TAR Catania, sez. I, sentenza 2009-04-20, n. 200900748

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2009-04-20, n. 200900748
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 200900748
Data del deposito : 20 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00933/2007 REG.RIC.

N. 00748/2009 REG.SEN.

N. 00933/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 933 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sciacca Antonina, rappresentata e difesa dall'avv. C G, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Catania, largo Bordighera, 23;

contro

Comune di Acicatena (Ct), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E S C, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Catania, piazza Lanza, 18/A;
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Servizio Sic. Sud Orient. Dipart. Prot. Civ. Unita' Operat. XIII-Ct,
Presidenza della Regione Siciliana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

R.T.I. costituito da Impresa Costruzioni Geom. Salvatore Bertolone e da Alberio Costruzioni di A N e &
s.n.c., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Ricorso introduttivo

- Della Delibera Consiliare n. 92 del 15.12.2005, con la quale é stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione della nuova sede del Centro Operativo Misto della Protezione Civile, con efficacia dal 01.01.2006;

- della nota Prot. 769/ST, Prot. Gen. 8182, del 27.02.2007, ricevuta in data successiva al 01.03.2007, ove il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Acicatena ha comunicato l’avvenuta approvazione del progetto, attraverso l’anzidetta deliberazione, con “efficacia, ad ogni effetto di legge, dal 01.01.2006”, invitando la ricorrente a “fornire elementi per la determinazione del valore da attribuire al bene da espropriare”;

- del verbale, citato nell’anzidetto atto deliberativo, della conferenza di servizi tenutasi il 10.10.2005 presso la sede del Servizio Sicilia Sud Orientale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, in esito alla quale é stato approvato “ai sensi dell’art. 5 dell’OPCM n. 2436 del 9.5.1996 e dell’art. 1 dell’OPCM n. 2768 del 25.3.1998” l’anzidetto progetto, in quanto “già prevista nel programma degli interventi ex L. 433/91 art. 1 comma 2, in obiettivo bis, per l’importo di € 1.291.142,25 (2.500.000.000)”, non conosciuto e impugnato solo per quanto preveda già la localizzazione dell’opera nel fondo in potere della ricorrente;

- nonchè di ogni altro atto e provvedimento presupposto connesso e consequenziale, ivi compreso, per quanto di pertinenza, il non conosciuto Piano di Protezione Civile del Comune di Acicatena;

I^ Motivi aggiunti

- della Delibera Consiliare n. 104 del 22.12.2006, adottata ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 327/2001, di presa d’atto dell’intervenuta approvazione della variante al P.R.G. e degli allegati ivi censiti, da parte dell’Assessorato Regionale al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana;

- del Provvedimento dell’Assessorato Regionale al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana Prot. n. 43.639 del 23.11.2006 di comunicazione dell’approvazione della Delibera n. 92 del 15.12.2005 “essendo decorso il termine di 90 gg. dalla presentazione”;

- del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza della Regione Siciliana n. 1422 del 28.12.2006, notificato all’Ente con nota D.P.R.C. Prot. n. 5989 del 12.02.2007, da intendersi parimenti gravata, disponente il finanziamento dell’opera;

- del non conosciuto provvedimento di adozione, verosimilmente da parte del Consiglio Comunale, dello Schema Generale del Piano Comunale di Protezione Civile, da parte del Comune di Aci Catena, in quanto possa aver fondato la localizzazione del COM nel fondo della ricorrente;

- del parimenti ignoto provvedimento dell’Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana di approvazione dello Schema Generale del Piano Comunale di Protezione Civile, in quanto possa aver fondato la localizzazione del COM nel fondo della ricorrente;

- del non conosciuto Bando di Gara emesso dal Comune di Aci Catena per l’aggiudicazione dei “lavori di realizzazione costruzione della nuova sede COM in Acicatena”;

- del Verbale di Gara del 12.04.2007 di aggiudicazione dei lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese – R.T.I. costituito dalla capogruppo Impresa di Costruzioni Geom. Salvatore Bertolone e dalla mandante Alberio Costruzioni di A N e &
S.N.C.,

- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto connesso e consequenziale,

II^ Motivi aggiunti

- del Decreto di occupazione d’urgenza n. 07E del 16.07.2007, adottato ai sensi degli artt. 22-bis e 24 D.P.R. n. 327/2001, comunicato con nota di avviso di esecuzione prot. 3348 del 17.07.2007, per la data del 03.08.2007, successivamente pervenuta, parimenti gravata come il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza, redatti il 03.08.2007;

- della Delibera Consiliare n. 74 del 23.10.2001, prodotta in giudizio dalla difesa del Comune il 03.07.2007, ove e quanto il Comune di Acicatena abbia effettivamente inteso fondare su tale provvedimento la localizzazione dell’opera;

III^ Motivi aggiunti

- dell’Ordinanza di espropriazione definitiva Prot. n. 03E del 07.02.2008, costituente decreto di espropriazione ex art. 23 D.P.R. n. 327/2001, contente l’avviso di esecuzione del medesimo per il giorno 18.02.2008, notificata con nota prot. 671/ST di pari data, ricevuta in data 11.02.2008;

- della delibera di G.M. n. 155 del 05.12.2007, volta all'annullamento in autotutela del decreto n. 07E del 16.07.07 ed alla emanazione del decreto definitivo d’esproprio;

- del non conosciuto atto di variazione del piano particellare di esproprio, ove esistente;

- del consequenziale verbale di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza del 18.02.2008;

- nonchè di ogni atto e provvedimento presupposto connesso e consequenziale;


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acicatena (Ct);

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Servizio Sic. Sud Orient. Dipart. Prot. Civ. Unita' Operat. XIII-Ct;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza della Regione Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/01/2009 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

La ricorrente Sciacca Antonina si dichiara proprietaria di un fondo sito in territorio di Acicatena, frazione Aci San Filippo, contrada “Nizzeti” o “Catauro”, in catasto al Foglio 7, Partt. 144, 145 e 328, originariamente destinato – secondo le previsioni del P.R.G. approvato con D.A. n. 306/1981 e successivo D.A. n. 305/1993 del 03.05.1993 – in parte, alla realizzazione di attrezzature scolastiche, ed in parte, a parcheggio. Il vincolo espropriativo allora imposto riguardava, in particolare, circa un terzo dell’intera superficie del fondo.

Sul predetto immobile - con Delibera Consiliare n. 92 del 15.12.2005, e previo esperimento di una conferenza di servizi indetta presso la sede del Servizio Sicilia Sud Orientale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile - è stato approvato il progetto per la realizzazione di una struttura per il servizio di Protezione Civile denominata “Nuova Sede COM – Acicatena”. La deliberazione consiliare di approvazione del progetto ha anche assunto, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/2001, il significato di adozione della necessaria variante al PRG.

Solo con nota Prot. 769/ST del 27.02.2007 la ricorrente/proprietaria dell’area in questione è stata informata dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo;
essendole stato comunicato in precedenza solo l’avvio del procedimento per l’approvazione della relativa variante di Piano Regolatore Generale, rispetto alla quale la ricorrente ha interloquito con osservazioni procedimentali.

Acquisita, quindi, copia integrale di tutta la documentazione inerente il progetto, a seguito di istanza di accesso agli atti eseguita il 18 aprile 2007, la ricorrente ha impugnato gli atti descritti in epigrafe deducendo:

1) violazione dell’art. 17 d.p.r. n. 327/2001;

per dimostrare la tempestività del gravame, la ricorrente precisa che il termine per impugnare una variante di PRG - allorché questa riguardi uno specifico bene, ed imponga sullo stesso un vincolo specifico preordinato all’espropriazione – decorre, non dalla pubblicazione, ma dalla effettiva conoscenza dell’atto conseguita dal proprietario dell’area;
sicchè, il ricorso di specie è tempestivo avendo la ricorrente avuto conoscenza della variante solo col ricevimento della nota prot. 769/ST del 27.02.2007;

2) violazione dell’art. 7 l.s. n. 241/1990 – violazione delle disposizioni in tema di comunicazione di avvio del procedimento;

le garanzie procedimentali previste a favore del destinatario del provvedimento finale sarebbero state nella specie frustrate, dal momento che la comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata quando il progetto dell’opera risultava già approvato;

3) illegittimità della reiterazione del vincolo – carenza di motivazione – violazione dell’ar.t 3 l.s. n. 241/1990 – violazione dell’art. 9 c. 4 d.p.r. n. 327 del 2001;

la reiterazione sull’area della ricorrente del vincolo espropriativo già decaduto è da ritenersi illegittima sul piano amministrativo, in quanto non corredata da una congrua e specifica motivazione in ordine alla persistente attualità della previsione, con nuova e adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con giustificazione delle scelte urbanistiche.

4) illegittimità della reiterazione del vincolo – erronea localizzazione – carenza di motivazione –violazione del l’art. 1 del primo protocollo addizionale alla convenzione europea dei diritti dell’uomo – persistente diritto alla restituzione dell’area anche in caso di esproprio;

la Delibera Consiliare gravata non conterrebbe alcuna giustificazione circa la scelta dell’area della ricorrente, e le controdeduzioni dei progettisti sono state redatte in epoca successiva alla adozione dell’atto gravato.

5) illegittimità della reiterazione del vincolo – ulteriore profilo – mancata previsione dell’indennizzo;

la reiterazione del vincolo sarebbe ulteriormente illegittima anche perché la deliberazione di adozione della variante al PRG non contiene la previsione di indennizzo in favore dei proprietari incisi da vincoli di inedificabilità assoluta, propedeutici alla realizzazione di opere pubbliche, reiterati con la stessa variante.

6) illegittimità della localizzazione – sviamento;

la struttura in oggetto fuori dall’emergenza è destinata ad essere utilizzata dal comune di Acicatena per insediarvi uffici pubblici a servizio della cittadinanza, con conseguente sviamento dalla causa per cui ne fu finanziata l’esecuzione (“interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonché per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorché non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina”).

7) illegittimità del procedimento di approvazione della variante – ulteriori profili;

Non risulterebbe essere stata curata la trasmissione della delibera consiliare di adozione del progetto alla Regione, ai fini dell’approvazione.

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Acicatena, che – in via preliminare – ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e l’irricevibilità del gravame per tardività.

Si sono anche costituiti l’intimato Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, la Presidenza della Regione Siciliana e il Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

Successivamente, con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la delibera consiliare (n. 104/2006) contenente la presa d’atto della intervenuta approvazione regionale della variante al PRG;
lo stesso provvedimento regionale di approvazione della variante (prot. 43639 del 23.11.06);
il decreto regionale di finanziamento dell’opera;
l’adozione dello schema generale del Piano Comunale di Protezione Civile, e la relativa approvazione regionale;
il bando di gara per la costruzione del C.O.M., ed il verbale di aggiudicazione dei lavori.

Anche sui motivi aggiunti, il Comune resistente ha presentato memoria con la quale solleva eccezioni di inammissibilità.

Con ordinanza n. 954/2007 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare avanzata il ricorso, per mancanza del prescritto periculum in mora.

Successivamente, la ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti con i quali impugna il decreto di occupazione di urgenza dell’area, adottato ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, nonché la delibera consiliare n. 74/2001 (non conosciuta in precedenza), ove ritenuta atto fondante la localizzazione del Centro Comunale di Protezione Civile sulla propria area. Col medesimo atto è anche richiesto il risarcimento danni in forma specifica, sotto forma di restituzione totale o parziale dell’area.

Anche sui motivi aggiunti il Comune resistente ha controdedotto con memoria.

Con ordinanza n. 1566/2007 è stata accolta la domanda cautelare proposta in seno ai motivi aggiunti e, conseguentemente, sospeso il decreto di occupazione e fissata la data dell’udienza di merito ex art. 23 bis L. 1034/1971.

