TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2012-10-24, n. 201200879

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2012-10-24, n. 201200879
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201200879
Data del deposito : 24 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00998/2010 REG.RIC.

N. 00879/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00998/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 998 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P &
Co s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti A P C e M M, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Cagliari, via Dante n. 19;

contro

Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dall'avv. F F, dell’ufficio legale dell’ente presso la cui sede in Cagliari, via Roma, n. 145, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

col ricorso introduttivo:

del la nota n. 173622 del 5/8/2010, con la quale il Servizio Edilizia Privata del comune di Cagliari ha dichiarato priva di efficacia la dichiarazione di agibilità presentata dalle ditte P &
Co. s.r.l. ed Immobiliare San Gemiliano s.r.l. in data 10/12/2009;

delle note del medesimo Servizio n. 200732 del 21/9/2010 e n. 158913 del 16/7/2010;

delle note SUAP n. 190379 del 6/9/2010 e n. 238843 del 8/11/2010;

della nota del Servizio Pianificazione del Territorio n. 217722 del 12/10/2010;

con i motivi aggiunti depositati in data 24/1/2011:

della determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Privata n. 2011/140 del 10/1/2011, con la quale è stata annullata la concessione edilizia n. 692/2006, rilasciata alla Immobiliare San Gemiliano s.r.l.;

delle note del Servizio Edilizia Privata n. 256497 del 25/11/2010 e n. 278271 del 20/12/2010;

e per la condanna

dell’intimata amministrazione al risarcimento dei danni.

Visti ricorso, motivi aggiunti e relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune del Cagliari.

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.

Visti tutti gli atti della causa.

Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi i difensori delle parti come da separato verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società P &
CO s.r.l. è proprietaria di una porzione di un’immobile ubicato in Cagliari Traversa I via Duca di Genova, edificato dalla Immobiliare San Gemiliano s.r.l. in forza della concessione edilizia 30/6/2006 n. 692/2006.

Con riguardo alla porzione immobiliare di cui sopra sono stati adottati dal Servizio Edilizia Privata, dal SUAP e dal Servizio Pianificazione del Territorio, gli atti meglio indicati in epigrafe, pregiudizievoli per la società P &
CO s.r.l, nella parte in cui incidono sulla sua porzione di immobile.

Quest’ultima ha pertanto impugnato i suddetti atti deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Ha, inoltre, domandato la condanna dell’intimata amministrazione al risarcimento dei danni causati.

Nelle more del giudizio il Servizio Edilizia Privata ha adottato la determinazione 10/1/2011 n. 2011/140 con la quale ha annullato d’ufficio la citata concessione edilizia n. 692/2006.

Avverso l’atto di ritiro la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 24/1/2011, col quale ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento di ricorso e motivi aggiunti.

Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato le proprie tesi difensive. Il comune in particolare ha depositato in giudizio la determina 23/7/2012 n. 6582 con la quale è stato annullato d’ufficio il provvedimento di autotutela 10/1/2011 n. 2011/140.

La ricorrente dal canto suo ha meglio precisato la prospettata domanda risarcitoria (memoria difensiva depositata in data 25/7/2012).

Alla pubblica udienza del 10/10/2012 la causa, dopo ampia discussione, è stata posta in decisione.

DIRITTO

Devono essere in primo luogo esaminate le domanda impugnatorie.

Il ricorso introduttivo del giudizio va dichiarato inammissibile con riguardo a tutti gli atti diversi dalla nota del Servizio Edilizia Privata n. 173622 del 5/8/2010.

Tali atti, infatti, si sostanziano, in parte in mere comunicazioni ed in parte in atti interni, per cui risultano tutti privi di effetti lesivi.

Il gravame va, invece, esaminato nel merito con riguardo all’impugnata nota 173622 del 5/8/2010, con la quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata ha dichiarato priva di efficacia la dichiarazione di agibilità presentata dalla Immobiliare San Gemiliano s.r.l. e dalla P &
Co s.r.l. in relazione al piano terra e al piano interrato del fabbricato realizzato dalla prima delle due società in Traversa I via Duca di Genova, in quanto non riferita anche al piano primo del medesimo edificio, che secondo il suddetto Dirigente sarebbe adibito a uffici della sottostante attività di panificio.

Al riguardo, merita accoglimento la censura con cui la ricorrente lamenta che l’autorità procedente non si è avveduta che, come emerge dal progetto approvato con la concessione edilizia n. 692/2006, gli uffici a servizio del panificio sono ubicati al piano terra del manufatto, per si dimostra errato in fatto l’assunto su cui si basa il provvedimento impugnato, ossia che al primo piano siano ubicati gli uffici al servizio dell’attività di panificio.

Non risultando altrimenti smentita l’affermazione della ricorrente secondo cui piano terra e interrato, da una parte e piano primo, dall’altra, hanno ciascuno una propria autonomia funzionale, inesattamente l’autorità procedente ha ritenuto che dovesse essere certificata l’agibilità dell’intero edificio.

I motivi aggiunti, diretti contro la determina 10/1/2011 n. 2011/140 con cui il Dirigente del Servizio Edilizia Privata ha annullato d’ufficio la concessione edilizia n. 692/2006, devono essere, invece, dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.

Con determinazione 23/7/2012 n. 6582 il medesimo Dirigente ha, infatti, ritirato in via di autotutela la propria precedente determina n. 2011/140, dando atto, contestualmente, della conseguente “riviviscenza della concessione edilizia n. 692/2006”.

Va ora esaminata la domanda risarcitoria, che risulta del tutto priva di fondamento.

La ricorrente afferma che la propria attività commerciale sarebbe dovuta iniziare in data 1/7/2009, ma di averla potuta avviare (e non integralmente) solo dal 11/12/2009, in conseguenza dell’adozione da parte

dell’intimata amministrazione di due ordinanze (una di sospensione dei lavori e l’altra di demolizione) relative all’edifico di che trattasi.

Sennonchè le dette ordinanze non sono state impugnate dalla ricorrente e, com’è noto, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del cod. proc. amm. – che deve ritenersi norma ricognitiva di principi già evincibili alla stregua di un'interpretazione evolutiva del comma 2, dell’art. 1227 cod. civ. e quindi operante anche in relazione a danni sorti precedentemente all’entrata in vigore del cod. proc. amm. - non spetta “il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”, ivi compresi fra questi quelli processuali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26/3/2012 n. 1750 e A.P., 23/3/2011, n. 3).

E ciò senza contare che, comunque, con ordinanza 23/9/2009 n. 347, pronunciata su ricorso della Immobiliare San Giuliano, questa Sezione aveva già sospeso il provvedimento di demolizione 13/7/2009 n. 44/URB.

Per cui, anche sotto questo profilo, la domanda risarcitoria è da respingere.

In considerazione della reciproca soccombenza le spese di giudizio possono essere integralmente compensate

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