TAR Firenze, sez. III, sentenza 2023-01-23, n. 202300065

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2023-01-23, n. 202300065
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300065
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 00065/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00079/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Società Cooperativa Consortile Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A A, M O, A F e M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
E.S.T.A.R. – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, non costituito in giudizio;

nei confronti

Siram S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Fantappiè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via Palestro 3;

per l'annullamento,

con il ricorso introduttivo:

- del decreto prot. n. 21334 del 29.11.2021 della Regione Toscana, comunicato in data 09.12.2021, con la quale è stato aggiudicato il Lotto 2 della procedura avente ad oggetto “Servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti in uso a Regione Toscana, Agenzie Regionale ed Enti dipendenti della Regione Toscana, Enti del Servizio Sanitario Regionale” a favore del “RTI con capogruppo SIRAM, con sede legale in Milano, Via Anna Maria Mozzoni n.12, C.F./P.IVA 08786190150” (all. A – provvedimento di aggiudicazione);

nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto;

e per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, nonché per il risarcimento danni.

E, con i motivi aggiunti depositati il 22 luglio 2022, per l'annullamento:

- del decreto prot. n. 11922 adottato in data 14 giugno 2022 dalla Regione Toscana, comunicato in data 20 giugno 2022 con il quale si è dato atto che ai sensi dell'art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, la suddetta Regione Toscana ha disposto l'affidamento al RTI capogruppo Siram Spa del servizio analogo della procedura “Servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti in uso a Regione Toscana, Agenzie Regionale ed Enti dipendenti della Regione Toscana, Enti del Servizio Sanitario Regionale” per il Lotto 2 (CIG 77223561C5) relativamente alla Azienda USL Toscana Centro, per gli immobili che insistono nell'area di Empoli e nelle provincie di Prato e Pistoia, ad eccezione degli altri immobili ubicati nella provincia di Firenze;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto;

nonché, per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e della controinteressata Siram S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

- che il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, già escluso dalla procedura di affidamento per cui è causa, con il ricorso in esame impugna la successiva aggiudicazione della gara in favore della controinteressata Siram S.p.a.;

- che, nelle more, l’impugnativa proposta dallo stesso Consorzio Leonardo avverso l’esclusione è stata definitivamente respinta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10001/2022, che ha confermato la sentenza n. 1518/2021 di questo T.A.R.;

- che pertanto, con la memoria depositata il 28 novembre 2022, il Consorzio ricorrente ha dichiarato di non avere ulteriore interesse alla definizione del giudizio;

- che, in virtù delle circostanze sopravvenute, il ricorso va dichiarato improcedibile;

- che le spese di lite possono essere compensate, la proposizione del ricorso avverso l’aggiudicazione essendo giustificata dalla perdurante pendenza di quello contro l’esclusione del Consorzio dalla gara;

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