TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202201961

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202201961
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201961
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 01961/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00530/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 530 del 2020, proposto da Pro. Loca. Tur. (Associazione Proprietari Alloggi dati in locazione breve) e dall’associazione Host + Host, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati V L e P M R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Santa Croce, 205;



contro

Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A I, N O e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura civica in Venezia, S. Marco 4091;



Per la dichiarazione di nullità o, in subordine, per l’annullamento

del Regolamento edilizio del Comune di Venezia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 13 dicembre 2019, pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Venezia in data 4 febbraio 2020, limitatamente all’articolo 42, sezione “Edifici e locali di uso collettivo, attività ricettive”, par. quinto, e all’articolo 63, Sezione “Per la Città Antica e le isole”, par. 5;

nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2022 la dott.ssa E G e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso notificato in data 1 giugno 2020 e depositato il successivo 29 giugno 2020 le associazioni ricorrenti, dichiarando di perseguire per finalità statutarie la tutela dei proprietari di alloggi oggetto di locazione turistica, impugnano due articoli del regolamento edilizio del Comune di Venezia approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 13 dicembre 2019, ovvero:

- l’articolo 42 ( Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale ), nella parte in cui, con riferimento agli “Edifici e locali di uso collettivo, attività ricettive”, dispone che “ Negli edifici costituiti da due o più unità immobiliari ad uso residenziale sono ammesse più unità immobiliari residenziali che svolgono attività di “Bed and Breakfast / Locazione turistica” a condizione che non siano tra loro in comunicazione fisica o poste in continuità diretta ”, lamentando che tale previsione impone limitazioni alla localizzazione e configurazione delle unità immobiliari ai fini della destinazione a locazione turistica;

- l’articolo 63 ( Depurazione e smaltimento delle acque ) relativo alla Città Antica e le Isole, nella parte in cui differenzia gli obblighi di adeguamento degli scarichi tra edifici residenziali tout court e edifici residenziali destinati a locazione turistica. Tale norma così dispone: “1. Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 29 marzo 1995 n. 96 convertito in legge 31 maggio 1995 n. 206, le acque reflue provenienti da tutti gli edifici, gli stabilimenti o le strutture, indipendentemente dalla destinazione d’uso, possono essere riversate in laguna di Venezia solo a seguito di messa a norma degli scarichi, mediante allacciamento a una rete fognaria dinamica o mediante trattamento individuale ”; (…) “ 3. Esclusivamente per gli edifici destinati all’uso residenziale e direzionale (…) con potenzialità inferiore ai cento abitanti equivalenti, l’obbligo di messa a norma degli scarichi reflui civili sussiste in caso di esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione o di tipologia superiore, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 che incidano sul distributivo interno, inclusi i frazionamenti e gli accorpamenti, nonché in caso di regolarizzazione igienico sanitaria ai fini dell’agibilità ” (…). “ 5. Gli immobili che, pur avendo destinazione urbanistica residenziale, sono adibiti a B&B, locazione turistica o altra forma di attività turistica ricompresa nella Legge regionale n.11/2013, gestita in forma imprenditoriale, sono soggetti all’obbligo della messa a norma di cui al precedente comma 1. Al medesimo obbligo sono altresì soggetti gli immobili adibiti ad attività di locazione turistica, gestita in forma non imprenditoriale, attivata successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento ”.

2. Il ricorso è affidato a due motivi, con i quali è dedotta l’illegittimità delle previsioni impugnate per:

I. Difetto assoluto di attribuzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 117, commi 2 lett. l), 6 e 7 e 23 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d. lgs. 79/2011; violazione e falsa applicazione degli art. 19, comma 4 e 27-bis della l. r. Veneto 14 giugno 2013, n. 11 . Il Comune avrebbe introdotto norme regolamentari sulla locazione turistica in carenza della necessaria potestà; la materia rientra infatti nella competenza legislativa, e quindi regolamentare, dello Stato. L’art. 63 postula poi l’esistenza di una locazione turistica in forma imprenditoriale, che non trova riscontro né nella legislazione nazionale né in quella regionale.

II . In subordine, violazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost. e 1 l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; violazione del diritto di proprietà; eccesso di potere nelle figure dello sviamento di potere, ingiustizia manifesta; illogicità e irragionevolezza . Le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con i principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza che devono informare l’azione amministrativa. Secondo le

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