TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-07-06, n. 202007706

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-07-06, n. 202007706
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202007706
Data del deposito : 6 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2020

N. 07706/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03724/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3724 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bad 3 S.r.l., Rodster S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati D L, F S, J P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D L in Roma, via Vittoria Colonna40;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gloria Di Gregorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Borgo Santo Spirito 3;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma I, prot. CA/12335/2018 del 22 gennaio 2018, notificata tramite PEC in data 23 gennaio 2018, avente ad oggetto “Ordine di Cessazione attività di cottura in esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a carico della BAD 3 SRL (P.Iva 14072231005) e p.e. Islam Bleron, nato in Albania il 03/06/1986 - Locale sito in Piazza di Pasquino n. 1 ang. Via del Governo Vecchio n. 81”, con cui è stata ordinata “la cessazione dell'attività di cottura in esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in Piazza di Pasquino n. 1, ang. Via del Governo Vecchio n. 81, entro quindici (15) giorni dalla data di notifica del presente atto”;

- nota prot. 19880 del 9 marzo 2015, indirizzata dall'Azienda U.S.L. Roma A a Roma Capitale,

e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19.4.2018:

- della nota di Roma Capitale, Municipio Roma I, prot. n. CA/2018/53154, notificata tramite PEC il 21 marzo 2018, avente ad oggetto “comunicazione di inefficacia della SCIA prot. n. Ca/2018/31219 del 17/02/2018 presentata da RODSTER S.R.L.”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10.7.2018:

- della nota di Roma Capitale prot. n. CA/2018/84450, notificata l’08/05/18, avente ad oggetto “Comunicazione di inefficacia della SCIA prot. n. CA/2018/57241 del 27/03/2018”;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Asl Roma 1;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2020 il Cons. P M;

Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi dell’art. 84 comma 5 d. l. n. 18/2020, come modificato dal d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I)- La controversia che il Collegio è chiamato a definire rinviene il suo perno centrale e qualificante in una tematica (e cioè se può, o meno, ritenersi consentito l’esercizio di attività di cottura in locali sprovvisti della canna fumaria richiesta dall’art. 64 del locale Regolamento d’Igiene) ben nota alla Sezione che, ormai dal 2016, ha maturato, e sempre tenuto fermo, un proprio indirizzo di pensiero ben noto alle parti in causa. Nondimeno lo studio del contenzioso e la puntuale ricostruzione storica degli accadimenti che si sono succeduti consente l’emersione di elementi fattuali che innescano significative riflessioni giuridiche e, come si avrà modo di cogliere in prosieguo, conseguenti tratti di criticità che spiegano i loro riflessi sulla stessa ammissibilità dei gravami in trattazione.

II)- In FATTO, viene in considerazione un’attività di somministrazione originariamente avviata nel Centro Storico della Capitale e, con precisione nei locali in Piazza di Pasquino n. 1, ang. Via del Governo Vecchio n. 81, dalla

GERI

2003 S.r.l (proprietaria del solo complesso aziendale e NON anche delle mura). In esito ad affitto di azienda subentra nella conduzione dell’attività la Gia.Ro. 2012 S.r.l. nei cui confronti la locale Polizia Municipale (di seguito anche: P.M.) accerta, il 15.9.16, lo svolgimento di attività di cottura in assenza di canna fumaria. A tale riscontro segue il 6.2.17 la notifica della nota capitolina del 12.1.17 di avvio procedimento di cessazione dell’attività di somministrazione, limitatamente all’attività di cucina con cottura dei cibi.

In prosieguo la Gia.Ro. 2012 S.r.l esce dallo scenario, la

GERI

2003 S.r.l presenta il 19.5.2017 Scia di reintestazione della licenza di somministrazione (di cui era, ed è rimasta, titolare) e fa la sua comparsa nel procedimento la Bad 3 s.r.l. che, avvalendosi di un contratto, poco più che biennale, di affitto d’azienda siglato il 23.11.2016 con la

GERI

2003 s.r.l., produce il 24.5.2017 una Scia di subingresso nella medesima attività di somministrazione. Subisce però analoga verifica della P.M. il 07.6.17;
quindi Roma Capitale rinnova il procedimento (che aveva già avviato nei confronti della Giaro) notificando alla BAD 3 in data 10 agosto 2017 la nota prot. CA137594 del 4 agosto 2017, recante “ l’avvio del procedimento di cessazione dell’attività di somministrazione, limitatamente all’attività di cottura dei cibi ”;
avvio seguito, in data 23.1.18, dalla notifica dello “Ordine di Cessazione attività di cottura in esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a carico della BAD 3 SRL”.

La reazione processuale della BAD s.r.l. non è immediata. Essa, inizialmente, col consenso della

GERI

2003 (proprietaria dell’azienda e titolare dell’autorizzazione), sub affitta l’azienda (già affittatale dalla GERI) alla Rodster S.r.l. con contratto a rogito Notar P del 31 gennaio 2018 (nel quale si dà espressamente atto che la sub affittuaria dichiara di essere a conoscenza che il locale è sprovvisto di canna fumaria e che la stessa è sostituita da carboni attivi sia per la cucina che per la pizzeria). In sintonia con le pattuizioni negoziali la Rodster consegue il 15.2.18 la disponibilità materiale dell’azienda;
e di lì a breve, il 17.2.18, presenta agli uffici competenti di Roma Capitale la SCIA di subingresso.

