TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2015-09-24, n. 201501705
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N. 01705/2015 REG.PROV.CAU.
N. 04409/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4409 del 2015, proposto da: B C, B F, B M, C A e P S, rappresentati e difesi, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dall'avv. C O, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in Napoli, via S. Brigida, n. 39;
contro
- Comune di Sorrento, giusta previsione statutaria in persona del Dirigente del III Dipartimento, ing. A D, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio ed in virtù di determina dirigenziale n. 1122 del 4 settembre 2015, dall’avv. M P, responsabile del Servizio Avvocatura comunale, con domicilio eletto presso la casa comunale e, quindi, ex art. 25 c.p.a., da intendersi presso la segreteria di questo adito Tribunale;
- Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico di Napoli e Provincia, in persona del Soprintendente in carica, rappresentata e difesa (in una al Ministero per i beni e le attivita' culturali, cui pure, distintamente, il gravame è stato notificato) dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege presso i suoi Uffici in Napoli, via Diaz, n. 11;
nei confronti di
Costa Ferdinando, eredi di Di Blasio Annamaria, nelle persone di Costa Ester e Costa Stella, Acampora Luigi, Gargiulo Anna e Gargiulo Claudio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Sorrento in data 9 luglio 2015;
2) qualora necessario, del presupposto nulla osta paesaggistico rilasciato il 27 febbraio 2015, sub n. 26 dalla Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico di Napoli e Provincia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sorrento e dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per l’intimata amministrazione statale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che a mezzo del gravame in esame, notificato come in atti e depositato il 10 settembre 2015, i soggetti in epigrafe indicati -nell’asserita qualità “ di proprietari di parte dell'immobile chiamato Villa La Terrazza, ubicato in Sorrento alla via De Maio, di cui è amministratore il geom. S P e, per quanto interessa in questa sede, anche di comproprietari pro indiviso di parte della terrazza della villa, che si affaccia sul mare (di seguito, la Terrazza), per la quale fu appunto costituita una Comunione tra alcuni dei proprietari degli appartamenti di cui all'attiguo fabbricato …”- si dolgono del permesso di costruire che il Comune di Sorrento, dato atto nel suo seno dell’intervenuto nulla osta paesaggistico, a sua volta gravato, ha rilasciato in data 27 febbraio 2015 ai soggetti qui intimati come contro interessati “ per l'esecuzione delle opere descritte in premessa consistenti in installazione di scala in ferro di collegamento tra le aree esterne dell'immobile e come risultano dagli allegati elaborati di progetto, composti da n° 6 tavole, redatte dal geom. D L G, iscritto al Collegio Professionale al n°5670, facendo presente che la materiale costruzione della nuova scala è subordinata -con causa esplicita ostativa- alla preventiva rimozione del forno e del piano di lavoro privo della legittimità urbanistica e paesaggistica ” (tale il dispositivo dell’impugnato titolo abilitativo);
Che delle suddette determinazioni e di quelle presupposte i ricorrenti denunciano l’illegittimità sotto più profili;
Atteso che il Comune di Sorrento in data 19 settembre 2015 si è costituito in giudizio a sostegno del proprio operato del quale ha sostenuto la legittimità a mezzo di apposita memoria, previamente predicando l’inammissibilità (sia, in generale, per carenza di interesse, sia, in relazione solo a taluni dei ricorrenti, per carenza della legittimazione ad agire) e, comunque, l’infondatezza del gravame;
Che l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli si è costituita in giudizio per l’amministrazione statale intimata in data 21 settembre 2015 ed ha depositato documentazione, ivi compresa relazione difensiva predisposta dalla stessa amministrazione;
Che in giudizio (allo stato) non si sono costituiti i soggetti intimati quali controinteressati;
Preso atto che, per come si legge nello stesso ricorso, le opere assentite con i gravati titoli abilitativi sono già state realizzate;
Considerato che, alla stregua della loro natura e consistenza, la permanenza delle stesse in sito, nelle more della definizione del merito, non si appalesa sostanziare un danno qualificabile come grave ed irreparabile, tale da richiedere l’adozione delle invocate misure cautelari con quanto a conseguirne per rendere effettiva la tutela;
Ritenuto che le questioni in rito dovranno essere approfondite nella sede del merito;
Ritenuto, pertanto, che la relativa domanda attorea vada rigettata, compensandosi nel contempo le spese della presente fase processuale sussistendone i presupposti;