TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 2011-08-30, n. 201100904

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 2011-08-30, n. 201100904
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201100904
Data del deposito : 30 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00397/2011 REG.RIC.

N. 00904/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00397/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2011, proposto da:
P B, rappresentata e difesa dagli avv. L M e G M, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Cagliari, via Peschiera n. 18;

contro

Comune di Alghero, rappresentato e difeso dall'avv. L A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P P P in Cagliari, piazza Repubblica n. 22;

per l'annullamento

previa sospensione in via cautelare

- della determinazione n. 38 in data 25 gennaio 2011, con la quale il Dirigente della

IV

Settore - Servizio Edilizia Privata del Comune di Alghero ha respinto l'istanza della signora P B volta ad ottenere il mutamento della destinazione d'uso, da ricettivo - alberghiero a residenziale, dell'immobile di sua proprietà, sito in Comune di Alghero, località Tramariglio, compreso nel complesso edilizio denominato "Condominio Eurotel Capo Caccia" e censito al NCEU partita 10684, fig. 45, mapp.le 184 sub. 26, cat. A/2;

- della determinazione n. 4 in data 25 gennaio 2011, con cui il Dirigente del

IV

Settore - Servizio Edilizia Privata del Comune di Alghero ha rettificato il proprio precedente diniego, per errore materiale relativo al numero di registrazione;

- del parere negativo sulla predetta istanza, espresso dalla Commissione Edilizia del Comune di Alghero nella seduta del 6 ottobre 2010, di cui al verbale n. 30/506;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alghero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle numerose eccezioni di rito sollevate dal Comune resistente - pur non esenti da profili di fondatezza - per privilegiare l’esame della controversia nel merito.

Come già affermato da questo Tribunale con numerose sentenze ormai passate in giudicato - alcune delle quali relative anche ai danti causa degli odierni ricorrenti (cfr. T.A.R. Sardegna n. 899/1997, n. 900/1997, n. 568/1998, n. 570/1998, n. 572/1998, n. 97/2002, n. 194/2004) - l’immobile oggetto di causa non è suscettibile (neppure per porzioni dello stesso) di una modifica della destinazione d’uso da alberghiera in residenziale, perché ciò contrasterebbe con la sua destinazione urbanistica, tanto in relazione agli atti di pianificazione vigenti all’epoca della sua realizzazione quanto con riferimento alla disciplina urbanistica tuttora vigente.

Il Collegio, in particolare, condivide pienamente quanto affermato al riguardo dal Consiglio di Stato (cfr., ex multis, V Sezione, sentenza 16 novembre 1999, su ricorso n. 7491/1997;
V Sezione, sentenza n. 1518 del 20 marzo 2000), secondo cui, con l’adozione del nuovo Piano regolatore generale del comune di Alghero in data 28 dicembre 1973, “il complesso edilizio in questione risulta inserito in zona F/1, ove erano consentite costruzioni turistiche private solo in base a piano particolareggiato o a convenzione di lottizzazione”, per cui “l’eventuale mutamento di destinazione (da uso alberghiero a uso prettamente privatistico, di civile abitazione) asseritamente operato, di fatto, nei locali in questione, in epoca successiva a tale data, si poneva, quindi, in contrasto con detto strumento urbanistico e, se richiesto, avrebbe dovuto comportare l’adozione di apposite misure di salvaguardia, inibitorie di detta trasformazione, ovvero avvenire - se ed in quanto possibile - nel rispetto del medesimo piano adottato e dei relativi strumenti attuativi, comunque di la da venire”.

Inoltre l’invocata modifica della destinazione d’uso si pone oggi in diretto contrasto con il successivo Piano regolatore generale del Comune di Alghero, approvato con decreto assessorile 22 novembre 1984, n. 1427/U, circostanza, questa, che neppure parte ricorrente pone sostanzialmente in discussione;
né può condividersi la censura di inefficacia di tale Piano, per mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, se non altro perché lo stesso è stato poi integralmente “riapprovato” (a seguito di ripetute varianti) dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 45/1989, che ha modificato il regime di pubblicazione limitandolo al solo B.U.R.A.S.

Tali elementi ostativi rendono poi sostanzialmente ininfluenti le ulteriori censure dedotte da parte ricorrente, aventi contenuto esclusivamente formale e procedimentale, posto che l’Amministrazione, nel respingere l’istanza di modifica della destinazione d’uso, ha esercitato un potere sostanzialmente vincolato dalla vigente disciplina di carattere normativo e pianificatorio.

Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere, quindi, respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

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