E’ solo dopo tali vicende che vede la luce il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio (spedito x la notifica, via posta, a Roma Cap il 12.3.18 e depositato il 4.4.18), collettivamente azionato sia BAD 3 s.r.l. che dalla Rodster s.r.l., avverso l’inibitoria amministrativa riguardante esclusivamente solo la prima di tali due ditte.

Orbene, e con riguardo a tale primo atto di gravame, il Collegio – ferma la relativa infondatezza sulla quale appresso si tratterà - dubita della legittimazione a ricorrere di entrambe le ditte proponenti.

Si è sopra detto che al centro del contenzioso vi è:

- un compendio aziendale (di proprietà della GERI) interessato da un primo contratto di affitto ( a favore della Bad 3 s.r.l.) e da un secondo contratto (plurilaterale) di sub affitto ( a favore della Rodster) le cui sorti seguono le pattuizioni delle parti negoziali ed afferiscono ad un profilo squisitamente civilistico che trova negli artt.2555 e ss del Cod. civile il suo parametro normativo di riferimento;

- una licenza di somministrazione (ovvero titolo ovvero abilitazione ovvero autorizzazione) che ha carattere personale perché implica una valutazione dell'autorità amministrativa anche in ordine all'esistenza di requisiti soggettivi dei quali dev'essere dotato colui che quell'attività intende svolgere;
altrimenti detto non vi è alcuna identificazione tra l’azienda e l’autorizzazione comunale nella specie indispensabile per lo svolgimento della particolare attività di somministrazione. L'autorizzazione, dunque, non è un bene suscettibile di atti di disposizione negoziali privati ed è intrinsecamente inadatta ad essere ricompressa tra gli elementi materiali o immateriali il cui insieme costituisce l'azienda (cfr. ex multis Cass civ. 06-02-2004, n. 2240): elementi che dell'autorizzazione amministrativa possono rappresentare un oggettivo presupposto, ma solo in quanto integrati dai requisiti soggettivi cui prima fatto cenno. E la circolazione del titolo è, ovviamente, soggetta a differente regolamentazione nel caso di acquisto (per atto inter vivos o mortis causa) dell’azienda rispetto all’affitto della stessa. Nella prima evenienza l’autorizzazione è re-intestata all’acquirente ed il precedente titolare perde, definitivamente, sulla stessa ogni disponibilità (per usare un’espressione atecnica è come se il titolo uscisse definitivamente dal suo patrimonio);
nella seconda ipotesi il titolo rimane sempre nella disponibilità dell’originario titolare e viene semplicemente, per un dato arco di tempo coincidente con la durata del contratto di affitto, utilizzato dall’affittuario (ove naturalmente sia in possesso dei requisiti soggettivi appositamente richiesti). Quest’ultimo, proprio perché non ne è il titolare, non può trasmetterlo ad altri;
e ove il contratto di affitto venga a scadenza ovvero si risolva per altre cause, è solo il titolare dell’autorizzazione che ne può riacquistare la disponibilità (oggi attraverso una Scia di reintestazione), non consentendo la natura personale dell’autorizzazione che sulla stessa si accampino contestuali pretese da parte di soggetti diversi dal titolare. Naturalmente non può in assoluto escludersi che lo parti di un rapporto di affitto di azienda assumano (come, peraltro, verificatosi nel caso di specie) impegni personali concernenti loro futuri comportamenti in ordine ad autorizzazioni siffatte (per esempio, impegnandosi a rinunciarvi, o a non opporsi alla reintestazione del titolo alla Parte affittante ovvero al soggetto commerciale da quest’ultimo indicato);
ma ciò non implica in alcun modo che, sotto il distinto profilo amministrativo, l'affittuario sia tenuto, al termine del rapporto, ad assumere iniziative di sorta al riguardo, né che la riconsegna dell'azienda alla Proprietà del compendio si possa dire perfezionata solo quando questa abbia (ri)conseguito, a proprio nome, l'autorizzazione amministrativa in precedenza intestata all'affittuario medesimo.

Orbene applicando i sovra sintetizzati postulati al caso di specie ne esce evidente, a parere del Collegio, la carenza di legittimazione ad agire di entrambe le parti proponenti il ricorso introduttivo. E difatti allorquando il gravame de quo è stato spedito per la notificazione (12.3.2018) ed è stato depositato così instaurandosi il rapporto processuale (04.4.2018), la Bad 3 s.r.l. aveva già perso la disponibilità del complesso aziendale avendolo, col consenso della Proprietà, sub affittato il 31.1.2018 e consegnato il 15.2.2018 (venendo così meno il requisito oggettivo per l’esercizio della somministrazione);
e non deteneva più neanche la licenza di somministrazione nella quale, sin dal 17.2.2018, è subentrata la Rodster. Altrimenti detto a partire da tale ultima data la Bad 3 s.r.l. è da ritenersi totalmente estranea al rapporto amministrativo correlato alla gestione dell’azienda: essa ha perso pertanto ogni interesse ad opporsi ad una inibitoria che afferisce ad una gestione aziendale della quale non è più titolare né alcun interesse o aspettativa può nutrire sull’autorizzazione in cui è subentrata l’affittuaria essendo il solo titolare della stessa (e cioè la

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