TAR Bologna, sez. II, sentenza 2015-04-17, n. 201500388

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2015-04-17, n. 201500388
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201500388
Data del deposito : 17 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00659/2012 REG.RIC.

N. 00388/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00659/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 659 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Markas S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. G Q, S B, P J Q, con domicilio eletto presso S B in Bologna, Via San Gervasio 10;

contro

Comune di Sassuolo, rappresentato e difeso dagli avv. M B, Annamaria Grasso, con domicilio eletto presso Maria Giovanna Addario in Bologna, Via della Zecca N.2;

nei confronti di

Società Cooperativa Cir Food S.C., rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio eletto presso Stefano Argnani in Bologna, Via Castiglione,29;
Ing. Ferrari S.p.A., Baschieri S.r.l.;
Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Annamaria Grasso, M B, con domicilio eletto presso Maria Giovanna Addario in Bologna, Via della Zecca N.2;

per l'annullamento

della delibera della giunta comunale n.118 del 14.05.2012, conosciuta il 15.05.2012 con il quale il comune di Sassuolo, a seguito della decisione parziale del consiglio di stato n.2101/2012, che ha annullato la delibera di aggiudicazione del project financing per la realizzazione di un centro cottura pasti e conseguente servizio di refezione scolastica a markas srl ha disposto che cir food "può allo stato subentrare nella convenzione stipulata in data 09.11.2010 tra il commune di Sassuolo/sgp e la società markas, ultimando le opere e gli impianti del nuovo centro di produzione" pasti;

della comunicazione del 21.05.2012 con la quale il comune di Sassuolo ha mantenuto e reiterato la sospensione dei lavori disposta con comunicazione del 20.04.2012 giustificata, questa ultima, dalla necessità di assolvere alle incombenze istruttorie disposte dal consiglio di stato con sentenza n.2101/2012, adempiute in data 17.05.2012;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche allo stato non conosciuto;

per l'annullamento, previa sospensione (motivi aggiunti)

della disposizione n.68 del 28.05.2012 della società gestioni patrimoniali srl e dell'accordo siglato tra comune di Sassuolo del 19.06.2012;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche allo stato non conosciuto;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sassuolo e di Società Cooperativa Cir Food S.C. e di Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il dott. B L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con memoria depositata il 27.1.2015 parte ricorrente comunica che è venuto meno ogni interesse alla decisione di merito in relazione all’esito di un giudizio avente carattere di pregiudizialità.

In relazione a quanto sopra il presente giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Per quanto riguarda le spese, tenuto conto della peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensarle fra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi