TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2012-02-27, n. 201201959

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2012-02-27, n. 201201959
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201201959
Data del deposito : 27 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07898/2009 REG.RIC.

N. 01959/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07898/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7898 del 2009, proposto da:
Società Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti F P, G B e M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. M S in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Il Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco pro tempore , intimato e non costituito in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della ordinanza del Comune di Frattamaggiore n. 76/2009 del 18.9.2009, con la quale è stata ordinata la rimozione di opere realizzate all’interno della Stazione Elettrica di Frattamaggiore;

delle relazioni di servizio n. 14527 del 25.6.2009 e n. 14831 del 30.6.2009, richiamate nelle predetta ordinanza,

di ogni altro provvedimento connesso o presupposto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2012, la dott.ssa Rita Tricarico e udito il difensore della Società ricorrente, come specificato nel verbale;


Vista la dichiarazione proveniente dai difensori della Società ricorrente in data 2.12.2011, depositata in giudizio il 5.12.2011, con la quale si dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso in esame, per intervenuta soluzione bonaria tra le parti, chiedendo che siano compensate le spese di giudizio;

Ritenuto:

che, stante detta dichiarazione, più correttamente il Collegio debba dichiarare improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il presente ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in considerazione della circostanza che detta soluzione bonaria non riverbera i suoi effetti retroattivamente;

che, per quanto concerne le spese, le competenze ed i diritti, si ravvisino i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;

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