TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-03-15, n. 202400778
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Pubblicato il 15/03/2024
N. 00778/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2019, proposto da
- Azienda Agricola Allevi S.r.l., Acqua &Sole S.r.l., Alan S.r.l., Eco-Trass S.r.l., Eli Alpi Service S.r.l., Evergreen Italia S.r.l. e Var S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti P F ed E R ed elettivamente domiciliate presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4;
contro
- il Comune di Gropello Cairoli, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. S V e dall’Avv. stabilito E B ed elettivamente domiciliato in Milano, Corso Monforte n. 45, presso lo studio dell’Avv. S L B;
nei confronti
- Provincia di Pavia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della Variante parziale al Piano di Governo del Territorio, adottata dal Comune di Gropello Cairoli con deliberazione consiliare non conosciuta e di cui è stato dato avviso sul B.U.R. Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 24 ottobre 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gropello Cairoli;
Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione formulata dai difensori delle parti ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere A D V;
Nessun difensore presente all’udienza smaltimento del 7 marzo 2024, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 27 dicembre 2018 e depositato il 21 gennaio successivo, le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della Variante parziale al Piano di Governo del Territorio, adottata dal Comune di Gropello Cairoli con deliberazione consiliare non conosciuta e di cui è stato dato avviso sul B.U.R. Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 24 ottobre 2018.
Le aziende ricorrenti svolgono attività di gestione di rifiuti, attraverso il recupero dei fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione. In particolare, le ricorrenti, quali operatori per conto terzi, ritirano i fanghi biologici dei depuratori dei sistemi fognari delle acque reflue, urbane e industriali, e altri fanghi provenienti da sistemi depurativi, per sottoporli, presso i propri impianti, a trattamenti idonei a recuperare le sostanze organiche in essi presenti, che successivamente sono oggetto di spandimento sui campi a beneficio dell’agricoltura (operazione R10). Tale spandimento dei fanghi biologici avviene su terreni di cui viene ottenuta la disponibilità, sulla scorta di accordi conclusi con aziende agricole, le quali, ai fini della concimazione dei propri terreni, hanno deciso di avvalersi del fertilizzante in questione. Alle aziende ricorrenti è stato demandato lo spandimento dei fanghi, tra l’altro, su terreni situati nel Comune di Gropello Cairoli (PV). Tuttavia il predetto Comune, nel corso del 2018, ha adottato una Variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT), con cui ha stabilito – tramite l’integrazione del disposto di cui all’art. 19 delle N.T.A. – che “ all’interno delle connessioni ecologiche primarie o di secondo livello della REC, è espressamente vietato lo spandimento di reflui e fanghi derivanti dall’allevamento o dalla depurazione ” e ha altresì introdotto una ulteriore disposizione – ovvero l’art. 19-bis (rubricato “ Norme sovraordinate di disciplina dell’attività di spargimento fanghi in agricoltura ”) – con cui ha stabilito il divieto di utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli gravati da vincoli di tutela assoluta e comunque nei casi in cui non ricorrono le condizioni previste dal D. Lgs. n. 99 del 1992 e s.m.i. (indicando i vincoli fisici normativi ai fini dell’impiego dei rifiuti nella pratica agronomica che determinano aree di tutela assoluta);inoltre nelle N.T.A. è stato inserito l’art. 57-bis (rubricato “ Disposizioni per lo spargimento dei reflui e dei fanghi ”), attraverso il quale è stata ammessa l’attività di spandimento di fanghi e reflui nel limite di 500 m dal Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale e di 100 m dai nuclei cascinali sparsi. A giudizio delle ricorrenti le competenze in materia di spandimento al suolo dei fanghi biologici spetterebbero esclusivamente alle Regioni (la Lombardia ha adottato in tale materia la D.G.R. n. 5269/2016), nessun potere essendo riservato ai Comuni, e in ogni caso non si potrebbe utilizzare in maniera sviata la potestà pianificatoria al fine di regolamentare un’attività priva di rilievo urbanistico/edilizio e avente un connotato prettamente agrario.
Assumendo l’illegittimità della Variante adottata dal Comune di Gropello Cairoli, le ricorrenti ne hanno chiesto l’annullamento per violazione di svariate disposizioni di legge e per eccesso di potere sotto differenti profili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gropello Cairoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa delle ricorrenti ha depositato in giudizio una memoria con cui ha ribadito le proprie posizioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 7 marzo 2024, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, preso atto della richiesta di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione formulata dai difensori delle parti ricorrenti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO