TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2019-09-13, n. 201900338
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Pubblicato il 13/09/2019
N. 00338/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00715/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2019, proposto da
Consorzio Parts &Services, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato B B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Brigata Alpina Taurinense, non costituita in giudizio;
nei confronti
Officina Meccanica Mogna di Mogna Simone &C., non costituito in giudizio;
Gerbaudo Fabrizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Gallenca in Torino, via XX Settembre 60;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
limitatamente al lotto 3
- del provvedimento non osteso e non conosciuto con il quale la Stazione appaltante ha provveduto all’aggiudicazione della procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36 comma 2 lett b) del d.lgs. n. 50/2016 e Linee Guida n. 4 ANAC (Numero RDO: 2261594;CIG Lotto 3: 7849870DA3) in favore della società aggiudicataria controinteressata;
- nonché di tutti gli atti di gara, compresi tutti i verbali di gara per quanto di interesse, laddove non è stata disposta l'esclusione dalla gara relativamente al lotto 3 di entrambe le odierne controinteressate, per non avere indicato i costi della manodopera ed i costi della sicurezza, nonché della graduatoria finale, nella parte in cui non contempla al primo posto la ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto;
nonché, per la declaratoria
di inefficacia ex tunc , ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., del contratto nelle more eventualmente stipulato e/o stipulando tra la società aggiudicataria e l’Amministrazione resistente,
e per la conseguente condanna
della Stazione Appaltante, in via principale, all’aggiudicazione del servizio alla resistente, ovvero, in subordine, alla riedizione della gara limitatamente al lotto 3 ed al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 la dott.ssa L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non è assistito da profili di fondatezza;
- invero, la lamentata omissione dell’indicazione dei costi della manodopera nelle offerte dell’aggiudicatario e del secondo miglior offerente non è rilevante – ai fini di un’eventuale esclusione delle offerte stesse – ai sensi dell’art. 95 co. 10 d.lgs. n. 50/2016, poiché la lex specialis di gara prevedeva che “ il costo della manodopera è fisso ed invariabile ed è pari a €/h 36,70 ”;
- essendo già determinato in maniera fissa e invariabile il costo della manodopera e in assenza di contestazioni circa la legittimità di tale previsione, non sorgeva alcuna necessità di specificare ulteriormente in offerta un dato già noto alla Stazione appaltante (anzi dalla stessa stabilito);
- difettando il requisito del fumus boni juris , la domanda di sospensione del provvedimento impugnato deve essere pertanto respinta;
- è necessario fissare sin d’ora l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso;
- le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti, attesa la particolarità della questione.