative alle dichiarazioni sostitutive di atti notori.

Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 10-bis e 6 l.n. 241/1990 per l’impossibilità della amministrazione di addurre a fondamento del rigetto inadempienze e ritardi ad essa imputabili e per non avere la regione attivato il soccorso istruttorio.

Con il terzo motivo, da esaminarsi gradatamente ai precedenti, si censura l’illegittimità dell’avviso pubblico per violazione degli artt. 47 e 71 D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 18 l.n. 241/1990 nonché per eccesso di potere. Nello svolgimento del motivo viene chiarito, in particolare, che: “ L'illegittimità deriverebbe anche, in tal caso, dall'ambiguità e poca chiarezza delle clausole relative ai requisiti di ammissibilità/ ricevibilità e della procedura di presentazione della domanda (segnatamente 4.2, 4.3., 4.4), che avrebbero legittimamente ingenerato confusione sui documenti, richiesti a pena di irricevibilità, da allegare alla domanda. Non vi è, infatti, alcuna clausola che preveda espressamente quale motivo di irricevibilità la mancata trasmissione delle fatture indicate (tra l'altro anche come bollette) solo come allegati alla certificazione del professionista ”.

Il ricorso recava altresì istanza di sospensione cautelare.

Con memoria depositata il 18 febbraio 2024 si è costituita la Regione RI confermando la legittimità del proprio operato, stante che alla Certificazione del professionista abilitato inviata non erano state allegate le bollette sulla base delle quali era stato effettuato il calcolo.

Con ulteriore memoria del 23 febbraio 2024, la Regione RI ha precisato che non vi è mai stata una anomalia del sistema e che “ l'Avviso Pubblico, in quanto lex specialis, non prevede siffatta possibilità, trattandosi di procedure per la concessione di contributi pubblici (C. Stato, II, sent. 25 agosto 2023, п. 7979; C. Stato, II, sent. 1.7.2020 n.4191) ”.

Con ordinanza n. 125 del 29 febbraio 2024 è stata sospesa “ la disposta non ammissione della società ricorrente, con affermazione dell’obbligo delle amministrazioni intimate di riesaminarne la posizione e di verificare se la predetta società avesse o meno già dimesso compiutamente la documentazione richiesta al punto 4.3 dell’avviso, assumendo le conseguenti determinazioni ”.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 maggio 2024 e depositato il 3 giugno 2024, RI PE ha chiesto l’annullamento, previa sospensione anche in via monocratica, in particolare, del decreto dirigenziale n. 5420 del 19 aprile 2024, con il quale la Regione, a seguito del riesame disposto dall’ordinanza n. 125/2024, ha ritenuto non ammissibile la domanda di RI PE.

Nel ricorso per motivi aggiunti si contesta la violazione, da parte dei nuovi provvedimenti, degli artt. 1, 2 3 4 l.n. 241/1990, la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, l’elusione della precedente ordinanza del giudice amministrativo e l’eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche.

In sintesi parte

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