Nelle more, il Comune ha annullato in autotutela il decreto di occupazione ed adottato il provvedimento definitivo di esproprio dell’area (n. 03E del 7.02.2008), che è stato prontamente impugnato dalla ricorrente col terzo ricorso per motivi aggiunti, col quale si fanno valere sia vizi di invalidità derivata, sia vizi propri del decreto di esproprio, nella parte in cui riguarderebbe una porzione di area non assoggettata a vincolo. Con i motivi aggiunti viene riproposta la domanda di risarcimento danni, concretizzata nella richiesta di restituzione dell’area alle condizioni originarie;
nella liquidazione dei danni economici conseguenti alla perdita di disponibilità del bene, ed alla perdita della chance edificatoria legata alla saturazione edilizia.

Con D.P. 420/08 sono stati sospesi in via d’urgenza gli atti impugnati con l’ultimo ricorso per motivi aggiunti, ma con l’ordinanza collegiale n. 554/08 la sospensiva è stata denegata.

Alla pubblica udienza del 5 giugno 2008 – deputata alla trattazione del merito – il Collegio ha emesso l’O.C.I. n. 322/08, dando mandato ad un docente universitario di verificare: a) se il vincolo impugnato col ricorso introduttivo sia stato apposto su quel lotto di terreno già in precedenza vincolato;
b) la veridicità della ricostruzione in punto di fatto contenuta nelle opposizioni della ricorrente, laddove la stessa suggeriva di allocare più convenientemente e funzionalmente l’opera in altro sito;
c) la fondatezza delle doglianze della ricorrente nella parte in cui lamenta l’espropriazione di una porzione maggiore per 82 mq di quanto previsto.

In data 22 dicembre 2008, il verificatore nominato dal Collegio ha depositato la propria relazione, alla quale è seguita memoria della ricorrente.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisone.

DIRITTO

1. Sulle eccezioni preliminari in rito.

In via preliminare vanno analizzate le eccezioni che la difesa del Comune di Acicatena solleva nella memoria di costituzione, perché – ove fondate ed accolte – renderebbero inammissibile il ricorso introduttivo e buona parte dei motivi aggiunti.

1.1- Eccepisce la difesa dell’ente che la ricorrente non avrebbe provato la legittimazione attiva al ricorso, essendosi semplicemente dichiarata proprietaria dell’area, mentre le particelle oggetto di esproprio risulterebbero catastalmente intestate a S G.

L’eccezione è infondata.

In allegato al ricorso risulta prodotto (all. 13) atto notarile di compravendita del 31.05.2005, intervenuto fra S G e l’odierna ricorrente, avente ad oggetto il trasferimento di proprietà delle particelle oggetto della procedura per cui è causa.

Irrilevante risulta, quindi, l’eventuale mancato tempestivo aggiornamento e voltura dei dati catastali, dal momento che quest’ultimo registro svolge una funzione di pubblicità legale, ma non ha certamente funzione costitutiva dei diritti dominicali sugli immobili a favore dei titolari in esso indicati (cfr., Comm. Trib. Centr. n. 4162/1996 “I risultati catastali, in funzione dei quali sono redatte le schede, non attribuiscono la proprietà degli immobili ivi descritti, ma forniscono solo i dati descrittivi degli immobili per scopi specificatamente fiscali”;
Cass., II, n. 16853/2005 “l'identificazione catastale è richiesta al fine di consentire la trascrizione che non ha alcuna efficacia sostanziale, adempiendo alla limitata funzione di rendere l'atto opponibile ai terzi in caso di conflitto tra più acquirenti del medesimo immobile”).

1.2 – Sotto altro profilo, il Comune resistente eccepisce l’inammissibilità del gravame per tardività, dal momento che è stato proposto solo dopo la conoscenza della nota prot. 769/ST del 27.02.2007, con la quale il Comune ha comunicato alla ricorrente la precedente delibera consiliare n. 92/2005 di approvazione del progetto di costruzione del C.O.M., e la ha invitata a fornire ogni indicazione utile per la determinazione del valore del fondo, ai fini dell’espropriazione. Per

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi