TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-02-16, n. 201002254
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Testo completo
N. 02254/2010 REG.SEN.
N. 02333/1992 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2333 del 1992, proposto da:
A M D A, rappresentata e difesa prima dall’avv. A M, poi dall'avv. L F L, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, p.za della Marina, n.1;
contro
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
Acea-Azienda Comunale Energia ed Ambiente, rappresentata e difesa dall’avv. C M, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via delle Tre Madonne, n. 16;
nei confronti di
E B, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto di occupazione d’urgenza n. 2030 del 1991 del Presidente della Giunta regionale del Lazio.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Acea;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2010, il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 14 febbraio 1992, depositato il successivo 20 febbraio, l’istante ha domandato l’annullamento del decreto n. 2030 del 1991 del Presidente della Giunta regionale del Lazio, recante l’occupazione d’urgenza, a favore dell’Acea, di due aree di proprietà site in Comune di Roma (fg. 122, p.lla 135 e 289/r, di mq. 20 e 289).
La ricorrente ha indirizzato avvero l’atto impugnato censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
L’Acea, costituitasi in resistenza, ha sostenuto l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza 18 marzo 1992, n. 458 la domanda di sospensione interinale degli effetti dell’atto impugnato è stata respinta.
La parte ricorrente ha depositato in data 18 dicembre 2009 memoria difensiva.
Il ricorso è stato indi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 13 gennaio 2010.
DIRITTO
1. La ricorrente sottopone all’odierno scrutinio di legittimità il decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio recante l’occupazione di urgenza in favore dell’Acea di alcune aree, tra cui quelle di proprietà della medesima meglio specificate in fatto.
Resiste l’Acea, che ha preliminarmente fatto presente che la contestata occupazione è finalizzata non alla espropriazione delle aree in argome
rnto, bensì alla realizzazione sulle stesse di un elettrodotto (linea a 150 KV Flaminia-Nomentano), con costituzione di servitù ex artt. 19 e ss. del t.u. acque pubbliche (r.d. 11 dicembre 1933, n. 1175).
L’Azienda ha inoltre provveduto alla analitica descrizione, nonché al deposito, delle autorizzazioni che hanno assistito l’intervento.
1.2. Alla luce del tenore delle censure formulate e degli atti versati in fascicolo, la causa si rivela matura per la decisione. Non vi è luogo, pertanto, alle incombenze istruttorie richieste dalla parte ricorrente.
2. Con il primo motivo di gravame la ricorrente rappresenta che il termine ultimo di validità del decreto, per effetto della l. 3 gennaio 1978, n. 1 e dell’art. 7 del provvedimento stesso, che sancisce la propria inefficacia per l’ipotesi della mancata occupazione nel termine di tre mesi, è quella del 5 febbraio 1992.
2.1. Alla luce della documentazione versata in atti dall’Acea, emerge che l’impugnato decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio, datato 5 novembre 1991, ha conseguito efficacia in data 15 novembre 1991, a seguito della positiva valutazione della competente commissione di controllo sugli atti della