TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-07-22, n. 202201214
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Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 01214/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00604/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2022, proposto da
Credit Network & Finance s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Mattia Casati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Venezia, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Spinea, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Chinello, con domicilio eletto presso il suo studio in Mirano (VE), Calle Ghirardi 15, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Cirella e Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-- della determinazione del RUP della Città Metropolitana di Venezia del 24 marzo 2022, n. 837 con la quale la Città Metropolitana di Venezia ha aggiudicato ad AC s.p.a. l’appalto del servizio di accertamento, liquidazione, sollecito e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del servizio pubbliche affissioni, del canone mercatale e del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative del Comune di Spinea (CIG: 9052928883), per il periodo 1 maggio 2022-30 aprile 2027;
-- di tutti i verbali delle operazioni di gara così identificati:
- verbale n. 1 dell’8 marzo 2022;
- verbale n. 2 dell’8 marzo 2022;
- verbale n. 3 dell’8 marzo 2022;
- verbale n. 4 dell’8 marzo 2022;
- verbale n. 5 dell’8 marzo 2022;
-- della determinazione della Città Metropolitana di Venezia del 7 marzo 2022, n. 653, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice relativa alla gara in oggetto;
-- per quanto occorrer possa del bando del disciplinare di gara e del capitolato speciale approvate con Determinazione a contrarre del Responsabile di Settore del 19 gennaio 2022, n. 100 del Comune di Spinea costituenti la lex specialis di gara per l’affidamento del servizio di accertamento, liquidazione, sollecito e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del servizio pubbliche affissioni, del canone mercatale e del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative del Comune di Spinea (CIG: 9052928883), per il periodo 1 maggio 2022-30 aprile 2027;
-- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione, qualora stipulato, tra il Comune di Spinea e AC s.p.a.;
e la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito da Credit Network & Finance s.p.a., tramite risarcimento in forma specifica e/o per equivalente, che verranno quantificati in corso di causa;
nonché per l’annullamento, ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. del provvedimento di diniego parziale all’accesso adottato dalla Stazione Unica Appaltante di Venezia in data 29 marzo 2022;
e per il conseguente accertamento e la dichiarazione del diritto di Credit Network & Finance s.p.a. ad accedere ai documenti indicati nell’istanza del 28 marzo 2022, nelle parti infra precisate;
nonché per la condanna della Stazione Unica Appaltante di Venezia all’ostensione completa della documentazione richiesta con la predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Venezia, del Comune di Spinea e di AC s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2022 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Città Metropolitana di Venezia indiceva, in qualità di stazione unica appaltante, per conto del Comune di Spinea, una procedura aperta telematica per l’affidamento, attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “ del servizio di accertamento, liquidazione, sollecito e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del servizio pubbliche affissioni, del canone mercatale e del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative del comune di Spinea per il periodo 01/05/2022 - 30/04/2027 ”, con facoltà di rinnovo per ulteriori 5 anni, per l’importo massimo stimato di Euro 1.212.627,00, comprensivo dell’eventuale rinnovo.
1.1. Partecipavano alla procedura due operatori economici: Credit Network & Finance s.p.a. (in seguito, CNF) e AC s.p.a. (in seguito, AC).
All’esito delle operazioni di gara risultava:
- prima, AC con il punteggio complessivo di 83,5645 punti (offerta tecnica, 66,94 punti; offerta economica 16,6245 punti a fronte di un ribasso unico del 4% e con un costo della manodopera indicato in Euro € 170.860,00);
- seconda CNF con il punteggio complessivo di 79,59 punti (offerta tecnica, 59,59 punti; offerta economica 20 punti a fronte di un ribasso unico del 10,08 % e con un costo della manodopera indicato in Euro € 251.605,80).
1.2. La Stazione appaltante riteneva congruenti i costi della manodopera e con determinazione del 24 marzo 2022 aggiudicava il sevizio ad AC.
2. Con ricorso notificato in data 22 aprile 2022 e depositato in data 28 aprile 2022, CNF ha impugnato gli atti della procedura di affidamento sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 59 e 95 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17.1 e dell’art. 19 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per illogicità manifesta, violazione del principio della par condicio. Sviamento.
L’Amministrazione avrebbe dovuto escludere AC o comunque attribuirle zero punti in relazione al criterio di valutazione A) “ Organizzazione ed esperienza dell'impresa e delle figure di riferimento nei rapporti con l'ente”.
In relazione a tale criterio infatti AC nella propria offerta non avrebbe indicato il team che si sarebbe occupato del servizio – come necessario – bensì il numero irrealistico di 112 dipendenti e avrebbe descritto la propria complessiva struttura organizzativa.
In tal modo, AC avrebbe anche sviato la valutazione della Commissione rispetto al criterio A), a discapito della valutazione dell’offerta della ricorrente, che viceversa si sarebbe attenuta a quanto richiesto dalla lex specialis, con conseguente attribuzione ad AC di 11,04 punti e a CNF di 8,04 punti.
II - Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 10, e dell’art. 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento.
AC non avrebbe completato la tabella di dettaglio dei costi della manodopera, con l’indicazione