TAR Latina, sez. I, sentenza 2009-06-23, n. 200900611
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Testo completo
N. 00611/2009 REG.SEN.
N. 00773/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 773 del 2006, proposto da S V, rappresentata e difesa dall’avvocato L C, con domicilio eletto in Latina, alla via Cattaneo, n. 11 (Avv. B. Palumbo);
contro
Comune di Minturno (Lt), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato G G, con domicilio eletto in Latina, alla via Emanuele Filiberto, n. 9 (studio associato avvocati Accapezzato, Canonizzo e Palombi);
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del decreto di decadenza di assegnazione dell’alloggio E.R.P. sito in Santa Maria Infante, piazza F. lli Pimpinella, n. 4, scala B, lotto 8°, int. 11.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Minturno (Lt).
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12/05/2009 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Con atto notificato il 18 luglio 2006 - depositato l’11 agosto 2006 - la ricorrente espone di essere assegnataria di un alloggio di E.R.P. sito in Santa Maria Infante, piazza F. lli Pimpinella nr. 4, scala B - lotto 8A - Int. 11, nel quale ha sempre abitato, salvo sporadiche assenze onde recarsi negli USA per far visita ai parenti. Ciò premesso, impugna il decreto di decadenza deducendo: violazione ed errata applicazione dell’articolo 13, comma 1, lett. B della L.R. 6.9.99 n. 12/99 - abuso di potere - omessa ed insufficiente motivazione - travisamento e falsa prospettazione dei fatti - errore ed ingiustizia manifesta - contraddittorietà e perplessità.
2 Con memoria depositata il 25 settembre 2006 si è costituito il comune di Minturno, che ha opposto l’infondatezza della proposta domanda.
3 La Sezione, con ordinanza n. 714 del 7 ottobre 2006, ha respinto l’istanza cautelare.
4 Alla pubblica udienza del 12 maggio 2009, il ricorso è stato chiamato e poi introdotto per la decisione.
DIRITTO
1 La ricorrente agisce per l’annullamento del decreto del 15 maggio 2006, adottato dal comune di Minturno ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b, della L.R. 12 del 1999 che prevede la decadenza automatica dall’assegnazione e la risoluzione di diritto del contratto ove si accerti che il legittimo assegnatario non abiti stabilmente nell’alloggio.
2 In via preliminare si ritiene di dover affermare la giurisdizione della Sezione; tanto in adesione al costante orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, V, 14 gennaio 2009, n. 109; SS.UU. 16 gennaio 2007, n. 755; Ta.r. Veneto, Venezia 14 agosto 2007, n. 3751; l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 5 agosto 1995, n. 28; Consiglio di Stato, V, 22 marzo 2007, n. 1382). L’intervento contestato, successivo all’assegnazione, non può esser ricondotto unicamente sul piano del rapporto giuridico implicante posizioni di diritto soggettivo, in quanto tali azionabili innanzi all’A.G.O. Sul punto, infatti deve rilevarsi che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha evidenziato la pertinenza, in tali ipotesi,