TAR Latina, sez. I, sentenza 2009-06-23, n. 200900611

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2009-06-23, n. 200900611
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 200900611
Data del deposito : 23 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00773/2006 REG.RIC.

N. 00611/2009 REG.SEN.

N. 00773/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 773 del 2006, proposto da S V, rappresentata e difesa dall’avvocato L C, con domicilio eletto in Latina, alla via Cattaneo, n. 11 (Avv. B. Palumbo);

contro

Comune di Minturno (Lt), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato G G, con domicilio eletto in Latina, alla via Emanuele Filiberto, n. 9 (studio associato avvocati Accapezzato, Canonizzo e Palombi);

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

del decreto di decadenza di assegnazione dell’alloggio E.R.P. sito in Santa Maria Infante, piazza F. lli Pimpinella, n. 4, scala B, lotto 8°, int. 11.


Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Minturno (Lt).

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12/05/2009 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1 Con atto notificato il 18 luglio 2006 - depositato l’11 agosto 2006 - la ricorrente espone di essere assegnataria di un alloggio di E.R.P. sito in Santa Maria Infante, piazza F. lli Pimpinella nr. 4, scala B - lotto 8A - Int. 11, nel quale ha sempre abitato, salvo sporadiche assenze onde recarsi negli USA per far visita ai parenti. Ciò premesso, impugna il decreto di decadenza deducendo: violazione ed errata applicazione dell’articolo 13, comma 1, lett. B della L.R.

6.9.99 n. 12/99 - abuso di potere - omessa ed insufficiente motivazione - travisamento e falsa prospettazione dei fatti - errore ed ingiustizia manifesta - contraddittorietà e perplessità.

2 Con memoria depositata il 25 settembre 2006 si è costituito il comune di Minturno, che ha opposto l’infondatezza della proposta domanda.

3 La Sezione, con ordinanza n. 714 del 7 ottobre 2006, ha respinto l’istanza cautelare.

4 Alla pubblica udienza del 12 maggio 2009, il ricorso è stato chiamato e poi introdotto per la decisione.

DIRITTO

1 La ricorrente agisce per l’annullamento del decreto del 15 maggio 2006, adottato dal comune di Minturno ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b, della L.R. 12 del 1999 che prevede la decadenza automatica dall’assegnazione e la risoluzione di diritto del contratto ove si accerti che il legittimo assegnatario non abiti stabilmente nell’alloggio.

2 In via preliminare si ritiene di dover affermare la giurisdizione della Sezione;
tanto in adesione al costante orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, V, 14 gennaio 2009, n. 109;
SS.UU. 16 gennaio 2007, n. 755;
Ta.r. Veneto, Venezia 14 agosto 2007, n. 3751;
l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 5 agosto 1995, n. 28;
Consiglio di Stato, V, 22 marzo 2007, n. 1382). L’intervento contestato, successivo all’assegnazione, non può esser ricondotto unicamente sul piano del rapporto giuridico implicante posizioni di diritto soggettivo, in quanto tali azionabili innanzi all’A.G.O. Sul punto, infatti deve rilevarsi che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha evidenziato la pertinenza, in tali ipotesi, dell’articolo 5, comma 1, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 per il quale, “sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici”. E’ poi costante l’affermazione secondo la quale, l’attribuzione ai privati dell’uso particolare di beni pubblici, a prescindere dalla terminologia impiegata e dall’esistenza di convenzioni disciplinati il godimento degli stessi, va riportata all’istituto della concessione ed implica il radicamento della giurisdizione nei sensi di cui alla citata disposizione. L’orientamento inaugurato dalla menzionata decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è stato poi confermato dalla successiva giurisprudenza per la quale, siffatte controversie, anche quando coinvolgono diritti soggettivi, rientrano alla giurisdizione esclusiva stante l’implicazione di profili pubblicistici connessi alla verifica della sussistenza o meno, in capo all’assegnatario, dei requisiti prescritti per la costituzione del rapporto concessorio e per il mantenimento delle connesse facoltà (Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2006, n. 8059;
30 agosto 2006, n. 5073). In definitiva ai fini del riparto, riveste decisiva considerazione la riconducibilità del potere alla funzione pubblica ovvero alla dinamica del singolo rapporto;
nel caso, per quanto detto, rilevano implicazioni riferibili al primo profilo e pertanto va affermata la giurisdizione della giudice amministrativo.

3 Ciò detto quanto a giurisdizione, dagli atti (verbale del Comando dei Vigili Urbani prot. n. 340 dell’11 maggio 2006) si desume l’effettuazione, in ore distinte (10,30;
13,00 e 22,20) dei giorni 10/11/2005, 16/12/2005 e 05/01/2006, di sopralluoghi dai quali è emerso che l’assegnataria non occupava l’alloggio. Il provvedimento in questione trova poi origine nelle disposizioni impartite ai competenti servizi comunali dalla Giunta con delibera n. 232 del 6 ottobre 2005 che ha disposto una verifica generalizzata dei requisiti degli assegnatari e ciò, alla stregua della considerazione per la quale molte degli alloggi risultavano disabitati.

4 Per ragioni di carattere logico, va innanzitutto scrutinato il motivo con il quale si lamenta la nullità della notifica del provvedimento impugnato perché non effettuata nelle mani dell’interessata. Il motivo è infondato in quanto, l’eventuale vizio della notificazione del provvedimento impugnato può al limite comportare la nullità della notificazione stessa, non certo la nullità e/o l’illegittimità del provvedimento, che resta perfetto ed esistente;
ed, infatti, la notificazione dell’atto amministrativo va collocata, non già sulla fase costitutiva, ma su quella di integrazione dell’efficacia dell’atto stesso secondo quanto ora testualmente codificato dall’articolo 21 - bis, della legge n. 241 del 1990, dal quale emerge che la comunicazione al destinatario del provvedimento è condizione di efficacia, non di validità dello stesso.

5 La ricorrente ha poi dedotto il difetto dei presupposti e la carenza di motivazione in ragione della mancata allegazione della delibera di G.M. 232 del 26 ottobre 2005 e del verbale del Comando di Polizia Municipale. Il motivo è infondato. Deve osservarsi in primo luogo che il provvedimento amministrativo non è di per sé illegittimo allorquando i documenti su cui si fonda la relativa decisione sono indicati e facilmente acquisibili dall’interessato. Nel caso, infatti, rileva la disponibilità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 241 del 1990, indicazione questa la quale, non comporta che gli atti richiamati per relationem debbano essere necessariamente allegati al provvedimento, bensì solo che gli stessi siano resi disponibili, cioè che possano essere acquisiti utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi;
il che equivale a dire, in definitiva, che il dato normativo può ritenersi rispettato allorquando il documento richiamato dal provvedimento sia portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario. La censura prospettata con riferimento alla mancata allegazione è quindi priva di consistenza;
quanto al difetto di motivazione si rimanda invece al successivo esame del profilo interessante l’esistenza o meno dei presupposti di decadenza.

6 La ricorrente oppone poi l’inesistenza del provvedimento in ragione dell’erronea indicazione degli estremi della legge regionale, adottata nel mese agosto e non di settembre del 1999. Anche tale doglianza va respinta, in quanto detta erronea indicazione, non impedisce di accedere al testo normativo rilevante;
il che esclude ogni ricaduta in termini di illegittimità dell’atto dal quale emerge, con sufficiente chiarezza, il tipo di funzione esercitata (controllo sulla persistenza dei requisiti di assegnazione) rispetto ad una vicenda della quale sono stati, correttamente, apprezzati i presupposti correlati ad una specifica norma (articolo 13, comma 1, lettera B) della L.R. 12/1999).

7 Con altri due motivi la ricorrente lamenta infine, l’inesistenza dei presupposti per la declaratoria della decadenza e la mancanza di un interesse pubblico concreto ed attuale, rilevante nella vicenda anche rispetto alle spese sostenute per il mantenimento dell’alloggio.

7.1 Il punto dal quale occorre partire è costituito dalla constatazione per la quale gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono, per definizione, destinati all’assistenza abitativa dei nuclei familiari che versano in condizioni disagiate. Dalla L.R. 6 agosto 1999, n. 12 si ricava poi l’esistenza di un obbligo specifico da ricondurre, non all’occupazione, ma ad un’occupazione qualificata dall’espressione “abitare stabilmente” la quale, sottende una presenza costante, duratura e permanente nell’alloggio assegnato;
tant’è che la mancanza di siffatti caratteri, legittima la decadenza automatica, salva l’autorizzazione dell’ente gestore ad assentarsi per gravi motivi. Una presenza non connotata nei termini di cui sopra tradisce la finalità legislativa e legittima quindi la decadenza.

7.2 Ciò posto in via generale, al primo motivo di censura deve opporsi che dal verbale di accertamento in atti si desume, non solo l’assenza alle date ivi indicate, ma anche che la ricorrente vive da decenni negli USA. Tale evenienza non è stata adeguatamente contraddetta non potendo assumere decisivo e contrario rilievo l’affermazione, indimostrata e già disattesa in sede cautelare, di assenze limitate ed occasionate da motivi affettivi. Per tale aspetto poi, alcun elemento utile può trarsi dalla certificazione allegata all’atto introduttivo la quale, come correttamente evidenziato dal resistente, reca indicazioni anagrafiche diverse rispetto alla localizzazione dell’alloggio assegnato. Va parimenti disatteso l’ulteriore profilo perché l’interesse pubblico è, in siffatte ipotesi, tutelato direttamente dalla norma che impone l’adozione di un atto ad esito predefinito, subordinato alla esistenza della condizione fissata, nel caso accertata e non sufficientemente contrastata dalla ricorrente che, non può neanche invocare in termini di illegittimità le spese sostenute, trattandosi di vicenda che rileva sul piano della corrispettività del rapporto concessorio, non su quello della necessaria persistenza dei requisiti di assegnazione.

8 Il ricorso va quindi respinto. Per le spese di giudizio si applica la regola della soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato.

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