TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-08-17, n. 201800566

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-08-17, n. 201800566
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800566
Data del deposito : 17 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/08/2018

N. 00566/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00400/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 400 del 2017, proposto da
S V, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, domiciliato presso la Segreteria TAR Marche, in Ancona, via della Loggia 24;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

previa sospensione

del decreto emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale del Nord Est, in data 8 giugno 2017, prot. n. 128227 notificato in data 15 giugno 2017;

nonché gli atti tutti, antecedenti e/o preordinati, consequenziali e/o successivi, comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2018 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente (il quale svolge l’attività di autotrasportatore alle dipendenze della ditta VF Servizi S.r.l.) impugna il decreto emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale del Nord Est, in data 8 giugno 2017, prot. n. 128227, con cui veniva respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revisione della patente di guida, nonché il provvedimento con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Ascoli Piceno ha disposto nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 128 Codice della Strada, la revisione della patente di guida.

L’atto della MTC di Ascoli Piceno (che si fonda su un rapporto della Polizia Stradale di Ascoli Piceno, relativo ad un sinistro in cui il sig. V Shpetim è rimasto coinvolto in data 2 agosto 2016) è stato impugnato dall’interessato con ricorso gerarchico, che è stato però respinto con il gravato decreto dell’8 giugno 2017.



2. Il ricorrente censura i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:

- violazione di legge. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.

Il sig. V, in particolare, evidenzia i sottoindicati profili di illegittimità del complessivo operato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



2.1. Il sinistro che è alla base degli atti qui contestati ha avuto la seguente dinamica: mentre stava sorpassando un’autovettura e al momento di rientrare nella propria corsia di marcia, il ricorrente sentiva un colpo nella parte posteriore dell’autoarticolato, causato dalla collisione con un’autovettura Fiat Panda (la quale aveva a sua volta iniziato una manovra di sorpasso della suddetta autovettura).

Premesso che, secondo il ricorrente, la ricostruzione del sinistro così come descritta nel prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali redatto dalla Polizia Stradale di Ascoli Piceno, fatto proprio dall’Ufficio Motorizzazione Civile di Ascoli Piceno e dalla Direzione Territoriale del Nord Est, appare erronea, i provvedimenti impugnati sono illegittimi dal punto di vista motivazionale. Infatti, anche volendo considerare corretta la ricostruzione del fatto così come riportata nel verbale della Polizia Stradale, non è dato comprendere perché un unico incidente (alla cui causazione ha concorso anche il conducente dell’altro veicolo coinvolto) debba generare dubbi sull’idoneità tecnica alla guida del sig. V.



2.2. Il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida è privo di valenza sanzionatoria, avendo natura preminentemente cautelare, ossia a presidio della sicurezza della circolazione.

La sfera di discrezionalità di cui dispongono in proposito gli uffici territoriali della MTC non li esime dall'obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica e/o tecnica alla guida, in relazione ai fatti accertati, con la conseguenza che non è legittimo che qualunque sinistro o tipologia di sinistro giustifichi di per sé la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla persistenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un'idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano - distinguendola - la singola fattispecie.

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